Modifiche al Codice dei contratti pubblici nello schema del Decreto Legge Semplificazioni

Published On: 7 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Normativa

Si segnala che nello schema del decreto-legge recante “misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo” (c.d. Decreto Legge Semplificazioni) portato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre 2018 e da ultimo reso noto, sono previste – all’interno del CAPO V (contenente “disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti”) – alcune modifiche al Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure degli appalti pubblici sotto soglia comunitaria.
Le modifiche, previste all’art. 17 dello schema di decreto legge, come si legge anche nella “relazione illustrativa”, riguardano in sintesi:

  • l’articolo 23 del Codice, in materia di progettazione semplificata degli interventi di manutenzione (attraverso il ripristino, a regime, delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo che riproducono l’articolo 105 del d.P.R. n. 207/10).
  • l’articolo 36 del Codice, con la previsione: i) della possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad euro 2.500.000, con innalzamento della relativa soglia (oggi fissata in euro 1.000.000), fermo restando l’obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiori a detta soglia; ii) della possibilità per la stazione appaltante – in coerenza con l’articolo 56 della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE -di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, garantendosi, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente; iii) della possibilità per i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 35, di predisporre – in luogo del DGUE  -“..formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione..”;
  • l’articolo 80 del Codice, con la previsione: i) della soppressione dei riferimenti e delle cause di esclusione oggi previste ai commi 1 e 5 avuto riguardo al subappaltatore, onde allineare la disciplina dei motivi di esclusione alle direttive comunitarie che non prevedono l’esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore; ii) della riscrittura del comma 5 lettera c), volta ad allinearne il testo alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, “..che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell’attuale lettera c) dell’articolo 80, comma 5 del codice..” e con la eliminazione, di conseguenza, della lettera f-bis; iii) nell’ambito del comma 10,  della soppressione del riferimento ivi contenuto al comma 4 dell’articolo 80, nonchè di una più puntuale specificazione della rilevanza temporale delle fattispecie di cui al comma 5, per il caso in cui non sia intervenuta sentenza penale di condanna, con la precisazione che in tali casi “…i tre anni decorrono dalla data dell’accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione…” e che “..nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso…”;
  • l’articolo 95 del Codice, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione, con l’estensione, nell’ottica della semplificazione, della facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria; “..ciò in quanto, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa…”;
  • gli articoli 105 e 174 del codice, concernenti il subappalto nell’ambito, rispettivamente, dei contratti di appalto e di concessione, con la previsione, “sempre in un’ottica di semplificazione”, della mera facoltatività per le Stazioni appaltanti in relazione alla scelta sull’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), “…atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore….”;
  • l’articolo 113 del Codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche;
  • l’articolo 133, comma, 8 del Codice, con la previsione di una inversione dell’ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, coerente col nuovo comma 5-bis dell’articolo 36 (lettera b), punto 3), onde garantire maggiormente l’imparzialità e la trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante;
  • l’articolo 216, con la soppressione del terzo e del quarto periodo del comma 4 (conseguenziale alle modifiche apportate al comma 1, lettera a).

Il comma 2 dell’articolo 17, in rassegna, introduce una norma transitoria inerente all’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici novellate dal presente decreto, al fine di assicurare l’effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina, prevedendo che testualmente che le superiori modifiche “…si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte…“.
 
Si allega il testo dello Schema Decreto Semplificazione 03.12.2018.
 

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Modifiche al Codice dei contratti pubblici nello schema del Decreto Legge Semplificazioni

Published On: 7 Dicembre 2018

Si segnala che nello schema del decreto-legge recante “misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno allo sviluppo” (c.d. Decreto Legge Semplificazioni) portato in Consiglio dei Ministri lo scorso 16 ottobre 2018 e da ultimo reso noto, sono previste – all’interno del CAPO V (contenente “disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti”) – alcune modifiche al Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure degli appalti pubblici sotto soglia comunitaria.
Le modifiche, previste all’art. 17 dello schema di decreto legge, come si legge anche nella “relazione illustrativa”, riguardano in sintesi:

  • l’articolo 23 del Codice, in materia di progettazione semplificata degli interventi di manutenzione (attraverso il ripristino, a regime, delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 216, comma 4, terzo, quarto e quinto periodo che riproducono l’articolo 105 del d.P.R. n. 207/10).
  • l’articolo 36 del Codice, con la previsione: i) della possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad euro 2.500.000, con innalzamento della relativa soglia (oggi fissata in euro 1.000.000), fermo restando l’obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiori a detta soglia; ii) della possibilità per la stazione appaltante – in coerenza con l’articolo 56 della Direttiva Comunitaria 2014/24/UE -di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all’articolo 80, garantendosi, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente; iii) della possibilità per i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 35, di predisporre – in luogo del DGUE  -“..formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione..”;
  • l’articolo 80 del Codice, con la previsione: i) della soppressione dei riferimenti e delle cause di esclusione oggi previste ai commi 1 e 5 avuto riguardo al subappaltatore, onde allineare la disciplina dei motivi di esclusione alle direttive comunitarie che non prevedono l’esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore; ii) della riscrittura del comma 5 lettera c), volta ad allinearne il testo alla direttiva comunitaria 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, “..che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell’attuale lettera c) dell’articolo 80, comma 5 del codice..” e con la eliminazione, di conseguenza, della lettera f-bis; iii) nell’ambito del comma 10,  della soppressione del riferimento ivi contenuto al comma 4 dell’articolo 80, nonchè di una più puntuale specificazione della rilevanza temporale delle fattispecie di cui al comma 5, per il caso in cui non sia intervenuta sentenza penale di condanna, con la precisazione che in tali casi “…i tre anni decorrono dalla data dell’accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione…” e che “..nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso…”;
  • l’articolo 95 del Codice, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione, con l’estensione, nell’ottica della semplificazione, della facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria; “..ciò in quanto, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa…”;
  • gli articoli 105 e 174 del codice, concernenti il subappalto nell’ambito, rispettivamente, dei contratti di appalto e di concessione, con la previsione, “sempre in un’ottica di semplificazione”, della mera facoltatività per le Stazioni appaltanti in relazione alla scelta sull’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), “…atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore….”;
  • l’articolo 113 del Codice, in materia di incentivi per funzioni tecniche;
  • l’articolo 133, comma, 8 del Codice, con la previsione di una inversione dell’ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, coerente col nuovo comma 5-bis dell’articolo 36 (lettera b), punto 3), onde garantire maggiormente l’imparzialità e la trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante;
  • l’articolo 216, con la soppressione del terzo e del quarto periodo del comma 4 (conseguenziale alle modifiche apportate al comma 1, lettera a).

Il comma 2 dell’articolo 17, in rassegna, introduce una norma transitoria inerente all’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici novellate dal presente decreto, al fine di assicurare l’effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina, prevedendo che testualmente che le superiori modifiche “…si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte…“.
 
Si allega il testo dello Schema Decreto Semplificazione 03.12.2018.
 

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