Misure urgenti in materia di contratti pubblici nel “nuovo D.L. semplificazioni”

Published On: 4 Giugno 2021Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Normativa

Nel rispetto del termine già indicato dal PNRR, col decreto legge n.77 del 31.05.2021, pubblicato sulla GURI  n.129 del 31.05.2021 ed entrato in vigore il 01.06.2021, il Governo ha adottato le prime “misure urgenti” in materia di contratti pubblici, destinate a favorire il rilancio del settore e la pronta realizzazione degli investimenti finanziati nell’ambito del PNRR medesimo.

Passiamole in rassegna.

Semplificazione ed accelerazione delle procedure afferenti investimenti finanziati nell’ambito del PNRR

Con un primo “gruppo” di “misure urgenti”, il nuovo D.L. semplificazioni introduce alcune modifiche normative volte appunto alla semplificazione ed alla accelerazione delle sole procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse stanziate nell’ambito del PNRR e coi relativi regolamenti europei (artt.44-48, 50 e 53).

L’art. 44 prevede “semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” elencate nell’Allegato IV al decreto, che implicano un iter particolarmente accelerato per la fase di progettazione, con rilevanti deroghe alle regole generali previste dagli artt. 23 e ss. del Codice dei contratti pubblici (le quali comportano l’assoluta centralità della fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del Codice) ed alla disciplina in tema di conferenza di servizi c.d. semplificata prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241/1990).

L’art. 45 introduce “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, prevedendo la istituzione, al suo interno e sino al 31.12.2026, di un Comitato speciale deputato a rendere i pareri previsti dal precedente art. 44.

L’art. 46 introduce deroghe alla disciplina del “dibattito pubblico” di cui all’art. 22 del Codice, accelerando i relativi termini e prevedendo altresì che con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.L. 77/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’art. 22, comma 2, del medesimo Codice, potrà individuare “soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76”.

L’art. 47 – non presente nel primo schema di decreto datato 21.05.2021 che era stato divulgato agli operatori del settore – introduce alcune disposizioni in tema di “pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, stabilendo in particolare che:

– gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 198/2006, sono tenuti a presentarne in gara una copia, a pena d’esclusione ed in uno alla domanda di partecipazione ;

– le aziende che occupino 15 o più dipendenti e si siano aggiudicate i relativi contratti, entro sei mesi dalla conclusione sono tenuti a presentare un rapporto (recte: una “relazione di genere”) sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali, prevedendosi – per il caso di violazione di tale obbligo – l’applicazione di penali per l’inadempimento e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure afferenti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR;

– nei bandi di gara potranno riconoscersi punteggi aggiuntivi e premiali per le aziende che utilizzino strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato, nell’ultimo triennio, misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali ovvero non siano state destinatarie di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori; dovendo la Stazione appaltante motivare la mancata introduzione di tali punteggi premiali (ovvero il ricorso a quote inferiori), tenuto conto dell’oggetto del contratto, della tipologia o natura del progetto o di altri elementi puntualmente indicati che “rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

L’art. 48, prevede delle ulteriori “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, e precisamente:

– l’applicabilità dell’art. 207, comma 1, del DL 34/2020, convertito con legge 77/2020, che ha incrementato l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice, “fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;

– la nomina, per ogni procedura, di un responsabile unico del procedimento che “con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”, fermo restando quanto previsto dall’art. 26, comma 6, del Codice;

– la più ampia possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice, per i settori ordinari, e di cui all’arti. 125, per i settori speciali, “quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR”;

– l’applicabilità, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti relativi alle procedure di affidamento della disciplina processuale prevista per la trattazione dei contenziosi in tema di c.d. infrastrutture strategiche dall’art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d.
codice del processo amministrativo).

– la possibilità, in deroga all’art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Codice, dell’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori – e dunque, dell’appalto c.d. integrato – anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice medesimo, con la previsione della necessaria convocazione “sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara”, della conferenza di servizi di cui all’art.14, comma 3, della legge 241/1990.  In tali casi, continua la disposizione – ormai depurata, nel suo testo definitivo, dalla facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso che tanto allarme aveva destato nei primi commentatori del citato schema di decreto – “L’affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto”;

– la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23, comma 1, lettera h), del Codice, che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

– in deroga a quanto previsto dall’art.215 del Codice, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro e non riguarda (in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 32/2019, convertito con legge 55/2019), la “valutazione di congruità del costo”. Si prescinde dal parere di cui all’art. 215, comma 3, per gli investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026”,

