Nozione di servizi analoghi

Published On: 26 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il TAR Puglia – Sezione di Bari, con la decisione del 25 gennaio 2019 n.119 che qui si segnala, ha ribadito – sulla scorta della constante giurisprudenza amministrativa formatasi sull’argomento, che la nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo la prima deve essere intesa quale mera similitudine tra le prestazioni richieste.

In tal senso, rammenta il Tribunale Amministrativo barese, si è invero pronunziato anche il Consiglio di Stato (cfr. decisioni della Sez. V, del 18 dicembre 2017, n. 5944 e del 31 maggio 2018 n. 3267), secondo il quale “…laddove la lex specialis <<…chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche>> e per il quale, altresì, <<la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale – che qui si ribadisce – secondo cui occorre <<ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando>> (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti. …».

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Nozione di servizi analoghi

Published On: 26 Gennaio 2019

Il TAR Puglia – Sezione di Bari, con la decisione del 25 gennaio 2019 n.119 che qui si segnala, ha ribadito – sulla scorta della constante giurisprudenza amministrativa formatasi sull’argomento, che la nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo la prima deve essere intesa quale mera similitudine tra le prestazioni richieste.

In tal senso, rammenta il Tribunale Amministrativo barese, si è invero pronunziato anche il Consiglio di Stato (cfr. decisioni della Sez. V, del 18 dicembre 2017, n. 5944 e del 31 maggio 2018 n. 3267), secondo il quale “…laddove la lex specialis <<…chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di “servizi analoghi” con quello di “servizi identici”, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche>> e per il quale, altresì, <<la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”>>; tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale – che qui si ribadisce – secondo cui occorre <<ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando>> (così Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1608; in termini anche Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3717 e 25 giugno 2014, n. 3220); vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni (Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2227), nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti. …».

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