Sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate

Published On: 31 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 18 luglio 2018, pubblicato sul proprio sito internet il successivo 26 luglio 2018, ha fornito alcune “indicazioni alle stazioni appaltanti sul  tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle  procedure negoziate“.
Sul punto, in particolare, si è ritenuto che il “sopralluogo obbligatorio” sia  “..ammissibile,  in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e  diretta relazione con le strutture edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017,  paragrafo 14 della nota illustrativa)..”.
“..In senso conforme..“, prosegue il comunicato, rileva l’articolo 79, comma 2  del Codice dei contratti pubblici il quale “..contempla la circostanza che i termini di  ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano  essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per  l’esecuzione dell’appalto…”.
Fuori da tali ipotesi, tuttavia, “.. si ritiene che la  scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un  momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle  offerte) non sia legittima, in quanto, per un verso “.. fuoriesce  dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79,  comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte..”; e per altro e correlato verso, “..determina,  in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non  ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta..“.

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Sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate

Published On: 31 Luglio 2018

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 18 luglio 2018, pubblicato sul proprio sito internet il successivo 26 luglio 2018, ha fornito alcune “indicazioni alle stazioni appaltanti sul  tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle  procedure negoziate“.
Sul punto, in particolare, si è ritenuto che il “sopralluogo obbligatorio” sia  “..ammissibile,  in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e  diretta relazione con le strutture edilizie (cfr. bando tipo Anac n. 1/2017,  paragrafo 14 della nota illustrativa)..”.
“..In senso conforme..“, prosegue il comunicato, rileva l’articolo 79, comma 2  del Codice dei contratti pubblici il quale “..contempla la circostanza che i termini di  ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano  essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per  l’esecuzione dell’appalto…”.
Fuori da tali ipotesi, tuttavia, “.. si ritiene che la  scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un  momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle  offerte) non sia legittima, in quanto, per un verso “.. fuoriesce  dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79,  comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte..”; e per altro e correlato verso, “..determina,  in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un  significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo  organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti  pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non  ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta..“.

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