L’art. 50, apporta le seguenti “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC”:

– previsione del potere sostitutivo in capo al responsabile o l’unità organizzativa di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, “decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti”, da esercitarsi “in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato”, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR”;

– previsione della immediata efficacia del contratto, all’esito della stipula e prima dell’eventuale approvazione e/o controlli previsti dai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (di cui all’art. 32, comma 12, del Codice, che dunque non trova applicazione);

– possibilità della previsione, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, di un premio di accelerazione per il caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine indicato, da calcolarsi per ogni giorno di anticipo, sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

– possibilità, in deroga all’art. 113-bis del Codice, di calcolare le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere “in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo”, le quali “non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

E’ stata invece eliminata, rispetto allo schema di decreto del 21.05.2021, la previsione della obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 (Primo D.L. Semplificazioni) per tutti i contratti previsti dalla disposizione in rassegna, “anche se relativi a lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie” di cui all’articolo 35 del Codice.

L’art. 53, commi da 1 a 4, introduce misure di semplificazione delle procedure di “acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR”, più “blande” di quelle inizialmente ipotizzate dallo schema di decreto del 21.05.2021, disponendo in particolare che tali procedure possano essere affidate – ove di importo superiore alla soglia comunitaria e sempre che indette/bandite al 31.12.2026 – mediante “procedura negoziata”, anche nel caso in cui la “rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili” sia “tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento”.

In tal modo, in sede di approvazione, è stata soppressa sia quella più ampia potestà di operare, in tali casi, anche “in deroga alla previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad ogni disposizione di legge, diversa da quella penale, che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, servizi, forniture e lavori, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e dei principi di cui agli articoli 30, primo comma, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che era inizialmente prevista dallo schema di decreto, sia la generalizzazione dell’affidamento diretto quale modalità di acquisto per le commesse sottosoglia (anch’essa inizialmente contemplata nello schema).  

E’ stata invece mantenuta la previsione della possibilità, “al termine delle procedure di gara”, di addivenire alla stipula del contratto ed all’avvio dell’esecuzione, sulla scorta di una semplice “autocertificazionedell’operatore economico e sotto condizione risolutiva”, ovvero “ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni”.

L’art. 55 introduce ulteriori disposizioni di semplificazione ed accelerazione “ad hoc” per le procedure di affidamento relative alla “esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza”, tanto se relativi  a “interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo”, quanto se concernenti “misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico”.

Modifiche normative al primo DL Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020)

Il nuovo D.L. semplificazioni nel suo testo definitivo prevede un secondo “gruppo” di “misure urgenti”, destinate ad incidere – sempre nel senso della semplificazione ed accelerazione – sulle pur recenti disposizioni introdotte dal primo D.L. Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020).

In tal senso, rileva in particolare l’art. 51 il quale dispone anzitutto la generalizzata proroga dell’applicabilità delle disposizioni in tema di contratti pubblici contenute nel primo D.L. Semplificazioni, dal 31.12.2021 (originariamente previsto) sino al 30.06.2023.

Ciò, con l’unica eccezione della previsione contenuta all’art. 2, comma 4, a norma del quale “nei casi di cui al comma 3” (e dunque “per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, ove si ricorra alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali) – e “nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”.

La norma inoltre aumenta – da 75.000 a 139.000 euro – il valore limite previsto dall’art. 1, comma 2, del primo D.L. Semplificazioni per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria, architettura e progettazione, i cui bandi o avvisi saranno pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.

Dette procedure, pertanto ove ricadano “rationae temporis” nella applicabilità del nuovo D.L. Semplificazioni, potranno affidarsi direttamente ove inferiori al nuovo valore limite di 139.000 euro, restando aggiudicabili con la procedura negoziata informale di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.1 del D.L.76/2020, ovvero previa consultazione di cinque operatori economici, ove superiori a tale importo (e sino alla relativa soglia dell’art. 35 del Codice).

Quanto invece alle procedure sopra-soglia, si corregge la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del primo D.L. Semplificazioni, espungendo il riferimento all’art. 61 del Codice (e mantenendo il solo riferimento alle “procedure competitive previa negoziazione” di cui all’art. 62).

