Sospensione dell'autorizzazione allo scarico e principio di proporzionalità

Il TAR Sicilia Catania, con la sentenza 1053 del 06/05/2019 ha rimarcato l’importanza del principio di proporzionalità cui deve sempre essere ispirata l’azione amministrativa e quindi i provvedimenti disposti dall’amministrazione, con particolare riferimento ai provvedimenti sanzionatori in materia di autorizzazione allo scarico di acque urbane reflue, a mezzo impianti di depurazione.
Nel caso di specie, i Giudici Amministrativi Catanesi hanno accolto il ricorso proposto da un Consorzio di Rete Fognante tra alcuni Comuni delle Province di Catania e Messina, avverso un provvedimento della Regione Siciliana con cui era stata irrogata la sanzione (prevista dalla lettera b dell’art. 130 d.lgs. n. 152 del 2006) della diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, precedentemente concessa al Consorzio ricorrente.
Il Collegio ha in particolare rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità, ricordando come “..nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale, il principio di proporzionalità è stato riferito al “senso di equità e di giustizia“, che deve “sempre caratterizzare” la decisione amministrativa e che si esprime attraverso una “doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile”. Ciò “impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746), cosicché “nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443)..”.
Nel caso di specie, il decreto numero 545/2013 ha previsto, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l’attuazione delle misure di cui all’articolo 130 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in base alla gravità dell’infrazione (ed in particolare: “..in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze: b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente..”).

Sicchè, trattandosi di diverse ipotesi sanzionatorie evidentemente correlate alla gravità della violazione ed ai potenziali rischi ambientali, il provvedimento impugnato “..che addirittura sospende l’autorizzazione, avrebbe dovuto farsi carico non solo di congrua motivazione circa i rischi per la salute pubblica tali da giustificare il più grave provvedimento, ma anche di un’adeguata valutazione dei rischi sanitari discendenti dal interruzione dell’attività del Consorzio, oltre che delle ragioni in forza delle quali il Consorzio non ha potuto ottemperare alla prescrizione nell’autorizzazione relativa allo scarico sotto costa..”

In proposito, il TAR ha evidenziato come “…la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente“; ma laddove si disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili al caso di specie, quella più grave della sospensione, in ragione della tutela della salute pubblica, devono essere chiaramente evincibili le ragioni per le quali sussista un potenziale pericolo per la salute pubblica (T.A.R. Sicilia, sez. III di Palermo, 24/05/2016 n. 1248)”.

 

Ultimi Articoli inseriti

Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

25 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Annullabilità delle dimissioni rassegnate dal dipendente minacciato di licenziamento

La Corte di Cassazione Civile - Sezione Lavoro, con la recente ordinanza numero 7190 del 18 marzo 2024, si è pronunciata sull’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore minacciato di licenziamento. La vicenda La fattispecie esaminata [...]

“One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

22 Marzo 2024|Commenti disabilitati su “One shot” provvedimentale e lode agli esami di maturità

Il Tribunale Amministrativo della Campania, con sentenza del 19 febbraio 2024 numero 1176, nel decidere una controversia in materia di mancata attribuzione della lode agli esami di maturità, ha trattato il tema del cosiddetto one [...]

Le tappe operative della ZES Unica

20 Marzo 2024|Commenti disabilitati su Le tappe operative della ZES Unica

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica» – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dal [...]

About the Author: Simona Santoro

Condividi

Sospensione dell'autorizzazione allo scarico e principio di proporzionalità

Published On: 28 Maggio 2019

Il TAR Sicilia Catania, con la sentenza 1053 del 06/05/2019 ha rimarcato l’importanza del principio di proporzionalità cui deve sempre essere ispirata l’azione amministrativa e quindi i provvedimenti disposti dall’amministrazione, con particolare riferimento ai provvedimenti sanzionatori in materia di autorizzazione allo scarico di acque urbane reflue, a mezzo impianti di depurazione.
Nel caso di specie, i Giudici Amministrativi Catanesi hanno accolto il ricorso proposto da un Consorzio di Rete Fognante tra alcuni Comuni delle Province di Catania e Messina, avverso un provvedimento della Regione Siciliana con cui era stata irrogata la sanzione (prevista dalla lettera b dell’art. 130 d.lgs. n. 152 del 2006) della diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione, precedentemente concessa al Consorzio ricorrente.
Il Collegio ha in particolare rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità, ricordando come “..nell’ambito dell’elaborazione giurisprudenziale, il principio di proporzionalità è stato riferito al “senso di equità e di giustizia“, che deve “sempre caratterizzare” la decisione amministrativa e che si esprime attraverso una “doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile”. Ciò “impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 746), cosicché “nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 5443)..”.
Nel caso di specie, il decreto numero 545/2013 ha previsto, in caso di inosservanza delle prescrizioni, l’attuazione delle misure di cui all’articolo 130 del decreto legislativo numero 152 del 2006, in base alla gravità dell’infrazione (ed in particolare: “..in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze: b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente..”).

Sicchè, trattandosi di diverse ipotesi sanzionatorie evidentemente correlate alla gravità della violazione ed ai potenziali rischi ambientali, il provvedimento impugnato “..che addirittura sospende l’autorizzazione, avrebbe dovuto farsi carico non solo di congrua motivazione circa i rischi per la salute pubblica tali da giustificare il più grave provvedimento, ma anche di un’adeguata valutazione dei rischi sanitari discendenti dal interruzione dell’attività del Consorzio, oltre che delle ragioni in forza delle quali il Consorzio non ha potuto ottemperare alla prescrizione nell’autorizzazione relativa allo scarico sotto costa..”

In proposito, il TAR ha evidenziato come “…la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente“; ma laddove si disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili al caso di specie, quella più grave della sospensione, in ragione della tutela della salute pubblica, devono essere chiaramente evincibili le ragioni per le quali sussista un potenziale pericolo per la salute pubblica (T.A.R. Sicilia, sez. III di Palermo, 24/05/2016 n. 1248)”.

 

About the Author: Simona Santoro