Invarianza della soglia di anomalia

Published On: 10 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma – Sezione Prima, con la decisione del 29 aprile 2019 n. 5385, ha ritenuto legittimo l’operato del seggio di gara che, operando la correzione della graduatoria già approvata, all’esito di alcune successive esclusioni, in applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia di cui all’art. 95, comma 15, del decreto legislativo 50/2016, ha ritenuto di “confermare” la proposta di aggiudicazione già formulata all’esito della prima graduatoria.
Il Collegio, in particolare, con la decisione in rassegna, ha palesato di essere consapevole dell’esistenza di due contrapposti orientamenti, formatisi fin dall’introduzione del principio di “intangibilità della soglia” ad opera art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, circa l’individuazione del momento in cui tale principio inizia ad operare.
Per un primo e più restrittivo orientamento, rammenta il Collegio, la norma si applicherebbe solo nell’ipotesi in cui sia intervenuta l’aggiudicazione “definitiva” e non anche quando sia stata adottata la sola aggiudicazione provvisoria – ovvero, alla stregua delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016, la “proposta di aggiudicazione” (cfr. CGA, 11 gennaio 2017, n. 14; 22 dicembre 2015, n. 740; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1052).
Per un secondo orientamento, “…alla luce delle finalità perseguite dal principio in questione, non vi sarebbero ragioni per differenziare la situazione in cui la soglia è variata a seguito della aggiudicazione provvisoria rispetto a quella in cui la rideterminazione è intervenuta all’esito della aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2017, n. 847)…”.
Ed è proprio a questo secondo indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ha ritenuto di aderire “…tenuto conto che il meccanismo in questione è stato introdotto con il fine di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara, garantendo una maggiore celerità della procedura ed evitando possibili contenziosi in cui, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive offerte sulle medie e sulla soglia di anomalia, fosse comunque possibile rimettere in discussione la scelta della offerta migliore, attraverso una indiretta modifica della platea dei concorrenti….”.
Dunque, “…alla luce della finalità perseguita dalla norma, del suo tenore letterale (che riconnette l’effetto di cristallizzazione della soglia alla “fase di ammissione” e non anche alla “aggiudicazione” della gara) e della esigenza di evitarne applicazioni strumentali, sempre possibili qualora la platea dei partecipanti e il contenuto delle relative offerte sia già noto, deve ritenersi che il principio di “invarianza della soglia” debba trovare applicazione quando, come nel caso in esame, uno dei concorrenti risulta destinatario di una proposta di aggiudicazione e la stazione appaltante aveva già deliberato in ordine alla ammissione/esclusione dei partecipanti alla gara….”.

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Invarianza della soglia di anomalia

Published On: 10 Maggio 2019

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma – Sezione Prima, con la decisione del 29 aprile 2019 n. 5385, ha ritenuto legittimo l’operato del seggio di gara che, operando la correzione della graduatoria già approvata, all’esito di alcune successive esclusioni, in applicazione del principio di invarianza della soglia di anomalia di cui all’art. 95, comma 15, del decreto legislativo 50/2016, ha ritenuto di “confermare” la proposta di aggiudicazione già formulata all’esito della prima graduatoria.
Il Collegio, in particolare, con la decisione in rassegna, ha palesato di essere consapevole dell’esistenza di due contrapposti orientamenti, formatisi fin dall’introduzione del principio di “intangibilità della soglia” ad opera art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, circa l’individuazione del momento in cui tale principio inizia ad operare.
Per un primo e più restrittivo orientamento, rammenta il Collegio, la norma si applicherebbe solo nell’ipotesi in cui sia intervenuta l’aggiudicazione “definitiva” e non anche quando sia stata adottata la sola aggiudicazione provvisoria – ovvero, alla stregua delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016, la “proposta di aggiudicazione” (cfr. CGA, 11 gennaio 2017, n. 14; 22 dicembre 2015, n. 740; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1052).
Per un secondo orientamento, “…alla luce delle finalità perseguite dal principio in questione, non vi sarebbero ragioni per differenziare la situazione in cui la soglia è variata a seguito della aggiudicazione provvisoria rispetto a quella in cui la rideterminazione è intervenuta all’esito della aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, V, 23 febbraio 2017, n. 847)…”.
Ed è proprio a questo secondo indirizzo giurisprudenziale che il Collegio ha ritenuto di aderire “…tenuto conto che il meccanismo in questione è stato introdotto con il fine di assicurare stabilità agli esiti finali dei procedimenti di gara, garantendo una maggiore celerità della procedura ed evitando possibili contenziosi in cui, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive offerte sulle medie e sulla soglia di anomalia, fosse comunque possibile rimettere in discussione la scelta della offerta migliore, attraverso una indiretta modifica della platea dei concorrenti….”.
Dunque, “…alla luce della finalità perseguita dalla norma, del suo tenore letterale (che riconnette l’effetto di cristallizzazione della soglia alla “fase di ammissione” e non anche alla “aggiudicazione” della gara) e della esigenza di evitarne applicazioni strumentali, sempre possibili qualora la platea dei partecipanti e il contenuto delle relative offerte sia già noto, deve ritenersi che il principio di “invarianza della soglia” debba trovare applicazione quando, come nel caso in esame, uno dei concorrenti risulta destinatario di una proposta di aggiudicazione e la stazione appaltante aveva già deliberato in ordine alla ammissione/esclusione dei partecipanti alla gara….”.

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