L’art. 51, nel prorogare (sempre al 30.06.2023) anche l’applicabilità della disciplina in tema di collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 , la innova anzitutto laddove sembra “declassare” l’intervento di tale organo previsto in tema di “sospensione dell’esecuzione dei lavori” dall’art. 5, comma 1, lett. b) e d), la quale verrà dunque disposta dalla stazione appaltante o dall’autorità competente previo “parere” del CCT (piuttosto che non su sua “determinazione”).

Ed ancora laddove indirettamente rafforza le determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, stabilendo che, in caso di giudizio, qualora il provvedimento che lo definisce “corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile”.

Inoltre, tramite l’aggiunta all’art. 6 del D.L. 76/2020, di un nuovo comma “8-bis”, si prevede innovativamente la necessità di una ulteriore disciplina regolamentare di carattere attuativo e generale, stabilendosi che “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione”.

Modifiche normative al DL Sblocca Cantieri (D.L. 32/219, convertito con legge 55/2019)

Un terzo gruppo di “misure urgenti” riguarda le disposizioni del c.d. D.L. Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019, convertito con legge 55/2019), di cui l’art. 52 prevede una generalizzata estensione temporale sino al 30.06.2023.

Inoltre, si prevede l’abrogazione dell’art. 2 del D.L. Sblocca Cantieri, a norma del quale “Entro il 30 novembre 2020” il Governo avrebbe dovuto presentare “alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l’opportunità  del mantenimento o meno della sospensione stessa”.

Modifiche normative che incidono, a regime e a tempo, sulle disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

Gli artt. 49 e 53, comma 5, del D.L. 77/2021 modificano infine, “a regime” o “a tempo”, la disciplina normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’art. 49, riguarda la quanto mai tormentata disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice.

La disposizione, nel suo testo finale approvato ed andato in gazzetta, all’esito di un articolato dibattito con gli operatori del settore ed i sindacati, introduce un regime temporalmente scaglionato.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo D.L. Semplificazioni e fino al 31.10.2021, si applicheranno le seguenti regole:

– in deroga all’art. 105 del Codice, elevazione del limite del subappalto sino alla quota del 50 % dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (con immediata e contestuale abrogazione dell’art. 1, comma 18 del D.L. Sblocca Cantieri);

– sostituzione del secondo periodo del comma 1 (secondo cui “il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d)”), col seguente: “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti”);

– sostituzione del primo periodo del comma 14 (a norma del quale “L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”), col seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del  contraente principale”.

Quindi, a far data dal 01.11.2021, si avrà:

– la sostituzione anche del terzo periodo del comma 2 (secondo cui “fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”), col seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere ed più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

– l’integrale abrogazione altresì del comma 5 (a norma del quale “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”);

– la sostituzione del primo periodo del comma 8 (a norma del quale “Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante”), col seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto”.

Merita di essere notato come sia sparita, in sede di approvazione del nuovo D.L. Semplificazioni, la previsione contenuta nello schema che ipotizzava l’integrale abrogazione della lettera a) del comma 4, restando per tale via ancora valida la regola per cui, fra le condizioni di ammissibilità del subappalto, v’è anche quella per cui “l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto”.

L’art. 53, comma 5, introduce alcune modifiche – stavolta “a regime”, a far data dalla sua entrata in vigore e salve le eventuali innovazioni che dovessero essere apportate in sede di conversione – “in materia di procedure di e-procurement”, prevedendo in particolare l’inserimento al comma 1 dell’art. 29 del Codice, rubricato “Principi in materia di trasparenza”,  dopo le parole: “nonché alle procedure per l’affidamento” delle seguenti: “e l’esecuzione”; con conseguente estensione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti da tale disposizione anche agli atti della fase esecutiva (salvo che si tratti di documentazione considerata riservata ex art. 53 o secretata ex art.162).

Tale disposizione modifica, infine, in più punti e sempre “a regime”, gli artt. 29, 36, 81 e 213 del Codice, onde portare a compimento l’auspicato abbandono della “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”, con la concentrazione di tutte le relative funzioni in capo alla già esistente Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC di cui all’art. 213, comma 9, opportunamente implementata – anche attraverso la generalizzazione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme telematiche interoperabili – in vista dell’istituzione del c.d. fascicolo virtuale dell’operatore economico “nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.” (così, al novellato comma 4, dell’art. 81 del Codice).

