Occupazione usurpativa: spetta al cittadino illegittimamente privato del proprio bene la decisione di optare tra tutela restitutoria o risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione

Published On: 20 Dicembre 2020Categories: Varie

La Corte di Cassazione con la decisione dell’11 dicembre del 2020, si è pronunciata in materia di occupazione e trasformazione permanente di un terreno privato ad opera di una Pubblica Amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità.
In particolare, un Comune siciliano era stato condannato nei primi due gradi di giudizio al risarcimento in favore del proprietario di un’area per l’occupazione e successiva trasformazione, non essendo in possesso di dichiarazione di pubblica utilità.
L’Ente ha adito la Suprema Corte ritenendo che il proprietario, al fine di ottenere la tutela risarcitoria, “…avrebbe dovuto, pertanto, reagire all’inerzia della P.A., autrice dell’illecito, o mediante il procedimento di messa in mora, per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto della P.A., o chiedendo al giudice amministrativo di assegnare al Comune un termine per scegliere tra l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis (acquisizione sanante) e la restituzione del bene …”.
A sostegno di tale ragionamento, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che ha negato la natura di atto di rinuncia del diritto di proprietà alla richiesta giudiziale di risarcimento danni del cittadino, dovendo quest’ultimo chiedere il ripristino dei luoghi e la restituzione del bene.
I giudici della Corte però, hanno rigettato tale tesi affermando che “… in caso di occupazione usurpativa, la giurisprudenza (…) ha ripetutamente ammesso che l’azione risarcitoria possa essere formulata dal proprietario del bene in alternativa al rimedio restitutorio, “ponendo in essere un meccanismo abdicatorio” (Cass., 18/02/ 2000, n. 1814; Cass., Sez. un., 4/03/1997 n. 1907; Cass., Sez. Un., 6/05/2003 n. 6853) e specificando che “l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, comporta un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato; ma da ciò non consegue quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’ente pubblico …”.
In conclusione, spetta al cittadino la possibilità di optare tra tutela restitutoria e tutela risarcitoria, fermo restando l’obbligo della P.A. in questa seconda ipotesi di procedere all’acquisizione formale della proprietà del bene oggetto di occupazione illegittima.

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Occupazione usurpativa: spetta al cittadino illegittimamente privato del proprio bene la decisione di optare tra tutela restitutoria o risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione

Published On: 20 Dicembre 2020

La Corte di Cassazione con la decisione dell’11 dicembre del 2020, si è pronunciata in materia di occupazione e trasformazione permanente di un terreno privato ad opera di una Pubblica Amministrazione, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità.
In particolare, un Comune siciliano era stato condannato nei primi due gradi di giudizio al risarcimento in favore del proprietario di un’area per l’occupazione e successiva trasformazione, non essendo in possesso di dichiarazione di pubblica utilità.
L’Ente ha adito la Suprema Corte ritenendo che il proprietario, al fine di ottenere la tutela risarcitoria, “…avrebbe dovuto, pertanto, reagire all’inerzia della P.A., autrice dell’illecito, o mediante il procedimento di messa in mora, per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto della P.A., o chiedendo al giudice amministrativo di assegnare al Comune un termine per scegliere tra l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42 bis (acquisizione sanante) e la restituzione del bene …”.
A sostegno di tale ragionamento, ha richiamato la giurisprudenza amministrativa che ha negato la natura di atto di rinuncia del diritto di proprietà alla richiesta giudiziale di risarcimento danni del cittadino, dovendo quest’ultimo chiedere il ripristino dei luoghi e la restituzione del bene.
I giudici della Corte però, hanno rigettato tale tesi affermando che “… in caso di occupazione usurpativa, la giurisprudenza (…) ha ripetutamente ammesso che l’azione risarcitoria possa essere formulata dal proprietario del bene in alternativa al rimedio restitutorio, “ponendo in essere un meccanismo abdicatorio” (Cass., 18/02/ 2000, n. 1814; Cass., Sez. un., 4/03/1997 n. 1907; Cass., Sez. Un., 6/05/2003 n. 6853) e specificando che “l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, comporta un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato; ma da ciò non consegue quale effetto automatico, l’acquisto della proprietà del fondo da parte dell’ente pubblico …”.
In conclusione, spetta al cittadino la possibilità di optare tra tutela restitutoria e tutela risarcitoria, fermo restando l’obbligo della P.A. in questa seconda ipotesi di procedere all’acquisizione formale della proprietà del bene oggetto di occupazione illegittima.

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