Nullità del diniego di C.I.L.A.

Il Tar Catanzaro, con sentenza del 29 novembre 2018 numero 2052, ha dichiarato nullo un provvedimento di diniego di una c.i.l.a. presentata dal privato per lavori di manutenzione straordinaria. Ciò ai sensi dell’art. 21-septies della legge 241/1990, poiché il diniego deve ritenersi espressivo di un potere non tipizzato dal Testo Unico in materia di edilizia (e segnatamente dall’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001).
In particolare, è stato affermato che “..la c.i.l.a. relativa a lavori di manutenzione straordinaria, inoltrata dal privato alla Pubblica amministrazione, non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale…”.
Sotto il profilo processuale, il Tar ha anche ricordato che in base alle prime pronunce giurisprudenziali in materia, la c.i.l.a. deve ritenersi un atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo a tal fine richiamando il precedente del T.A.R. Catania, Sez. I, del 16 luglio 2018, numero 1497.
Tutto ciò, non pregiudica però  il potere dell’amministrazione di intervenire in altro modo. Infatti, essa ha il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di c.i.l.a. alle prescrizioni vigenti in materia, rimanendo “salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale”.
La sentenza in rassegna, infine, richiamando il parere del Consiglio di Stato del 4 agosto 2016 numero  1784, ha ricordato come la c.i.l.a. – a differenza della s.c.i.a. – non sia sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma debba essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
Pertanto mentre in caso di c.i.l.a., l’amministrazione esercita un potere meramente sanzionatorio, in caso di s.c.i.a., essa esercita un potere repressivo, inibitorio e  conformativo, nonché di autotutela.
 
 

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Nullità del diniego di C.I.L.A.

Published On: 5 Gennaio 2019

Il Tar Catanzaro, con sentenza del 29 novembre 2018 numero 2052, ha dichiarato nullo un provvedimento di diniego di una c.i.l.a. presentata dal privato per lavori di manutenzione straordinaria. Ciò ai sensi dell’art. 21-septies della legge 241/1990, poiché il diniego deve ritenersi espressivo di un potere non tipizzato dal Testo Unico in materia di edilizia (e segnatamente dall’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001).
In particolare, è stato affermato che “..la c.i.l.a. relativa a lavori di manutenzione straordinaria, inoltrata dal privato alla Pubblica amministrazione, non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale…”.
Sotto il profilo processuale, il Tar ha anche ricordato che in base alle prime pronunce giurisprudenziali in materia, la c.i.l.a. deve ritenersi un atto avente natura privatistica, come tale non suscettibile di autonoma impugnazione innanzi al giudice amministrativo a tal fine richiamando il precedente del T.A.R. Catania, Sez. I, del 16 luglio 2018, numero 1497.
Tutto ciò, non pregiudica però  il potere dell’amministrazione di intervenire in altro modo. Infatti, essa ha il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di c.i.l.a. alle prescrizioni vigenti in materia, rimanendo “salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale”.
La sentenza in rassegna, infine, richiamando il parere del Consiglio di Stato del 4 agosto 2016 numero  1784, ha ricordato come la c.i.l.a. – a differenza della s.c.i.a. – non sia sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma debba essere soltanto conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
Pertanto mentre in caso di c.i.l.a., l’amministrazione esercita un potere meramente sanzionatorio, in caso di s.c.i.a., essa esercita un potere repressivo, inibitorio e  conformativo, nonché di autotutela.
 
 

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