Recepito in Sicilia il Testo Unico dell’Edilizia: sui procedimenti disposizioni anticipatorie rispetto alla Riforma Madia

Published On: 3 Settembre 2016Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

La Regione Siciliana nell’esercizio delle proprie competenze legislative esclusive in materia di edilizia, dopo ben trent’anni dall’emanazione della precedente legge regionale 37/1985 in materia edilizia e dopo quindici anni dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), ponendo fine ad una lunga e controversa disputa giurisprudenziale sulla applicabilità diretta di tale Testo Unico dell’Edilizia, lo ha recepito apportandovi alcune sostanziali modifiche.

Le modifiche apportate ( tutte contenute al titolo II-articoli da 2 a 16) presentano contenuti di grande interesse con particolare riferimento a quelle disposizioni che anticipano il Governo Nazionale rispetto all’attività legislativa in itinere di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015 numero 124.

L’articolo 5 della legge 124/2015 infatti, prevede che “..il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva..”; orbene nell’esercizio di tale delega nel termine di dodici mesi, il Governo Nazionale ha emanato il decreto legislativo del 30 giugno 2016 numero 126 di semplificazione ed uniformazione della segnalazione certifica di inizio attività, prevedendo espressamente all’articolo 1 comma 2, “..allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private…”, che “..con successivi decreti legislativi…sono individuate le attività oggetto di procedura di mera comunicazione o segnalazione certifica di inizio di attività (di seguito SCIA) od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso…”.

Nella vigenza di tale quadro normativo nazionale e precisamente allorché risulta in itinere l’emanazione da parte del Governo Nazionale del secondo decreto legislativo di individuazione delle attività oggetto di SCIA o mera comunicazione (c.d. SCIA 2 la cui bozza risulta già pubblicata e su cui è stato già emesso il parere del Consiglio di Stato il 4 agosto 2016) è intervenuto il Legislatore Regionale che con la Legge regionale 10 agosto 2016 numero 16 con riferimento alle attività edilizie ha sostanzialmente anticipato il Governo Nazionale individuando i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di autorizzazione (rectius permesso di costruire) o di semplice comunicazione preventiva.

La nuova normativa regionale infatti introduce nel territorio regionale un’autonoma e specifica “impalcatura strutturale” sui titoli edilizi per la eseguibilità degli interventi; a tal fine, dando luogo ad una sostanziale e significativa semplificazione, vengono individuate tre tipologie e precisamente:

  • l’articolo 2 definisce le attività edilizie c.d. libere, suddividendole in due sottogruppi e precisamente quelle elencate al comma 1 eseguibili liberamente senza alcun titoli abilitativo né comunicazione e quelle elencate al comma 2 eseguibile previa comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (cd CILA);
  • l’articolo 5 elenca gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire;
  • l’articolo 10 ,dispone al comma l che “..sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 3 e 5..”

La scelta c.d. residuale e non elencativa degli interventi realizzabili con SCIA si pone in netto contrasto con l’attività in itinere del Governo Nazionale che col decreto legislativo c.d. SCIA 2 sta allestendo un’elencazione tassativa  degli interventi edilizi sottoposti a SCIA trasferendo il criterio residuale sugli interventi sottoposti a semplice CILA (comunicazione inizio lavori asseverata); dato che per quanto è dato conoscere dalle pubblicazioni della tabella non definitiva risulterebbero sottoponibili a SCIA pochissimi interventi edilizi con assoluta prevalenza di quelli subordinati a permesso di costruire (e autorizzazione preventiva).

In tale condizione – che come si è detto -non è definitiva in quanto il c.d. decreto legislativo c.d. SCIA 2 è a tutt’oggi in itinere  – la soluzione adottata dal Legislatore Regionale di individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività mediante il criterio residuale relativo a tutti quelli che non rientrano nell’elencazione di cui agli articoli 3 e 5 ( e cioè rispettivamente attività edilizia libera ed interventi subordinati al permesso di costruire) appare la più consona ai principi di semplificazione e liberalizzazione, consentendo agli operatori del settore di avviare con grande celerità tutti gli interventi edilizi c.d. “minori” che non rientrano tra quelli subordinati al permesso di costruire.

