Malfunzionamento della piattaforma telematica di gestione della gara

Published On: 11 Gennaio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un’unica modalità telematica di presentazione dell’offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, o prescritta dalla legge, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a danno dell’offerente.

Così, si è da ultimo espresso il TAR Lombardia di Milano, il quale con la decisione del 9 gennaio 2019 n. 40, qui in rassegna, ha in particolare respinto la censura di ricorso, mossa avverso la proroga (rectius: la riapertura) dei termini di presentazione delle offerte che la Stazione appaltante aveva deliberato, dopo aver riscontrato un malfunzionamento del sistema telematico di presentazione delle offerte (proroga all’esito della quale aveva poi presentato la propria offerta la controinteressata, poi dichiarata aggiudicataria).

Nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato”, rileva il Tar milanese, “..il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara. Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, tale da aver realmente interferito sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla disciplina di gara, la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più adeguate alla fattispecie, a ripristinare tale intervallo, compromesso dal malfunzionamento, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta, così da garantire la par condicio competitorum…”.

Né – prosegue il Giudice Amministrativo – “..vale obiettare che l’Amministrazione era priva del potere di proroga, essendo nelle more venuto a scadenza il termine da prorogare…”; e ciò proprio in quanto, per le ragioni sopra indicate “..non può andare a discapito dell’operatore economico la circostanza che la stazione appaltante non si avveda tempestivamente del malfunzionamento del sistema: se il problema, ancorché antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, emerge successivamente alla scadenza dello stesso, l’Amministrazione dispone la riapertura del termine adottando un provvedimento con finalità sovrapponibili a quelle della proroga (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4135/2017)…”.

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Malfunzionamento della piattaforma telematica di gestione della gara

Published On: 11 Gennaio 2019

Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un’unica modalità telematica di presentazione dell’offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, o prescritta dalla legge, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell’offerta non può andare a danno dell’offerente.

Così, si è da ultimo espresso il TAR Lombardia di Milano, il quale con la decisione del 9 gennaio 2019 n. 40, qui in rassegna, ha in particolare respinto la censura di ricorso, mossa avverso la proroga (rectius: la riapertura) dei termini di presentazione delle offerte che la Stazione appaltante aveva deliberato, dopo aver riscontrato un malfunzionamento del sistema telematico di presentazione delle offerte (proroga all’esito della quale aveva poi presentato la propria offerta la controinteressata, poi dichiarata aggiudicataria).

Nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato”, rileva il Tar milanese, “..il concorrente deve farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta, e la stazione appaltante deve mettere l’operatore economico in condizione di partecipare alla gara. Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, tale da aver realmente interferito sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla disciplina di gara, la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più adeguate alla fattispecie, a ripristinare tale intervallo, compromesso dal malfunzionamento, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta, così da garantire la par condicio competitorum…”.

Né – prosegue il Giudice Amministrativo – “..vale obiettare che l’Amministrazione era priva del potere di proroga, essendo nelle more venuto a scadenza il termine da prorogare…”; e ciò proprio in quanto, per le ragioni sopra indicate “..non può andare a discapito dell’operatore economico la circostanza che la stazione appaltante non si avveda tempestivamente del malfunzionamento del sistema: se il problema, ancorché antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, emerge successivamente alla scadenza dello stesso, l’Amministrazione dispone la riapertura del termine adottando un provvedimento con finalità sovrapponibili a quelle della proroga (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenza n. 4135/2017)…”.

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