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Misure urgenti in materia di contratti pubblici nel “nuovo D.L. semplificazioni”

Published On: 4 Giugno 2021

Nel rispetto del termine già indicato dal PNRR, col decreto legge n.77 del 31.05.2021, pubblicato sulla GURI  n.129 del 31.05.2021 ed entrato in vigore il 01.06.2021, il Governo ha adottato le prime “misure urgenti” in materia di contratti pubblici, destinate a favorire il rilancio del settore e la pronta realizzazione degli investimenti finanziati nell’ambito del PNRR medesimo.

Passiamole in rassegna.

Semplificazione ed accelerazione delle procedure afferenti investimenti finanziati nell’ambito del PNRR

Con un primo “gruppo” di “misure urgenti”, il nuovo D.L. semplificazioni introduce alcune modifiche normative volte appunto alla semplificazione ed alla accelerazione delle sole procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse stanziate nell’ambito del PNRR e coi relativi regolamenti europei (artt.44-48, 50 e 53).

L’art. 44 prevede “semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” elencate nell’Allegato IV al decreto, che implicano un iter particolarmente accelerato per la fase di progettazione, con rilevanti deroghe alle regole generali previste dagli artt. 23 e ss. del Codice dei contratti pubblici (le quali comportano l’assoluta centralità della fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, commi 5 e 6 del Codice) ed alla disciplina in tema di conferenza di servizi c.d. semplificata prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo (legge 241/1990).

L’art. 45 introduce “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”, prevedendo la istituzione, al suo interno e sino al 31.12.2026, di un Comitato speciale deputato a rendere i pareri previsti dal precedente art. 44.

L’art. 46 introduce deroghe alla disciplina del “dibattito pubblico” di cui all’art. 22 del Codice, accelerando i relativi termini e prevedendo altresì che con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del D.L. 77/2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’art. 22, comma 2, del medesimo Codice, potrà individuare “soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76”.

L’art. 47 – non presente nel primo schema di decreto datato 21.05.2021 che era stato divulgato agli operatori del settore – introduce alcune disposizioni in tema di “pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”, stabilendo in particolare che:

– gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 198/2006, sono tenuti a presentarne in gara una copia, a pena d’esclusione ed in uno alla domanda di partecipazione ;

– le aziende che occupino 15 o più dipendenti e si siano aggiudicate i relativi contratti, entro sei mesi dalla conclusione sono tenuti a presentare un rapporto (recte: una “relazione di genere”) sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali, prevedendosi – per il caso di violazione di tale obbligo – l’applicazione di penali per l’inadempimento e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure afferenti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR;

– nei bandi di gara potranno riconoscersi punteggi aggiuntivi e premiali per le aziende che utilizzino strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato, nell’ultimo triennio, misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali ovvero non siano state destinatarie di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori; dovendo la Stazione appaltante motivare la mancata introduzione di tali punteggi premiali (ovvero il ricorso a quote inferiori), tenuto conto dell’oggetto del contratto, della tipologia o natura del progetto o di altri elementi puntualmente indicati che “rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obbiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

L’art. 48, prevede delle ulteriori “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, e precisamente:

– l’applicabilità dell’art. 207, comma 1, del DL 34/2020, convertito con legge 77/2020, che ha incrementato l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice, “fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;

– la nomina, per ogni procedura, di un responsabile unico del procedimento che “con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera”, fermo restando quanto previsto dall’art. 26, comma 6, del Codice;

– la più ampia possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice, per i settori ordinari, e di cui all’arti. 125, per i settori speciali, “quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR”;

– l’applicabilità, in caso di impugnazione in sede giurisdizionale degli atti relativi alle procedure di affidamento della disciplina processuale prevista per la trattazione dei contenziosi in tema di c.d. infrastrutture strategiche dall’art. 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.d.
codice del processo amministrativo).

– la possibilità, in deroga all’art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Codice, dell’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori – e dunque, dell’appalto c.d. integrato – anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del Codice medesimo, con la previsione della necessaria convocazione “sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara”, della conferenza di servizi di cui all’art.14, comma 3, della legge 241/1990.  In tali casi, continua la disposizione – ormai depurata, nel suo testo definitivo, dalla facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso che tanto allarme aveva destato nei primi commentatori del citato schema di decreto – “L’affidamento avviene previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto”;

– la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di punteggi premiali per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’art. 23, comma 1, lettera h), del Codice, che utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

– in deroga a quanto previsto dall’art.215 del Codice, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro e non riguarda (in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 32/2019, convertito con legge 55/2019), la “valutazione di congruità del costo”. Si prescinde dal parere di cui all’art. 215, comma 3, per gli investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026”,

