RTI costituendo: il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato da tutti i componenti, anche su delega

Published On: 3 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

L’Autorità nazionale anticorruzione – con la Delibera n. 714 del 31 luglio 2018 – ha chiarito che l’obbligo di effettuare il sopralluogo previsto dal bando di gara, è riferito a tutti i componenti di un costituendo RTI, e che l’esclusione di un raggruppamento per mancanza dell’attestato di sopralluogo riferito a tutti i futuri componenti, non consente ex se il richiamo di quella giurisprudenza che impone l’attivazione del soccorso istruttorio in caso di prescrizioni di gara lacunose o poco chiare.
Nel caso di specie, la mandataria di un costituendo RTI ha presentato all’ANAC un’istanza di parere di precontenzioso ai sensi dell’articolo 211 primo comma del Codice dei contratti pubblici, lamentando di essere stata illegittimamente esclusa da una procedura di affidamento per aver effettuato il sopralluogo previsto dalla lex specialis unicamente in nome proprio e non anche su delega della mandante, in quanto ciò non sarebbe stato specificamente previsto dal disciplinare di gara, con conseguente necessità di attivazione del soccorso istruttorio.
L’Autorità anticorruzione, rammentando che la giurisprudenza – da ultimo il TAR Campania con la pronuncia 5911/2017 – ha più volte chiarito che l’obbligo di sopralluogo è riferito a ciascun partecipante ad un RTI, e che la mancanza del relativo attestato anche da parte di uno solo dei futuri partecipanti costituisce causa di esclusione, ha chiarito che nel caso di specie, non essendo il RTI ancora venuto ad esistenza, risultava possibile che il sopralluogo venisse effettuato solo dalla mandataria, ma era altresì necessario che questa lo effettuasse anche su delega degli altri futuri partecipanti sì da consentire il rilascio dell’attestato di sopralluogo riferito a ciascuno di essi.
Con riferimento all’asserita necessità di attivazione del soccorso istruttorio per lacunosità delle prescrizioni del bando, l’Autorità ha osservato che il disciplinare di gara risultava invero chiaro e puntuale in punto di obbligo di sopralluogo, prevedendo espressamente la necessità di delega di tutti i partecipanti in caso di effettuazione da parte della sola mandataria, con conseguente legittimità della condotta della stazione appaltante, che non poteva considerarsi obbligata ad attivare il soccorso istruttorio.

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RTI costituendo: il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato da tutti i componenti, anche su delega

Published On: 3 Settembre 2018

L’Autorità nazionale anticorruzione – con la Delibera n. 714 del 31 luglio 2018 – ha chiarito che l’obbligo di effettuare il sopralluogo previsto dal bando di gara, è riferito a tutti i componenti di un costituendo RTI, e che l’esclusione di un raggruppamento per mancanza dell’attestato di sopralluogo riferito a tutti i futuri componenti, non consente ex se il richiamo di quella giurisprudenza che impone l’attivazione del soccorso istruttorio in caso di prescrizioni di gara lacunose o poco chiare.
Nel caso di specie, la mandataria di un costituendo RTI ha presentato all’ANAC un’istanza di parere di precontenzioso ai sensi dell’articolo 211 primo comma del Codice dei contratti pubblici, lamentando di essere stata illegittimamente esclusa da una procedura di affidamento per aver effettuato il sopralluogo previsto dalla lex specialis unicamente in nome proprio e non anche su delega della mandante, in quanto ciò non sarebbe stato specificamente previsto dal disciplinare di gara, con conseguente necessità di attivazione del soccorso istruttorio.
L’Autorità anticorruzione, rammentando che la giurisprudenza – da ultimo il TAR Campania con la pronuncia 5911/2017 – ha più volte chiarito che l’obbligo di sopralluogo è riferito a ciascun partecipante ad un RTI, e che la mancanza del relativo attestato anche da parte di uno solo dei futuri partecipanti costituisce causa di esclusione, ha chiarito che nel caso di specie, non essendo il RTI ancora venuto ad esistenza, risultava possibile che il sopralluogo venisse effettuato solo dalla mandataria, ma era altresì necessario che questa lo effettuasse anche su delega degli altri futuri partecipanti sì da consentire il rilascio dell’attestato di sopralluogo riferito a ciascuno di essi.
Con riferimento all’asserita necessità di attivazione del soccorso istruttorio per lacunosità delle prescrizioni del bando, l’Autorità ha osservato che il disciplinare di gara risultava invero chiaro e puntuale in punto di obbligo di sopralluogo, prevedendo espressamente la necessità di delega di tutti i partecipanti in caso di effettuazione da parte della sola mandataria, con conseguente legittimità della condotta della stazione appaltante, che non poteva considerarsi obbligata ad attivare il soccorso istruttorio.

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