Obbligo dichiarativo di gravi illeciti professionali

Published On: 20 Settembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La V Sezione del Consiglio di Stato – con la pronuncia 5136 del 3 settembre 2018 – ha chiarito che l’obbligo, posto a carico del partecipante ad una procedura a evidenza pubblica dal combinato disposto degli articoli 85 ed 80 del Codice dei Contratti Pubblici, di dichiarare tramite il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), l’eventuale sussistenza di fatti sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità va riferito unicamente ai fatti tipici indicati allo stesso articolo 80 ovvero nella misura ed alle condizioni richiamate da detta norma.
Nella vicenda decisa, si discorreva della legittimità (o meno) dell’ammissione in gara d’un concorrente il quale – ad avviso di parte ricorrente – col DGUE allegato in gara, aveva falsamente dichiarato di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, pur essendo stata destinataria di una risoluzione anticipata disposta in suo danno da altra Stazione appaltante (a seguito di grave inadempimento nell’esecuzione d’un pubblico appalto di servizi), anche se non sfociata in un espresso provvedimento di risoluzione.
I Giudici di Palazzo Spada, riconosciuta la decisività dell’assenza di una determinazione dirigenziale di risoluzione anticipata, e dato atto della introduzione al quinto comma dell’articolo 80 – ad opera del decreto legislativo 56/2017  – rationae temporis non applicabile – della lettera f-bis (che prevede una causa legale di esclusione dalla gara come conseguenza della violazione degli obblighi dichiarativi), hanno fatto chiarezza in ordine alla sussistenza di un obbligo dichiarativo di un fatto oggettivo – in specie, la mera contestazione di un grave inadempimento – che non abbia però dato luogo ad una risoluzione propriamente intesa.
Il Collegio, rilevato che all’evoluzione della normativa è corrisposta l’evoluzione delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC, ha dato atto che alla versione pre-riforma del 2017 (in cui l’Autorità Anticorruzione chiariva al punto 4.2 che – ai sensi del combinato disposto degli articoli 80 e 85 del d.lgs. 50/2016 – ” .. la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente ..”), in occasione dell’aggiornamento delle citate Linee Guida, è stata aggiunta la specificazione che ” .. la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice”, e ha osservato come ” .. l’ampia previsione del punto 4.2 .. potrebbe indurre a ritenere che nell’ambito del DGUE il concorrente dovesse auto-dichiarare non solo l’assenza o la sussistenza di gravi illeciti professionali, ma anche qualunque notizia che fosse astrattamente idonea a porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità del concorrente ..”. 
Il Collegio, tuttavia – rimodulando in parte la portata delle Linee Guida ANAC, soprattutto in ragione della loro non vincolatività – ha ritenuto ” .. ragionevole pervenire in via interpretativa, all’affermazione che, al di là del riferimento contenuto nella Linee Guida .. alle notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, il relativo obbligo dichiarativo si venga comunque a specificare – mediante il rinvio che l’art. 85 fa alla disposizione dell’articolo 80 – nel senso che l’operatore economico ha l’obbligo di autocertificare nel DGUE tutti i fatti tipicamente sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità ..  con il corollario che non ha invece l’obbligo di dichiarare altre “notizie” e ciò perché queste non sono “astrattamente” idonee .. allo scopo ..”.
Pertanto, conclude il Collegio, respingendo il ricorso di primo grado, all’omessa dichiarazione di tali altre mere “notizie”, non sussumibili nel modello legale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, non può ricollegarsi l’esclusione dalla gara.
 

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Obbligo dichiarativo di gravi illeciti professionali

Published On: 20 Settembre 2018

La V Sezione del Consiglio di Stato – con la pronuncia 5136 del 3 settembre 2018 – ha chiarito che l’obbligo, posto a carico del partecipante ad una procedura a evidenza pubblica dal combinato disposto degli articoli 85 ed 80 del Codice dei Contratti Pubblici, di dichiarare tramite il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), l’eventuale sussistenza di fatti sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità va riferito unicamente ai fatti tipici indicati allo stesso articolo 80 ovvero nella misura ed alle condizioni richiamate da detta norma.
Nella vicenda decisa, si discorreva della legittimità (o meno) dell’ammissione in gara d’un concorrente il quale – ad avviso di parte ricorrente – col DGUE allegato in gara, aveva falsamente dichiarato di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, pur essendo stata destinataria di una risoluzione anticipata disposta in suo danno da altra Stazione appaltante (a seguito di grave inadempimento nell’esecuzione d’un pubblico appalto di servizi), anche se non sfociata in un espresso provvedimento di risoluzione.
I Giudici di Palazzo Spada, riconosciuta la decisività dell’assenza di una determinazione dirigenziale di risoluzione anticipata, e dato atto della introduzione al quinto comma dell’articolo 80 – ad opera del decreto legislativo 56/2017  – rationae temporis non applicabile – della lettera f-bis (che prevede una causa legale di esclusione dalla gara come conseguenza della violazione degli obblighi dichiarativi), hanno fatto chiarezza in ordine alla sussistenza di un obbligo dichiarativo di un fatto oggettivo – in specie, la mera contestazione di un grave inadempimento – che non abbia però dato luogo ad una risoluzione propriamente intesa.
Il Collegio, rilevato che all’evoluzione della normativa è corrisposta l’evoluzione delle Linee Guida n. 6 dell’ANAC, ha dato atto che alla versione pre-riforma del 2017 (in cui l’Autorità Anticorruzione chiariva al punto 4.2 che – ai sensi del combinato disposto degli articoli 80 e 85 del d.lgs. 50/2016 – ” .. la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente ..”), in occasione dell’aggiornamento delle citate Linee Guida, è stata aggiunta la specificazione che ” .. la falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del codice”, e ha osservato come ” .. l’ampia previsione del punto 4.2 .. potrebbe indurre a ritenere che nell’ambito del DGUE il concorrente dovesse auto-dichiarare non solo l’assenza o la sussistenza di gravi illeciti professionali, ma anche qualunque notizia che fosse astrattamente idonea a porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità del concorrente ..”. 
Il Collegio, tuttavia – rimodulando in parte la portata delle Linee Guida ANAC, soprattutto in ragione della loro non vincolatività – ha ritenuto ” .. ragionevole pervenire in via interpretativa, all’affermazione che, al di là del riferimento contenuto nella Linee Guida .. alle notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, il relativo obbligo dichiarativo si venga comunque a specificare – mediante il rinvio che l’art. 85 fa alla disposizione dell’articolo 80 – nel senso che l’operatore economico ha l’obbligo di autocertificare nel DGUE tutti i fatti tipicamente sintomatici della mancanza di integrità od affidabilità ..  con il corollario che non ha invece l’obbligo di dichiarare altre “notizie” e ciò perché queste non sono “astrattamente” idonee .. allo scopo ..”.
Pertanto, conclude il Collegio, respingendo il ricorso di primo grado, all’omessa dichiarazione di tali altre mere “notizie”, non sussumibili nel modello legale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, non può ricollegarsi l’esclusione dalla gara.
 

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