In buona sostanza dopo quindici anni di attesa il Legislatore Regionale ha anticipato il Governo Nazionale emanando disposizioni di dettaglio che continuano a differenziare il territorio regionale da quello nazionale ma questa volta in termini positivi per le nuove “liberalizzazioni” e “semplificazioni” riconducibili agli interventi edilizi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Avvocato Giuseppe Sciuto

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Recepito in Sicilia il Testo Unico dell’Edilizia: sui procedimenti disposizioni anticipatorie rispetto alla Riforma Madia

Published On: 3 Settembre 2016

La Regione Siciliana nell’esercizio delle proprie competenze legislative esclusive in materia di edilizia, dopo ben trent’anni dall’emanazione della precedente legge regionale 37/1985 in materia edilizia e dopo quindici anni dal decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), ponendo fine ad una lunga e controversa disputa giurisprudenziale sulla applicabilità diretta di tale Testo Unico dell’Edilizia, lo ha recepito apportandovi alcune sostanziali modifiche.

Le modifiche apportate ( tutte contenute al titolo II-articoli da 2 a 16) presentano contenuti di grande interesse con particolare riferimento a quelle disposizioni che anticipano il Governo Nazionale rispetto all’attività legislativa in itinere di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015 numero 124.

L’articolo 5 della legge 124/2015 infatti, prevede che “..il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva..”; orbene nell’esercizio di tale delega nel termine di dodici mesi, il Governo Nazionale ha emanato il decreto legislativo del 30 giugno 2016 numero 126 di semplificazione ed uniformazione della segnalazione certifica di inizio attività, prevedendo espressamente all’articolo 1 comma 2, “..allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private…”, che “..con successivi decreti legislativi…sono individuate le attività oggetto di procedura di mera comunicazione o segnalazione certifica di inizio di attività (di seguito SCIA) od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso…”.

Nella vigenza di tale quadro normativo nazionale e precisamente allorché risulta in itinere l’emanazione da parte del Governo Nazionale del secondo decreto legislativo di individuazione delle attività oggetto di SCIA o mera comunicazione (c.d. SCIA 2 la cui bozza risulta già pubblicata e su cui è stato già emesso il parere del Consiglio di Stato il 4 agosto 2016) è intervenuto il Legislatore Regionale che con la Legge regionale 10 agosto 2016 numero 16 con riferimento alle attività edilizie ha sostanzialmente anticipato il Governo Nazionale individuando i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di autorizzazione (rectius permesso di costruire) o di semplice comunicazione preventiva.

La nuova normativa regionale infatti introduce nel territorio regionale un’autonoma e specifica “impalcatura strutturale” sui titoli edilizi per la eseguibilità degli interventi; a tal fine, dando luogo ad una sostanziale e significativa semplificazione, vengono individuate tre tipologie e precisamente:

  • l’articolo 2 definisce le attività edilizie c.d. libere, suddividendole in due sottogruppi e precisamente quelle elencate al comma 1 eseguibili liberamente senza alcun titoli abilitativo né comunicazione e quelle elencate al comma 2 eseguibile previa comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (cd CILA);
  • l’articolo 5 elenca gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire;
  • l’articolo 10 ,dispone al comma l che “..sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 3 e 5..”

La scelta c.d. residuale e non elencativa degli interventi realizzabili con SCIA si pone in netto contrasto con l’attività in itinere del Governo Nazionale che col decreto legislativo c.d. SCIA 2 sta allestendo un’elencazione tassativa  degli interventi edilizi sottoposti a SCIA trasferendo il criterio residuale sugli interventi sottoposti a semplice CILA (comunicazione inizio lavori asseverata); dato che per quanto è dato conoscere dalle pubblicazioni della tabella non definitiva risulterebbero sottoponibili a SCIA pochissimi interventi edilizi con assoluta prevalenza di quelli subordinati a permesso di costruire (e autorizzazione preventiva).

In tale condizione – che come si è detto -non è definitiva in quanto il c.d. decreto legislativo c.d. SCIA 2 è a tutt’oggi in itinere  – la soluzione adottata dal Legislatore Regionale di individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività mediante il criterio residuale relativo a tutti quelli che non rientrano nell’elencazione di cui agli articoli 3 e 5 ( e cioè rispettivamente attività edilizia libera ed interventi subordinati al permesso di costruire) appare la più consona ai principi di semplificazione e liberalizzazione, consentendo agli operatori del settore di avviare con grande celerità tutti gli interventi edilizi c.d. “minori” che non rientrano tra quelli subordinati al permesso di costruire.

In buona sostanza dopo quindici anni di attesa il Legislatore Regionale ha anticipato il Governo Nazionale emanando disposizioni di dettaglio che continuano a differenziare il territorio regionale da quello nazionale ma questa volta in termini positivi per le nuove “liberalizzazioni” e “semplificazioni” riconducibili agli interventi edilizi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

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