Procedura negoziata senza bando sopra-soglia

Published On: 11 Marzo 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Prima Sezione del TAR Campania di Napoli, con la decisione del 4 marzo 2019 n.1204 che qui si segnala, si è pronunziata sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, per gli appalti sopra-soglia, disciplinate dall’art. 63 del decreto legislativo 50/2016 ed in particolare sull’interpretazione della  disposizione contenuta al suo comma 2, alla lettera c), a norma della quale, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata “… nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.…”.
Il TAR Campano, dopo aver rammentato come la disposizione in questione afferisca ad un sistema di affidamento che “… attesa la sua portata acceleratoria e compressiva del principio di concorrenza, deve essere inteso come disciplina di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, V Sezione, 13 giugno 2016 n. 2529; T.A.R. Lazio, Roma, I Sezione, 4 settembre 2018 n. 9145)…”, ha in particolare ritenuto come essa debba essere interpretata come assoluta impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione (cfr. art. 60, terzo comma del codice, in tema di procedure aperte; art. 61, sesto comma, in materia di procedure ristrette; art. 62, quarto comma, in tema di procedure competitive con negoziazione).
E ciò tenendo a mente come “…il carattere di urgenza sia stato disciplinato nella sistematica del Codice secondo un ordine di graduazione che ne impone la soddisfazione pur sempre con il prioritario ricorso alle procedure ordinarie, sebbene in regime accelerato, solo in via successiva consentendo il ricorso all’istituto eccezionale di cui all’art. 63, secondo comma, lettera c)..”.

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Procedura negoziata senza bando sopra-soglia

Published On: 11 Marzo 2019

La Prima Sezione del TAR Campania di Napoli, con la decisione del 4 marzo 2019 n.1204 che qui si segnala, si è pronunziata sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, per gli appalti sopra-soglia, disciplinate dall’art. 63 del decreto legislativo 50/2016 ed in particolare sull’interpretazione della  disposizione contenuta al suo comma 2, alla lettera c), a norma della quale, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata “… nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.…”.
Il TAR Campano, dopo aver rammentato come la disposizione in questione afferisca ad un sistema di affidamento che “… attesa la sua portata acceleratoria e compressiva del principio di concorrenza, deve essere inteso come disciplina di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, V Sezione, 13 giugno 2016 n. 2529; T.A.R. Lazio, Roma, I Sezione, 4 settembre 2018 n. 9145)…”, ha in particolare ritenuto come essa debba essere interpretata come assoluta impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione (cfr. art. 60, terzo comma del codice, in tema di procedure aperte; art. 61, sesto comma, in materia di procedure ristrette; art. 62, quarto comma, in tema di procedure competitive con negoziazione).
E ciò tenendo a mente come “…il carattere di urgenza sia stato disciplinato nella sistematica del Codice secondo un ordine di graduazione che ne impone la soddisfazione pur sempre con il prioritario ricorso alle procedure ordinarie, sebbene in regime accelerato, solo in via successiva consentendo il ricorso all’istituto eccezionale di cui all’art. 63, secondo comma, lettera c)..”.

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