Sentenza CGUE sull'offerta economicamente più vantaggiosa

Published On: 22 Luglio 2016Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Europa

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 14 luglio 2016, resa nella causa C-16/15, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE su questione interpretativa rimessale dal Consiglio di Stato belga, ha affermato che “..l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa…”.
 
Leggi il testo della sentenza CGUE del 14 luglio 2016, C-16/15, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Sentenza CGUE sull'offerta economicamente più vantaggiosa

Published On: 22 Luglio 2016

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la decisione del 14 luglio 2016, resa nella causa C-16/15, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE su questione interpretativa rimessale dal Consiglio di Stato belga, ha affermato che “..l’articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa…”.
 
Leggi il testo della sentenza CGUE del 14 luglio 2016, C-16/15, TNS Dimarso NV c. Vlaams Gewest.

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