Perdita sopravvenuta della SOA e termine di impugnazione

Published On: 9 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Tutele, Varie

Non decorre dall’altrui ammissione il termine decadenziale d’impugnazione di cui all’art. 120 comma 2 bis CPA, qualora il “vizio partecipativo” dedotto dall’impresa ricorrente al TAR sia connesso alla perdita di un requisito tecnico indefettibile (attestazione SOA) che è sopravvenuta in corso di gara in capo ad altra concorrente.
In tal senso, si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale – con la decisione del 6 luglio 2018 n. 4148 – dopo aver riformato la sentenza in quel caso appellata e ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado, è entrata nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente nei confronti dell’impresa aggiudicataria, rimasta sprovvista del requisito tecnico dell’attestazione SOA, in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione (e sino a poco prima dell’aggiudicazione), non avendo tempestivamente richiesto il rinnovo della attestazione posseduta, all’approssimarsi della scadenza quinquennale.
Sul punto, la Quinta Sezione ha rammentato come – a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di verifica triennale delle SOA (nelle quali …effettivamente, il termine decadenziale di 90 giorni si riferisce alle sole ipotesi di mancato riconoscimento della qualifica in precedenza goduta: ex multis, Cons. Stato, IV, 20 settembre 2005, n. 4817..”) – in presenza di una scadenza quinquennale, trova applicazione l’art. 76 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale richiede, ai fini del mantenimento senza soluzione di continuità della Soa precedentemente ottenuta, che la domanda di rinnovo sia tassativamente presentata “almeno 90 giorni prima della scadenza del termine”.
Sotto questo profilo, quindi, il Collegio ha ritenuto di “…confermare l’orientamento espresso, da ultimo, con il precedente di Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1091 che, nel solco di consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27), ricorda come “al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010”,  precisando altresì come “.la presentazione della domanda di rinnovo oltre i predetti 90 giorni non precluderà di per sé il rilascio dell’attestazione, che dovrà però considerarsi nuova ed autonoma rispetto a quella ormai scaduta, e comunque decorrente, quanto ad efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima)..”.

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Perdita sopravvenuta della SOA e termine di impugnazione

Published On: 9 Luglio 2018

Non decorre dall’altrui ammissione il termine decadenziale d’impugnazione di cui all’art. 120 comma 2 bis CPA, qualora il “vizio partecipativo” dedotto dall’impresa ricorrente al TAR sia connesso alla perdita di un requisito tecnico indefettibile (attestazione SOA) che è sopravvenuta in corso di gara in capo ad altra concorrente.
In tal senso, si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale – con la decisione del 6 luglio 2018 n. 4148 – dopo aver riformato la sentenza in quel caso appellata e ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado, è entrata nel merito delle censure sollevate dalla ricorrente nei confronti dell’impresa aggiudicataria, rimasta sprovvista del requisito tecnico dell’attestazione SOA, in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione (e sino a poco prima dell’aggiudicazione), non avendo tempestivamente richiesto il rinnovo della attestazione posseduta, all’approssimarsi della scadenza quinquennale.
Sul punto, la Quinta Sezione ha rammentato come – a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di verifica triennale delle SOA (nelle quali …effettivamente, il termine decadenziale di 90 giorni si riferisce alle sole ipotesi di mancato riconoscimento della qualifica in precedenza goduta: ex multis, Cons. Stato, IV, 20 settembre 2005, n. 4817..”) – in presenza di una scadenza quinquennale, trova applicazione l’art. 76 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale richiede, ai fini del mantenimento senza soluzione di continuità della Soa precedentemente ottenuta, che la domanda di rinnovo sia tassativamente presentata “almeno 90 giorni prima della scadenza del termine”.
Sotto questo profilo, quindi, il Collegio ha ritenuto di “…confermare l’orientamento espresso, da ultimo, con il precedente di Cons. Stato, V, 8 marzo 2017, n. 1091 che, nel solco di consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27), ricorda come “al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010”,  precisando altresì come “.la presentazione della domanda di rinnovo oltre i predetti 90 giorni non precluderà di per sé il rilascio dell’attestazione, che dovrà però considerarsi nuova ed autonoma rispetto a quella ormai scaduta, e comunque decorrente, quanto ad efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio (anziché retroagire al momento di scadenza della prima)..”.

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