Riesame dell'interdittiva antimafia

Published On: 2 Agosto 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele, Varie

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 luglio 2018 numero 4620, si è pronunciato sulla legittimità del diniego avverso una domanda di riesame dell’interdittiva antimafia e dopo avere preliminarmente rilevato che col decorso dell’anno, la misura che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia, ha affermato che il «venir meno delle circostanze rilevanti» di cui all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).
Ed infatti, la clausola rebus sic stantibus prevista dall’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa emessa dalla Prefettura) comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore ulteriori rispetto alla precedente valutazione circa la presenza di tentativi siffatti, l’Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In tale direzione si deve tuttavia annotare – hanno precisato i Giudici di Palazzo Spada – che, in caso di ripetute, defatiganti e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, l’Amministrazione può limitarsi:
— a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie (es. effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata);
— a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In caso di risposta negativa, l’Autorità può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, far luogo ad un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti prefettizi originari.
L’amministrazione è perciò tenuta ad emettere un’informativa liberatoria nei confronti dell’impresa solo se sopraggiungano circostanze realmente nuove, che siano cioè capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo.

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Riesame dell'interdittiva antimafia

Published On: 2 Agosto 2018

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 luglio 2018 numero 4620, si è pronunciato sulla legittimità del diniego avverso una domanda di riesame dell’interdittiva antimafia e dopo avere preliminarmente rilevato che col decorso dell’anno, la misura che rileva il pericolo di condizionamento mafioso non perde efficacia, ha affermato che il «venir meno delle circostanze rilevanti» di cui all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011, non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica o perché ne rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).
Ed infatti, la clausola rebus sic stantibus prevista dall’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (ad es. in relazione ai casi di modificazioni degli assetti societari e gestionali dell’impresa, in ipotesi capaci di modificare la valutazione alla base dell’informativa emessa dalla Prefettura) comporta che in caso di sopravvenienza di fatti favorevoli all’imprenditore ulteriori rispetto alla precedente valutazione circa la presenza di tentativi siffatti, l’Amministrazione verifichi nuovamente se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In tale direzione si deve tuttavia annotare – hanno precisato i Giudici di Palazzo Spada – che, in caso di ripetute, defatiganti e strumentali reiterazioni di domande dirette ad ottenere un provvedimento di ritiro o di revoca di un’interdittiva in corso di validità, collegate alla affermata rilevanza di sopravvenienze e fatti nuovi asseriti come favorevoli al soggetto inciso, l’Amministrazione può limitarsi:
— a verificare se la domanda sia accompagnata da un fatto realmente nuovo, perché sopravvenuto ovvero non conosciuto, che possa essere ritenuto effettivamente incidente sulla fattispecie (es. effettiva cessione dell’impresa a soggetto del tutto estraneo al rischio di condizionamento o infiltrazione da parte della delinquenza organizzata);
— a valutare quindi se possano ritenersi venute meno quelle ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in precedenza ritenute prevalenti sull’iniziativa e sulla libertà di impresa del soggetto inciso.
In caso di risposta negativa, l’Autorità può semplicemente limitarsi a prendere atto della inesistenza di profili nuovi e, di conseguenza, far luogo ad un atto di natura meramente confermativa; ciò a maggior ragione in presenza di sentenze di conferma della legittimità dei precedenti provvedimenti prefettizi originari.
L’amministrazione è perciò tenuta ad emettere un’informativa liberatoria nei confronti dell’impresa solo se sopraggiungano circostanze realmente nuove, che siano cioè capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l’emissione del provvedimento interdittivo.

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