Le sanzioni AGCM sono causa di esclusione se non impugnate o se accertate con giudicato

Published On: 26 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Con l’ordinanza numero 352 del 12 settembre 2018, il Tar della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (Sezione I) ha chiarito che le sanzioni inflitte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per partecipazione a intese anticoncorrenziali, rientrano tra le altre sanzionie possono essere assimilate ai “gravi illeciti professionali” di cui alla lett. c) del quinto comma dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, costituendo pertanto causa di esclusione, solo ove non impugnate o una volta passata in giudicato la sentenza che abbia accertato le condotte anticoncorrenziali.
Nel caso di specie, la società seconda classificata ad una gara per l’assegnazione di un appalto di servizi, ha impugnato con contestuale istanza cautelare il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo fra l’altro che la concorrente poi risultata aggiudicataria, andava invece esclusa, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, per aver omesso di dichiarare una sanzione alla stessa inflitta dall’AGCM per “pratiche commerciali in violazione della concorrenza e del mercato”.
Il TAR Lombardia, tuttavia, con l’ordinanza qui segnalata, ha respinto l’istanza cautelare, rilevando come la sentenza che aveva accertato in danno della concorrente la partecipazione a intese anticoncorrenziali era stata appellata, e che pertanto alla stessa non poteva attribuirsi carattere escludente.

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Le sanzioni AGCM sono causa di esclusione se non impugnate o se accertate con giudicato

Published On: 26 Settembre 2018

Con l’ordinanza numero 352 del 12 settembre 2018, il Tar della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia (Sezione I) ha chiarito che le sanzioni inflitte dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), per partecipazione a intese anticoncorrenziali, rientrano tra le altre sanzionie possono essere assimilate ai “gravi illeciti professionali” di cui alla lett. c) del quinto comma dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, costituendo pertanto causa di esclusione, solo ove non impugnate o una volta passata in giudicato la sentenza che abbia accertato le condotte anticoncorrenziali.
Nel caso di specie, la società seconda classificata ad una gara per l’assegnazione di un appalto di servizi, ha impugnato con contestuale istanza cautelare il provvedimento di aggiudicazione, sostenendo fra l’altro che la concorrente poi risultata aggiudicataria, andava invece esclusa, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, per aver omesso di dichiarare una sanzione alla stessa inflitta dall’AGCM per “pratiche commerciali in violazione della concorrenza e del mercato”.
Il TAR Lombardia, tuttavia, con l’ordinanza qui segnalata, ha respinto l’istanza cautelare, rilevando come la sentenza che aveva accertato in danno della concorrente la partecipazione a intese anticoncorrenziali era stata appellata, e che pertanto alla stessa non poteva attribuirsi carattere escludente.

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