Viabilità aree industriali: trasferimento strade ad uso pubblico ai comuni e gestione delle infrastrutture

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha reso, in sede consultiva sull’Affare numero 358/2020, il Parere numero 412/2021, relativo al trasferimento di strade e relative pertinenze (infrastrutture quali pubblica illuminazione, rete acque piovane) serventi aree industriali, i cui enti di gestione sono stati posti in liquidazione.
La vicenda si intreccia con la evoluzione della tormentata normativa di cui all’articolo 19 della legge regionale numero 8/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP).
Col ricorso straordinario, infatti un Comune siciliano  ha impugnato una determinazione del Commissario liquidatore del Consorzio ASI della Provincia di Palermo, che nel 2019, ha trasferito a tale Comune le strade e relative pertinenze e infrastrutture ricadenti nell’area ASI del Comune medesimo, contestandone la destinazione a uso pubblico poiché destinato, in tesi del Comune, a servizio dell’Area Industriale, senza connessione fisica con la rete viaria comunale, non destinata al pubblico transito da parte dei cittadini del Comune,  ed avente funzioni di disimpegno dei lotti industriali.
L’Affare trattato in sede di ricorso straordinario è dunque l’occasione per chiarire che «…la natura e l’uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi della cui esistenza il Comune deve fornire idonei elementi di prova: a) l’esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada)» (così, in modo condivisibile, T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. II, sent. n. 1492 del 2019)….)
Il CGA ha ritenuto in concreto innegabile, la destinazione delle strade (già) consortili a tale uso pubblico, essendo incontestato ed innegabile che le strade, oggetto di trasferimento, collegano una parte del territorio, destinata a insediamenti produttivi ma anche commerciali, con la rete viaria comunale (e ciò essendo accertato che la popolazione di zona che, per ragioni di lavoro o di commercio, debba recarsi presso gli insediamenti produttivi e commerciali dell’area in discussione, utilizza dette vie di comunicazione, che appaiono dunque idonee a soddisfare esigenze di carattere generale).
Ulteriore motivo di censura del provvedimento di trasferimento della proprietà delle strade e delle pertinenze esistenti all’interno dell’Area ASI al Comune è incentrato sulla carenza di contestuale assegnazione allo stesso delle risorse necessarie per poter gestire gli immobili trasferiti.
Nella tesi del ricorrente dunque il trasferimento della proprietà delle strade non implicherebbe anche il trasferimento al Comune degli oneri di gestione, ed anzitutto di manutenzione ordinaria e straordinaria, come invece di regola accade secondo quanto prevede l’art. 14 del Codice della strada (con correlata censura di legittimità costituzionale della norma dell’art. 19, comma 2, lett. b) della l.r. n. 8 del 2012 ove interpretata nel senso di consentire al Commissario liquidatore di trasferire le strade e le relative pertinenze senza prevedere la contestuale assegnazione delle risorse necessarie per la loro gestione e manutenzione).
Il CGA, anche per tale aspetto, ha ritenuto prive di fondamento le censure del Comune, per la ragione che le disposizioni invocate che assegnavano gli oneri di gestione all’IRSAP sono poi mutate e modificate (nel 2018) e vanno coordinate con quelle disposizioni per le quali le infrastrutture della cui gestione l’IRSAP si fa carico non comprendono più le strade da trasferire ai Comuni.
La questione è peraltro risolta dal Collegio anche tramite il richiamo alla recente, e dichiarata condivisibile sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania numero 2854 del 2020 che si è pronunciata su una controversia simile concernente l’impugnazione di una determina del Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina, di trasferimento di strade, e relative pertinenze e infrastrutture, ricadenti nel territorio di un Comune della Provincia, risolvendo le questioni poste con le coordinate ermeneutiche di cui si è appena detto.
Ne deriva pertanto l’assenza di un contrasto col principio costituzionale di adeguata corrispondenza tra funzioni e risorse (cfr. art. 119 Cost.), essendo il presunto contrasto in ogni caso risolto in tal caso secondo il criterio di specialità prevalendo la norma più recente, introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie del trasferimento delle strade consortili al Comune nel cui territorio esse insistono (operandosi in pronuncia i dovuti distinguo con altri precedenti esaminati e decisi dalla Corte Costituzionale).
Il tema della gestione delle aree industriali in Sicilia resta peraltro in primo piano, essendo stata recentemente approvata da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana la riforma dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che dovrebbe porre rimedio a molteplici questioni ancora irrisolte legate alla liquidazione degli ex Consorzi ASI.

