Pergolato: SCIA o permesso di costruire?

Published On: 11 Settembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, con la decisione numero 5424 del 7 settembre 2018, si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento in autotutela con il quale un Comune ha  annullato gli effetti derivanti da una SCIA presentata per la realizzazione di un pergolato.
Nel caso in esame, il Comune ha ritenuto che  la struttura fosse riconducibile ad un’opera architettonica assolutamente non rientrante nella nozione tecnica di pergolato amovibile, essendo dotata di un’intelaiatura di importanti dimensioni ben fissata al suolo, tale da predisporla per un uso continuativo nel tempo, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire.
Il Tribunale, condividendo la tesi dell’Amministrazione, ha affermato – anche sulla base delle emergenze processuali –  che il manufatto in questione è di una notevole imponenza dimensionale, quanto a lunghezza e spessore delle travi e dei pilastri, risulta ancorato al suolo in maniera stabile mediante bullonatura alla pavimentazione e appare destinato a rendere permanentemente più agevole la fruizione degli spazi adibiti a pizzeria, attraverso la predisposizione di una terrazza coperta da un telo non agevolmente rimovibile.

Mentre infatti  il pergolato assentibile con SCIA, assume natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di stabile ancoraggio al suolo, e funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; diversamente la struttura, come quella di specie, non svolge funzione ornamentale ma di sostanziale tettoia, costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni e stabilmente ancorata alle parti murarie, tale da presentarsi come costruzione solida e robusta, idonea ad una permanenza prolungata nel tempo

In definitiva,   il manufatto in questione doveva, per la sua capacità di apportare trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, essere autorizzato mediante permesso di costruire, con la conseguenza che non può non essere tacciato di erronea valutazione dei fatti il diverso percorso argomentativo seguito dall’amministrazione in sede di emanazione del diniego di autotutela.

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Pergolato: SCIA o permesso di costruire?

Published On: 11 Settembre 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, con la decisione numero 5424 del 7 settembre 2018, si è pronunciato sulla legittimità di un provvedimento in autotutela con il quale un Comune ha  annullato gli effetti derivanti da una SCIA presentata per la realizzazione di un pergolato.
Nel caso in esame, il Comune ha ritenuto che  la struttura fosse riconducibile ad un’opera architettonica assolutamente non rientrante nella nozione tecnica di pergolato amovibile, essendo dotata di un’intelaiatura di importanti dimensioni ben fissata al suolo, tale da predisporla per un uso continuativo nel tempo, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire.
Il Tribunale, condividendo la tesi dell’Amministrazione, ha affermato – anche sulla base delle emergenze processuali –  che il manufatto in questione è di una notevole imponenza dimensionale, quanto a lunghezza e spessore delle travi e dei pilastri, risulta ancorato al suolo in maniera stabile mediante bullonatura alla pavimentazione e appare destinato a rendere permanentemente più agevole la fruizione degli spazi adibiti a pizzeria, attraverso la predisposizione di una terrazza coperta da un telo non agevolmente rimovibile.

Mentre infatti  il pergolato assentibile con SCIA, assume natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di stabile ancoraggio al suolo, e funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; diversamente la struttura, come quella di specie, non svolge funzione ornamentale ma di sostanziale tettoia, costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni e stabilmente ancorata alle parti murarie, tale da presentarsi come costruzione solida e robusta, idonea ad una permanenza prolungata nel tempo

In definitiva,   il manufatto in questione doveva, per la sua capacità di apportare trasformazione edilizio-urbanistica del territorio, essere autorizzato mediante permesso di costruire, con la conseguenza che non può non essere tacciato di erronea valutazione dei fatti il diverso percorso argomentativo seguito dall’amministrazione in sede di emanazione del diniego di autotutela.

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