L’art. 50, apporta le seguenti “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC”:

– previsione del potere sostitutivo in capo al responsabile o l’unità organizzativa di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, “decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti”, da esercitarsi “in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato”, “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR”;

– previsione della immediata efficacia del contratto, all’esito della stipula e prima dell’eventuale approvazione e/o controlli previsti dai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (di cui all’art. 32, comma 12, del Codice, che dunque non trova applicazione);

– possibilità della previsione, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, di un premio di accelerazione per il caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine indicato, da calcolarsi per ogni giorno di anticipo, sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

– possibilità, in deroga all’art. 113-bis del Codice, di calcolare le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere “in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo”, le quali “non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

E’ stata invece eliminata, rispetto allo schema di decreto del 21.05.2021, la previsione della obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 (Primo D.L. Semplificazioni) per tutti i contratti previsti dalla disposizione in rassegna, “anche se relativi a lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie” di cui all’articolo 35 del Codice.

L’art. 53, commi da 1 a 4, introduce misure di semplificazione delle procedure di “acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR”, più “blande” di quelle inizialmente ipotizzate dallo schema di decreto del 21.05.2021, disponendo in particolare che tali procedure possano essere affidate – ove di importo superiore alla soglia comunitaria e sempre che indette/bandite al 31.12.2026 – mediante “procedura negoziata”, anche nel caso in cui la “rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili” sia “tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento”.

In tal modo, in sede di approvazione, è stata soppressa sia quella più ampia potestà di operare, in tali casi, anche “in deroga alla previsioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ad ogni disposizione di legge, diversa da quella penale, che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, servizi, forniture e lavori, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e dei principi di cui agli articoli 30, primo comma, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che era inizialmente prevista dallo schema di decreto, sia la generalizzazione dell’affidamento diretto quale modalità di acquisto per le commesse sottosoglia (anch’essa inizialmente contemplata nello schema).  

E’ stata invece mantenuta la previsione della possibilità, “al termine delle procedure di gara”, di addivenire alla stipula del contratto ed all’avvio dell’esecuzione, sulla scorta di una semplice “autocertificazionedell’operatore economico e sotto condizione risolutiva”, ovvero “ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni”.

L’art. 55 introduce ulteriori disposizioni di semplificazione ed accelerazione “ad hoc” per le procedure di affidamento relative alla “esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza”, tanto se relativi  a “interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo”, quanto se concernenti “misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico”.

Modifiche normative al primo DL Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020)

Il nuovo D.L. semplificazioni nel suo testo definitivo prevede un secondo “gruppo” di “misure urgenti”, destinate ad incidere – sempre nel senso della semplificazione ed accelerazione – sulle pur recenti disposizioni introdotte dal primo D.L. Semplificazioni (D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020).

In tal senso, rileva in particolare l’art. 51 il quale dispone anzitutto la generalizzata proroga dell’applicabilità delle disposizioni in tema di contratti pubblici contenute nel primo D.L. Semplificazioni, dal 31.12.2021 (originariamente previsto) sino al 30.06.2023.

Ciò, con l’unica eccezione della previsione contenuta all’art. 2, comma 4, a norma del quale “nei casi di cui al comma 3” (e dunque “per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, ove si ricorra alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali) – e “nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”.

La norma inoltre aumenta – da 75.000 a 139.000 euro – il valore limite previsto dall’art. 1, comma 2, del primo D.L. Semplificazioni per l’affidamento degli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria, architettura e progettazione, i cui bandi o avvisi saranno pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.

Dette procedure, pertanto ove ricadano “rationae temporis” nella applicabilità del nuovo D.L. Semplificazioni, potranno affidarsi direttamente ove inferiori al nuovo valore limite di 139.000 euro, restando aggiudicabili con la procedura negoziata informale di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.1 del D.L.76/2020, ovvero previa consultazione di cinque operatori economici, ove superiori a tale importo (e sino alla relativa soglia dell’art. 35 del Codice).

Quanto invece alle procedure sopra-soglia, si corregge la previsione di cui all’art. 2, comma 2, del primo D.L. Semplificazioni, espungendo il riferimento all’art. 61 del Codice (e mantenendo il solo riferimento alle “procedure competitive previa negoziazione” di cui all’art. 62).

