Perdita dei requisiti morali della consorziata designata

Published On: 10 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La perdita d’un requisito morale da parte della consorziata, designata per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25/6/1909 n. 422, non giustifica l’estromissione del consorzio dalla gara, legittimando la sua sostituzione.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione n.6632 del 23 novembre 2018, ha rammentato come i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 422/1909, in base all’art. 4 di tale citata legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi interna corporis.
Ciò significa”, continua il Collegio, “..che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n.3505)…” e che “..concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante..” (cfr. Consiglio di Stato, 2/1/2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29/4/2003, n. 2183).
Né, prosegue ancora il Collegio, “..la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), .. è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione
La conclusione è quindi che la perdita dei requisiti morali da parte della consorziata esecutrice (nella specie si trattava della sua messa in liquidazione) “..comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente…”, né e tanto meno “…impatta col divieto di apportare modifiche soggettive del concorrente nella fase dell’evidenza pubblica…”.
 

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Perdita dei requisiti morali della consorziata designata

Published On: 10 Dicembre 2018

La perdita d’un requisito morale da parte della consorziata, designata per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 25/6/1909 n. 422, non giustifica l’estromissione del consorzio dalla gara, legittimando la sua sostituzione.
In tal senso si è espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con la decisione n.6632 del 23 novembre 2018, ha rammentato come i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge 422/1909, in base all’art. 4 di tale citata legge, sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.
I detti consorzi, pertanto, partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo, e cioè suoi interna corporis.
Ciò significa”, continua il Collegio, “..che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n.3505)…” e che “..concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante..” (cfr. Consiglio di Stato, 2/1/2012, n. 12; Cons. Stato, Sez. VI, 29/4/2003, n. 2183).
Né, prosegue ancora il Collegio, “..la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), .. è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione
La conclusione è quindi che la perdita dei requisiti morali da parte della consorziata esecutrice (nella specie si trattava della sua messa in liquidazione) “..comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente…”, né e tanto meno “…impatta col divieto di apportare modifiche soggettive del concorrente nella fase dell’evidenza pubblica…”.
 

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