Si al soccorso istruttorio in caso di discrasia fra quota di partecipazione (ed esecuzione) e requisiti di qualificazione

Published On: 28 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La non esatta corrispondenza tra la quota di esecuzione dei lavori dichiarata e la qualifica posseduta non costituisce motivo valido per escludere dalla gara il raggruppamento temporaneo di imprese.
Così si esprime il TAR Lazio di Roma, con la decisione del 25 luglio 2018 n.8380, con la quale è stata respinta la censura di ricorso incidentale mossa dall’aggiudicatario, secondo cui il raggruppamento secondo classificato (ricorrente principale) avrebbe dovuto essere escluso dalla gara – retta dal nuovo codice dei contratti pubblici – in quanto la partecipazione di tale raggruppamento non assicurava la “necessaria” congruenza, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, tra quote di partecipazione al raggruppamento (o di esecuzione dei lavori) e requisiti di qualificazione.
La tesi del ricorrente incidentale – argomentata sulla scorta di quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 13 giugno 2018, n. 3623, secondo cui, benché non sia più vigente il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, “permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3666), specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010”) – non è stata però accolta dal TAR Lazio.
Il Collegio decidente ha infatti ritenuto “..superato il principio della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, alla luce di quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cuile quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti di qualificazione nell’ambito delle specifiche qualificazioni”, e “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti”.
E, parimenti, ha ritenuto “…superata la necessaria identità, fin dal momento della presentazione delle offerte, tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di qualificazione. E ciò sulla base di una interpretazione delle previsioni in materia di requisiti di qualificazione che privilegia, nel rispetto del principio di massima partecipazione alle gare, il dato sostanziale che attesta il possesso del requisito di qualificazione al raggruppamento nel suo complesso, purché l’esecuzione sia ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse…”.
Con la conseguenza che, “… in caso di discrasia tra la percentuale di esecuzione di lavori assegnata al partecipante al raggruppamento e la corrispettiva quota di qualificazione richiesta, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione del raggruppamento ove questo possieda complessivamente i requisiti richiesti…”.
Resta da chiedersi – continua il Collegio – “…una volta affermata l’inesistenza di una causa di esclusione che possa colpire il raggruppamento, quale sia la soluzione percorribile affinché sia garantita la corretta esecuzione del contratto da affidare..”.
La soluzione condivisa dal Collegio, è quella “..recentemente prospettata in giurisprudenza secondo cui la stazione appaltante potrà ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, concedendo un termine al raggruppamento affinché modifichi la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione al fine di renderla coerente con i requisiti di qualificazione posseduti (cfr. in termini, Tar Toscana, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1040)…”

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Si al soccorso istruttorio in caso di discrasia fra quota di partecipazione (ed esecuzione) e requisiti di qualificazione

Published On: 28 Luglio 2018

La non esatta corrispondenza tra la quota di esecuzione dei lavori dichiarata e la qualifica posseduta non costituisce motivo valido per escludere dalla gara il raggruppamento temporaneo di imprese.
Così si esprime il TAR Lazio di Roma, con la decisione del 25 luglio 2018 n.8380, con la quale è stata respinta la censura di ricorso incidentale mossa dall’aggiudicatario, secondo cui il raggruppamento secondo classificato (ricorrente principale) avrebbe dovuto essere escluso dalla gara – retta dal nuovo codice dei contratti pubblici – in quanto la partecipazione di tale raggruppamento non assicurava la “necessaria” congruenza, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, tra quote di partecipazione al raggruppamento (o di esecuzione dei lavori) e requisiti di qualificazione.
La tesi del ricorrente incidentale – argomentata sulla scorta di quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 13 giugno 2018, n. 3623, secondo cui, benché non sia più vigente il principio di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, “permane la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire (Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3666), specie negli appalti di lavori, ove tale disciplina è prevista anche dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010”) – non è stata però accolta dal TAR Lazio.
Il Collegio decidente ha infatti ritenuto “..superato il principio della necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, alla luce di quanto previsto dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, secondo cuile quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti di qualificazione nell’ambito delle specifiche qualificazioni”, e “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti”.
E, parimenti, ha ritenuto “…superata la necessaria identità, fin dal momento della presentazione delle offerte, tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di qualificazione. E ciò sulla base di una interpretazione delle previsioni in materia di requisiti di qualificazione che privilegia, nel rispetto del principio di massima partecipazione alle gare, il dato sostanziale che attesta il possesso del requisito di qualificazione al raggruppamento nel suo complesso, purché l’esecuzione sia ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse…”.
Con la conseguenza che, “… in caso di discrasia tra la percentuale di esecuzione di lavori assegnata al partecipante al raggruppamento e la corrispettiva quota di qualificazione richiesta, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione del raggruppamento ove questo possieda complessivamente i requisiti richiesti…”.
Resta da chiedersi – continua il Collegio – “…una volta affermata l’inesistenza di una causa di esclusione che possa colpire il raggruppamento, quale sia la soluzione percorribile affinché sia garantita la corretta esecuzione del contratto da affidare..”.
La soluzione condivisa dal Collegio, è quella “..recentemente prospettata in giurisprudenza secondo cui la stazione appaltante potrà ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio, concedendo un termine al raggruppamento affinché modifichi la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione al fine di renderla coerente con i requisiti di qualificazione posseduti (cfr. in termini, Tar Toscana, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1040)…”

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