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Viabilità aree industriali: trasferimento strade ad uso pubblico ai comuni e gestione delle infrastrutture

Published On: 10 Dicembre 2021

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha reso, in sede consultiva sull’Affare numero 358/2020, il Parere numero 412/2021, relativo al trasferimento di strade e relative pertinenze (infrastrutture quali pubblica illuminazione, rete acque piovane) serventi aree industriali, i cui enti di gestione sono stati posti in liquidazione.
La vicenda si intreccia con la evoluzione della tormentata normativa di cui all’articolo 19 della legge regionale numero 8/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP).
Col ricorso straordinario, infatti un Comune siciliano  ha impugnato una determinazione del Commissario liquidatore del Consorzio ASI della Provincia di Palermo, che nel 2019, ha trasferito a tale Comune le strade e relative pertinenze e infrastrutture ricadenti nell’area ASI del Comune medesimo, contestandone la destinazione a uso pubblico poiché destinato, in tesi del Comune, a servizio dell’Area Industriale, senza connessione fisica con la rete viaria comunale, non destinata al pubblico transito da parte dei cittadini del Comune,  ed avente funzioni di disimpegno dei lotti industriali.
L’Affare trattato in sede di ricorso straordinario è dunque l’occasione per chiarire che «…la natura e l’uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi della cui esistenza il Comune deve fornire idonei elementi di prova: a) l’esercizio del passaggio e del transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; c) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada)» (così, in modo condivisibile, T.a.r. per la Puglia, sede di Bari, sez. II, sent. n. 1492 del 2019)….)
Il CGA ha ritenuto in concreto innegabile, la destinazione delle strade (già) consortili a tale uso pubblico, essendo incontestato ed innegabile che le strade, oggetto di trasferimento, collegano una parte del territorio, destinata a insediamenti produttivi ma anche commerciali, con la rete viaria comunale (e ciò essendo accertato che la popolazione di zona che, per ragioni di lavoro o di commercio, debba recarsi presso gli insediamenti produttivi e commerciali dell’area in discussione, utilizza dette vie di comunicazione, che appaiono dunque idonee a soddisfare esigenze di carattere generale).
Ulteriore motivo di censura del provvedimento di trasferimento della proprietà delle strade e delle pertinenze esistenti all’interno dell’Area ASI al Comune è incentrato sulla carenza di contestuale assegnazione allo stesso delle risorse necessarie per poter gestire gli immobili trasferiti.
Nella tesi del ricorrente dunque il trasferimento della proprietà delle strade non implicherebbe anche il trasferimento al Comune degli oneri di gestione, ed anzitutto di manutenzione ordinaria e straordinaria, come invece di regola accade secondo quanto prevede l’art. 14 del Codice della strada (con correlata censura di legittimità costituzionale della norma dell’art. 19, comma 2, lett. b) della l.r. n. 8 del 2012 ove interpretata nel senso di consentire al Commissario liquidatore di trasferire le strade e le relative pertinenze senza prevedere la contestuale assegnazione delle risorse necessarie per la loro gestione e manutenzione).
Il CGA, anche per tale aspetto, ha ritenuto prive di fondamento le censure del Comune, per la ragione che le disposizioni invocate che assegnavano gli oneri di gestione all’IRSAP sono poi mutate e modificate (nel 2018) e vanno coordinate con quelle disposizioni per le quali le infrastrutture della cui gestione l’IRSAP si fa carico non comprendono più le strade da trasferire ai Comuni.
La questione è peraltro risolta dal Collegio anche tramite il richiamo alla recente, e dichiarata condivisibile sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania numero 2854 del 2020 che si è pronunciata su una controversia simile concernente l’impugnazione di una determina del Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina, di trasferimento di strade, e relative pertinenze e infrastrutture, ricadenti nel territorio di un Comune della Provincia, risolvendo le questioni poste con le coordinate ermeneutiche di cui si è appena detto.
Ne deriva pertanto l’assenza di un contrasto col principio costituzionale di adeguata corrispondenza tra funzioni e risorse (cfr. art. 119 Cost.), essendo il presunto contrasto in ogni caso risolto in tal caso secondo il criterio di specialità prevalendo la norma più recente, introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie del trasferimento delle strade consortili al Comune nel cui territorio esse insistono (operandosi in pronuncia i dovuti distinguo con altri precedenti esaminati e decisi dalla Corte Costituzionale).
Il tema della gestione delle aree industriali in Sicilia resta peraltro in primo piano, essendo stata recentemente approvata da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana la riforma dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che dovrebbe porre rimedio a molteplici questioni ancora irrisolte legate alla liquidazione degli ex Consorzi ASI.

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