Revoca precauzionale e sine die del certificato di agibilità

Published On: 14 Dicembre 2018Categories: Enti locali, Pubblica Amministrazione, Tutele, Varie

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca precauzionale dei certificati di agibilità già rilasciati dall’Amministrazione comunale, nelle more  della definizione del procedimento di revoca “definitiva” dei medesimi certificati, che sia motivato sulla scorta della discordanza fra il certificato di collaudo, lo stato dei luoghi ed i calcoli strutturali, emersa nell’ambito di una CTU in sede giudiziaria penale e per la rilevata presenza di situazioni di pericolo in atto.
In tal senso si è espresso il TAR Campania di Napoli il quale con la decisione dell’11 dicembre 2018 n. 7110, ha ritenuto che un siffatto provvedimento emesso in danno del ricorrente, violi anzitutto l’essenziale principio di tipicità degli atti amministrativi.

L’impugnato “decreto di revoca precauzionale”, infatti, non risulta rispondere ad alcuno degli schemi legali attraverso i quali può manifestarsi il potere amministrativo, come peraltro conferma lo stesso “nomen iuris” indicato dall’Amministrazione il quale – osserva il Collegio “..realizza, a ben vedere, una (illegittima) fusione di due “tipi” normativi che – de iure condito – non ha riscontro alcuno..” e cioè “..da un lato, quello della revoca, i cui presupposti ed effetti trovano disciplina nell’art. 21 quinquies l. 241/90..” e “.. dall’altro, quello dei provvedimenti “cautelari”, regolati dall’art. 21 quater co. 2 l. cit…”.

E’ evidente, pertanto, ad avviso del Collegio, “…che il provvedimento impugnato (che neppure si “premura” di richiamare in modo specifico questo o quel presupposto normativo) viola il principio di tipicità degli atti amministrativi evincibile dal disposto dell’art. 1 l. 241/90 e dal quale scaturisce quale corollario, che:

– “l’Autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge” (Cons. Stato Sez. IV, 14-12-2015, n. 5663);

– “ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito” (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, sent. 22/01/2018, n. 71).

Nella fattispecie, peraltro, l’Amministrazione comunale – agendo anche al dichiarato fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità – ha ad avviso del Collegio illegittimamente operato, non solo in quanto “…non ha fatto ricorso allo strumento “tipico” offerto dal legislatore per fronteggiare situazioni di pericolo imminente (l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 co. 4 t.u. 18 agosto 2000, n. 267)..”, ma anche in quanto “..ha revocato due certificati di agibilità “in via precauzionale”, omettendo la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca…”.

Ciò che parimenti risulta illegittimo, posto che “..se è vero … che all’Amministrazione è riconosciuto un generale potere – desumibile dall’art. 21 quater, L. 7 agosto 1990, n. 241 – di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato (nella specie, l’agibilità dell’edificio), in vista di una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto in sede di determinazioni definitive, è tuttavia necessaria la prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die …” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 settembre 2011, n. 4443;  Tar Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 31/8/18 n. 9106).

Il Tribunale infine ha ritenuto fondata anche la censura svolta da parte ricorrente in punto di carenza istruttoria, rilevando come la revoca precauzionale fosse stata motivata “…sulla scorta della sola conoscenza della risultanze della ctu disposta in sede penale, senza che il Comune si sia attivato per effettuare – a mezzo dei propri tecnici – le necessarie verifiche sulla condizione degli immobili interessati…”.

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Revoca precauzionale e sine die del certificato di agibilità

Published On: 14 Dicembre 2018

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca precauzionale dei certificati di agibilità già rilasciati dall’Amministrazione comunale, nelle more  della definizione del procedimento di revoca “definitiva” dei medesimi certificati, che sia motivato sulla scorta della discordanza fra il certificato di collaudo, lo stato dei luoghi ed i calcoli strutturali, emersa nell’ambito di una CTU in sede giudiziaria penale e per la rilevata presenza di situazioni di pericolo in atto.
In tal senso si è espresso il TAR Campania di Napoli il quale con la decisione dell’11 dicembre 2018 n. 7110, ha ritenuto che un siffatto provvedimento emesso in danno del ricorrente, violi anzitutto l’essenziale principio di tipicità degli atti amministrativi.

L’impugnato “decreto di revoca precauzionale”, infatti, non risulta rispondere ad alcuno degli schemi legali attraverso i quali può manifestarsi il potere amministrativo, come peraltro conferma lo stesso “nomen iuris” indicato dall’Amministrazione il quale – osserva il Collegio “..realizza, a ben vedere, una (illegittima) fusione di due “tipi” normativi che – de iure condito – non ha riscontro alcuno..” e cioè “..da un lato, quello della revoca, i cui presupposti ed effetti trovano disciplina nell’art. 21 quinquies l. 241/90..” e “.. dall’altro, quello dei provvedimenti “cautelari”, regolati dall’art. 21 quater co. 2 l. cit…”.

E’ evidente, pertanto, ad avviso del Collegio, “…che il provvedimento impugnato (che neppure si “premura” di richiamare in modo specifico questo o quel presupposto normativo) viola il principio di tipicità degli atti amministrativi evincibile dal disposto dell’art. 1 l. 241/90 e dal quale scaturisce quale corollario, che:

– “l’Autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge” (Cons. Stato Sez. IV, 14-12-2015, n. 5663);

– “ad ogni interesse pubblico vada correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito” (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, sent. 22/01/2018, n. 71).

Nella fattispecie, peraltro, l’Amministrazione comunale – agendo anche al dichiarato fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità – ha ad avviso del Collegio illegittimamente operato, non solo in quanto “…non ha fatto ricorso allo strumento “tipico” offerto dal legislatore per fronteggiare situazioni di pericolo imminente (l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54 co. 4 t.u. 18 agosto 2000, n. 267)..”, ma anche in quanto “..ha revocato due certificati di agibilità “in via precauzionale”, omettendo la fissazione di un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi – di fatto – gli effetti della disposta revoca…”.

Ciò che parimenti risulta illegittimo, posto che “..se è vero … che all’Amministrazione è riconosciuto un generale potere – desumibile dall’art. 21 quater, L. 7 agosto 1990, n. 241 – di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato (nella specie, l’agibilità dell’edificio), in vista di una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto in sede di determinazioni definitive, è tuttavia necessaria la prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die …” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 15 settembre 2011, n. 4443;  Tar Lazio, Roma, sez. I quater, sent. 31/8/18 n. 9106).

Il Tribunale infine ha ritenuto fondata anche la censura svolta da parte ricorrente in punto di carenza istruttoria, rilevando come la revoca precauzionale fosse stata motivata “…sulla scorta della sola conoscenza della risultanze della ctu disposta in sede penale, senza che il Comune si sia attivato per effettuare – a mezzo dei propri tecnici – le necessarie verifiche sulla condizione degli immobili interessati…”.

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