Mancata suddivisione in lotti dell'appalto

Published On: 5 Novembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la sentenza del 23 ottobre 2018 numero 2005, ha chiarito che l’onere motivazionale previsto dall’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 – per le ipotesi di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali – non può essere soddisfatto in maniera solo apparente o generica, dovendo invece, la Stazione Appaltante, indicare specificatamente le ragioni che giustificano l’affidamento unitario del servizio.
I Giudici Amministrativi etnei, con la sentenza in rassegna, hanno accolto il ricorso proposto da una ditta individuale per l’annullamento del bando di una gara, indetta da una Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti (S.R.R.), per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di 33 Comuni appartenenti alla S.R.R.
Specificatamente, il nucleo centrale delle doglianze mosse nel ricorso si basava sulla circostanza che, la mancata (ed immotivata) suddivisione in lotti del servizio – determinando un irragionevole innalzamento dei requisiti di capacità tecnica richiesti – avrebbe precluso alla ditta ricorrente di partecipare al procedimento di gara.

Il Tar Catanese, dopo aver richiamato il disposto dell’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 – per il quale: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139…” – ha specificato che il principio della suddivisione in lotti, avente il fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché, ai sensi del citato 2° comma dell’art. 51 D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti conservano la facoltà di motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.

Nella fattispecie oggetto del ricorso, tale onere motivazionale non è risultato soddisfatto, giacché il bando si limitava a rilevare che “…l’appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi di gestione integrata riferita ad un ambito omogeneo”; affermazione questa ritenuta dal Collegio sostanzialmente elusiva del disposto di cui all’art. 51, trattandosi“…di una motivazione solo apparente, che richiama alcune generiche caratteristiche della gestione e dell’ambito di riferimento, ma che non dà specifica indicazione in ordine alle ragioni che hanno indotto a derogare al richiamato principio della suddivisione in lotti, quali potrebbero essere, a puro titolo di esempio, quelle connesse all’economicità dell’esecuzione dell’appalto, alla maggior efficienza di una gestione unitaria o alla convenienza di affidarsi a gestori dotati di elevati requisiti tecnici ed economici…”.

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Mancata suddivisione in lotti dell'appalto

Published On: 5 Novembre 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la sentenza del 23 ottobre 2018 numero 2005, ha chiarito che l’onere motivazionale previsto dall’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 – per le ipotesi di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali – non può essere soddisfatto in maniera solo apparente o generica, dovendo invece, la Stazione Appaltante, indicare specificatamente le ragioni che giustificano l’affidamento unitario del servizio.
I Giudici Amministrativi etnei, con la sentenza in rassegna, hanno accolto il ricorso proposto da una ditta individuale per l’annullamento del bando di una gara, indetta da una Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti (S.R.R.), per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti di 33 Comuni appartenenti alla S.R.R.
Specificatamente, il nucleo centrale delle doglianze mosse nel ricorso si basava sulla circostanza che, la mancata (ed immotivata) suddivisione in lotti del servizio – determinando un irragionevole innalzamento dei requisiti di capacità tecnica richiesti – avrebbe precluso alla ditta ricorrente di partecipare al procedimento di gara.

Il Tar Catanese, dopo aver richiamato il disposto dell’articolo 51, comma 1, del D.lgs. 50/2016 – per il quale: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139…” – ha specificato che il principio della suddivisione in lotti, avente il fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché, ai sensi del citato 2° comma dell’art. 51 D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti conservano la facoltà di motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.

Nella fattispecie oggetto del ricorso, tale onere motivazionale non è risultato soddisfatto, giacché il bando si limitava a rilevare che “…l’appalto non è suddiviso in lotti poiché trattasi di gestione integrata riferita ad un ambito omogeneo”; affermazione questa ritenuta dal Collegio sostanzialmente elusiva del disposto di cui all’art. 51, trattandosi“…di una motivazione solo apparente, che richiama alcune generiche caratteristiche della gestione e dell’ambito di riferimento, ma che non dà specifica indicazione in ordine alle ragioni che hanno indotto a derogare al richiamato principio della suddivisione in lotti, quali potrebbero essere, a puro titolo di esempio, quelle connesse all’economicità dell’esecuzione dell’appalto, alla maggior efficienza di una gestione unitaria o alla convenienza di affidarsi a gestori dotati di elevati requisiti tecnici ed economici…”.

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