Responsabilità contrattuale del tour operator

Published On: 5 Dicembre 2020Categories: Diritto civile

Con la sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “… l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro imputabile …”.
Nel caso concreto, un’agenzia di viaggi ha evocato in giudizio una società esercente attività di tour operator per ottenere il pagamento della somma di euro 2,290, oltre al risarcimento dei danni da lesione dell’immagine professionale, a seguito dell’impossibilità di un suo cliente di poter usufruire del pacchetto all inclusive acquistato presso di loro per la mancata comunicazione del cambio di orario del volo.
Per tale ragione, la ricorrente ha rimborsato l’intero prezzo del pacchetto al cliente e pertanto ha chiesto al giudice di far gravare tale costo sulla società di tour operator, essendo la responsabile dell’inadempimento.

La Suprema Corte in primo luogo, ha ritenuto legittima l’azione di indebito arricchimento presentata dall’agenzia viaggi, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “… il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore …”.

In secondo luogo, ha escluso l’esistenza di un rapporto di responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale dato che l’espressione usata dal legislatore nell’articolo 14, comma 1 del d.lgs. 111/1995 (“secondo le rispettive responsabilità”) “… indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso con il cliente finale. L’assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l’azione di regresso prevista dall’articolo 1229 cc. …”.

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Responsabilità contrattuale del tour operator

Published On: 5 Dicembre 2020

Con la sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “… l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro imputabile …”.
Nel caso concreto, un’agenzia di viaggi ha evocato in giudizio una società esercente attività di tour operator per ottenere il pagamento della somma di euro 2,290, oltre al risarcimento dei danni da lesione dell’immagine professionale, a seguito dell’impossibilità di un suo cliente di poter usufruire del pacchetto all inclusive acquistato presso di loro per la mancata comunicazione del cambio di orario del volo.
Per tale ragione, la ricorrente ha rimborsato l’intero prezzo del pacchetto al cliente e pertanto ha chiesto al giudice di far gravare tale costo sulla società di tour operator, essendo la responsabile dell’inadempimento.

La Suprema Corte in primo luogo, ha ritenuto legittima l’azione di indebito arricchimento presentata dall’agenzia viaggi, applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “… il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore …”.

In secondo luogo, ha escluso l’esistenza di un rapporto di responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale dato che l’espressione usata dal legislatore nell’articolo 14, comma 1 del d.lgs. 111/1995 (“secondo le rispettive responsabilità”) “… indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso con il cliente finale. L’assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l’azione di regresso prevista dall’articolo 1229 cc. …”.

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