Oneri di urbanizzazione per insediamenti industriali

Published On: 25 Ottobre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Con sentenza del 5 ottobre 2018, la Prima Sezione del TAR Sicilia di Catania ha stabilito che gli insediamenti industriali ricadenti in area urbanisticamente destinata a scopi industriali, pur essendo esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, sono comunque soggetti al pagamento di un contributo in misura “pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
Il Giudice Amministrativo etneo ha altresì stabilito che nel caso di restituzione degli oneri concessori spettano gli interessi legali dalla data della domanda ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell’art. 2033 c.c.., precisando peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti la determinazione e la liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione si estende anche alle controversie che insorgono in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato.
Il TAR etneo ha inoltre precisato che le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare riguardano diritti soggettivi e, pertanto, la relativa domanda giudiziale può essere intentata a prescindere dall’impugnazione o dall’esistenza dell’atto con il quale viene richiesto il pagamento, dovendosi quest’ultimo qualificare come “paritetico” e non come provvedimentale.

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Published On: 25 Ottobre 2018

Con sentenza del 5 ottobre 2018, la Prima Sezione del TAR Sicilia di Catania ha stabilito che gli insediamenti industriali ricadenti in area urbanisticamente destinata a scopi industriali, pur essendo esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, sono comunque soggetti al pagamento di un contributo in misura “pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
Il Giudice Amministrativo etneo ha altresì stabilito che nel caso di restituzione degli oneri concessori spettano gli interessi legali dalla data della domanda ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma dell’art. 2033 c.c.., precisando peraltro che la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti la determinazione e la liquidazione del contributo per oneri di urbanizzazione si estende anche alle controversie che insorgono in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato.
Il TAR etneo ha inoltre precisato che le controversie sulla debenza o meno del contributo per il rilascio di una concessione edilizia e sul suo ammontare riguardano diritti soggettivi e, pertanto, la relativa domanda giudiziale può essere intentata a prescindere dall’impugnazione o dall’esistenza dell’atto con il quale viene richiesto il pagamento, dovendosi quest’ultimo qualificare come “paritetico” e non come provvedimentale.

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