L’art. 51, nel prorogare (sempre al 30.06.2023) anche l’applicabilità della disciplina in tema di collegio consultivo tecnico di cui all’art. 6 del D.L. 76/2020 , la innova anzitutto laddove sembra “declassare” l’intervento di tale organo previsto in tema di “sospensione dell’esecuzione dei lavori” dall’art. 5, comma 1, lett. b) e d), la quale verrà dunque disposta dalla stazione appaltante o dall’autorità competente previo “parere” del CCT (piuttosto che non su sua “determinazione”).

Ed ancora laddove indirettamente rafforza le determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, stabilendo che, in caso di giudizio, qualora il provvedimento che lo definisce “corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile”.

Inoltre, tramite l’aggiunta all’art. 6 del D.L. 76/2020, di un nuovo comma “8-bis”, si prevede innovativamente la necessità di una ulteriore disciplina regolamentare di carattere attuativo e generale, stabilendosi che “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione”.

Modifiche normative al DL Sblocca Cantieri (D.L. 32/219, convertito con legge 55/2019)

Un terzo gruppo di “misure urgenti” riguarda le disposizioni del c.d. D.L. Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019, convertito con legge 55/2019), di cui l’art. 52 prevede una generalizzata estensione temporale sino al 30.06.2023.

Inoltre, si prevede l’abrogazione dell’art. 2 del D.L. Sblocca Cantieri, a norma del quale “Entro il 30 novembre 2020” il Governo avrebbe dovuto presentare “alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di  valutare  l’opportunità  del mantenimento o meno della sospensione stessa”.

Modifiche normative che incidono, a regime e a tempo, sulle disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

Gli artt. 49 e 53, comma 5, del D.L. 77/2021 modificano infine, “a regime” o “a tempo”, la disciplina normativa contenuta nel codice dei contratti pubblici.

In particolare, l’art. 49, riguarda la quanto mai tormentata disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del Codice.

La disposizione, nel suo testo finale approvato ed andato in gazzetta, all’esito di un articolato dibattito con gli operatori del settore ed i sindacati, introduce un regime temporalmente scaglionato.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo D.L. Semplificazioni e fino al 31.10.2021, si applicheranno le seguenti regole:

– in deroga all’art. 105 del Codice, elevazione del limite del subappalto sino alla quota del 50 % dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (con immediata e contestuale abrogazione dell’art. 1, comma 18 del D.L. Sblocca Cantieri);

– sostituzione del secondo periodo del comma 1 (secondo cui “il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d)”), col seguente: “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l’integrale esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti”);

– sostituzione del primo periodo del comma 14 (a norma del quale “L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto”), col seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del  contraente principale”.

Quindi, a far data dal 01.11.2021, si avrà:

– la sostituzione anche del terzo periodo del comma 2 (secondo cui “fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”), col seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere ed più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”;

– l’integrale abrogazione altresì del comma 5 (a norma del quale “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”);

– la sostituzione del primo periodo del comma 8 (a norma del quale “Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante”), col seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del subappalto”.

Merita di essere notato come sia sparita, in sede di approvazione del nuovo D.L. Semplificazioni, la previsione contenuta nello schema che ipotizzava l’integrale abrogazione della lettera a) del comma 4, restando per tale via ancora valida la regola per cui, fra le condizioni di ammissibilità del subappalto, v’è anche quella per cui “l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto”.

L’art. 53, comma 5, introduce alcune modifiche – stavolta “a regime”, a far data dalla sua entrata in vigore e salve le eventuali innovazioni che dovessero essere apportate in sede di conversione – “in materia di procedure di e-procurement”, prevedendo in particolare l’inserimento al comma 1 dell’art. 29 del Codice, rubricato “Principi in materia di trasparenza”,  dopo le parole: “nonché alle procedure per l’affidamento” delle seguenti: “e l’esecuzione”; con conseguente estensione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti da tale disposizione anche agli atti della fase esecutiva (salvo che si tratti di documentazione considerata riservata ex art. 53 o secretata ex art.162).

Tale disposizione modifica, infine, in più punti e sempre “a regime”, gli artt. 29, 36, 81 e 213 del Codice, onde portare a compimento l’auspicato abbandono della “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”, con la concentrazione di tutte le relative funzioni in capo alla già esistente Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC di cui all’art. 213, comma 9, opportunamente implementata – anche attraverso la generalizzazione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme telematiche interoperabili – in vista dell’istituzione del c.d. fascicolo virtuale dell’operatore economico “nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.” (così, al novellato comma 4, dell’art. 81 del Codice).

About the Author: Valentina Magnano S. Lio