Mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse del lotto

Published On: 18 Aprile 2019Categories: Pubblica Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Salerno, con la decisione del 15 aprile 2019 n.624, ha ritenuto illegittima la revoca della licenza per ricevitoria del gioco del lotto, disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta delle scommesse inferiore al volume minimo annuo, non accompagnata da una ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che hanno determinato tale deficit.

Il Tribunale, in particolare, nel condividere l’assunto di parte ricorrente, ha rilevato come l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le circostanze esposte dal titolare della licenza, il quale aveva rilevato come il mancato raggiungimento del predetto limite e volume minimo di raccolta per il biennio fissato con decreto direttoriale, era stato determinato sia del malfunzionamento del sistema telematico di raccolta, peraltro prontamente segnalato alla concessionaria, sia dell’apertura di altra ricevitoria a distanza contenuta dall’esercizio commerciale.

Ciò che è in concreto mancato e che ha indotto il Tribunale all’accoglimento del ricorso, richiamandosi anzitutto a quel consolidato l’orientamento giurisprudenziale “…che esclude che l’art. 33, l. n. 724/1994 – che ha previsto l’estensione della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i tabaccai che ne facessero richiesta entro il 1 marzo di ogni anno purché fosse assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze – costituisca la base di un automatico e vincolato potere di revoca dell’Amministrazione Finanziaria sul mero dato del mancato raggiungimento del limite di incasso, come determinato dai decreti attuativi, dovendosi viceversa interpretare il disposto alla luce della ratio legis diretta a favorire l’ampliamento della rete distributiva di raccolta (ex multis, Tar Abruzzo, 716/2010; Tar Bari, II, 2390/2008; Tar Napoli, III, 1914/2012).…”.

E quindi ritenendosi che, dal quadro normativo di riferimento, emerga come l’impedimento alla prosecuzione del rapporto concessorio meramente provocato dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse “..non p(ossa) essere totalmente svincolato da una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume (Tar Lazio, RM, II, 7216/2013), nonché dall’accertamento di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento…”.

Ancora, il Tribunale nel motivare le ragioni dell’accoglimento, ha rilevato come “… da un lato, il potere di revoca, anche se previsto dal contratto, deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. – il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un trend negativo della ricevitoria; dall’altro, nell’ottica pubblicistica, il potere contrattuale previsto non può essere esercitato in modo da frustrare la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito, coincidente, si è detto, con l’incremento degli introiti derivanti dal gioco del lotto (Tar Calabria, I, 998/2013)…”.

In tale ottica, pertanto, ad avviso del Tribunale, “...il mancato raggiungimento del limite potrà essere indice e non già prova assoluta, di una gestione infruttuosa che andrà dunque accertata sulla base di dati effettivi, attendibili e attuali, quali, nella fattispecie, le spese sostenute in occasione del rinnovo della concessione (il versamento dell’una-tantum novennale), nonché i risultati invece positivi eventualmente conseguiti nel biennio successivo…”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse del lotto

Published On: 18 Aprile 2019

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Salerno, con la decisione del 15 aprile 2019 n.624, ha ritenuto illegittima la revoca della licenza per ricevitoria del gioco del lotto, disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta delle scommesse inferiore al volume minimo annuo, non accompagnata da una ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che hanno determinato tale deficit.

Il Tribunale, in particolare, nel condividere l’assunto di parte ricorrente, ha rilevato come l’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le circostanze esposte dal titolare della licenza, il quale aveva rilevato come il mancato raggiungimento del predetto limite e volume minimo di raccolta per il biennio fissato con decreto direttoriale, era stato determinato sia del malfunzionamento del sistema telematico di raccolta, peraltro prontamente segnalato alla concessionaria, sia dell’apertura di altra ricevitoria a distanza contenuta dall’esercizio commerciale.

Ciò che è in concreto mancato e che ha indotto il Tribunale all’accoglimento del ricorso, richiamandosi anzitutto a quel consolidato l’orientamento giurisprudenziale “…che esclude che l’art. 33, l. n. 724/1994 – che ha previsto l’estensione della rete di raccolta del gioco del lotto a tutti i tabaccai che ne facessero richiesta entro il 1 marzo di ogni anno purché fosse assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze – costituisca la base di un automatico e vincolato potere di revoca dell’Amministrazione Finanziaria sul mero dato del mancato raggiungimento del limite di incasso, come determinato dai decreti attuativi, dovendosi viceversa interpretare il disposto alla luce della ratio legis diretta a favorire l’ampliamento della rete distributiva di raccolta (ex multis, Tar Abruzzo, 716/2010; Tar Bari, II, 2390/2008; Tar Napoli, III, 1914/2012).…”.

E quindi ritenendosi che, dal quadro normativo di riferimento, emerga come l’impedimento alla prosecuzione del rapporto concessorio meramente provocato dal mancato raggiungimento del volume minimo di raccolta di scommesse “..non p(ossa) essere totalmente svincolato da una adeguata, approfondita e ponderata verifica sulle condizioni di fatto che possono avere creato una riduzione di detto volume (Tar Lazio, RM, II, 7216/2013), nonché dall’accertamento di una costante gestione deficitaria della ricevitoria nel biennio di riferimento…”.

Ancora, il Tribunale nel motivare le ragioni dell’accoglimento, ha rilevato come “… da un lato, il potere di revoca, anche se previsto dal contratto, deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, che impongono di interpretare le clausole contrattuali secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1370 c.c. – il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un trend negativo della ricevitoria; dall’altro, nell’ottica pubblicistica, il potere contrattuale previsto non può essere esercitato in modo da frustrare la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito, coincidente, si è detto, con l’incremento degli introiti derivanti dal gioco del lotto (Tar Calabria, I, 998/2013)…”.

In tale ottica, pertanto, ad avviso del Tribunale, “...il mancato raggiungimento del limite potrà essere indice e non già prova assoluta, di una gestione infruttuosa che andrà dunque accertata sulla base di dati effettivi, attendibili e attuali, quali, nella fattispecie, le spese sostenute in occasione del rinnovo della concessione (il versamento dell’una-tantum novennale), nonché i risultati invece positivi eventualmente conseguiti nel biennio successivo…”.

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