Indebito arricchimento verso la Pubblica Amministrazione per attività svolta dal Professionista senza contratto scritto

Published On: 5 Aprile 2019Categories: Diritto civile, Professioni, Pubblica Amministrazione, Tutele

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, nè in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido“.
Questo è il principio di diritto pronunziato dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la decisione del 4 aprile 2019 n.9317 che qui si segnala, richiamandosi all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, proprio in tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, secondo il quale l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 1875 del 27.01.2009).
Pertanto, ad avviso della Sezione, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall’ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d’opera con il cliente (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 1875/2009, citata).
La Terza Sezione ancora, nella pronunzia in rassegna, si è peraltro premurata – per un verso – di precisare come una tale soluzione risulta consonante con il successivo orientamento confermativo assunto da Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06.10.2015), che ha “con ampia motivazione” dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile, ribadendo in particolare come applicare, nel caso di mancanza di un valido ed efficace contratto d’appalto, le tariffe professionali significherebbe accordare al professionista “..un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla pubblica amministrazione nell’ipotesi di stipula con essa d’un contratto valido..” (cfr. oltre alle decisioni sopra citate, anche Sez. II, sentenza n. 9243 del 12.07.2000; Sez. III, sentenza n. 3905 del 18.02.2010; Sez. III, sentenza n. 23780 del 07.11.2014).
E per altro verso di specificare di non condividere l’orientamento espresso, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, da alcune isolate decisioni delle singole sezioni (che sono tornate ad affermare che la tariffa professionale possa essere utilizzata per la stima dell’indennizzo dovuto, ex art. 2041 c.c., a chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione senza la previa stipula d’un contratto scritto). E ciò, rimarcandosi come la sentenza della Sez. I n. 19942 del 29.09.2011, si ponga in contrasto inconsapevole con la pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata (nonché con Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11.09.2008), “…senza spendere una parola per motivare la propria opinione dissenziente..”, pervenendo all’affermazione del principio secondo cui l’indennizzo può essere liquidato in base alle tariffe professionali, “…in modo apodittico e non corredato da ragioni giustificatrici...”.  Analogamente è a dirsi, secondo la Terza Sezione, per il decisum della Sez. III, di cui alla sentenza n. 26193 del 06.12.2011 e per quello della Sez. VI, di cui all’Ordinanza n. 351 del 10.01.2017.
Ancora, la Terza Sezione afferma di non considerare una dissenting opinion rispetto alle decisioni delle Sezioni Unite sopra ricordate, la sentenza della Sez. I,n. 21227 del 14.10.2011, nella quale “… il giudice di merito aveva negato la possibilità di liquidare l’indennizzo ex art. 2041 c.c. in base alla tariffa professionale, e la Corte di cassazione ritenne che “tale ratio decidendi (fosse) da condividersi”..”.
Infine, la Terza Sezione, ha ritenuto di rilevare come “…le opinioni dissenzienti appena ricordate, oltre che isolate, neppure avrebbero potuto essere ritualmente pronunciate, ostandovi il divieto di cui all’art. 374, comma 3, c.p.c. (secondo cui “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”)…”.
Conseguentemente, la Terza Sezione, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata – la quale si era espressamente uniformata all’orientamento fatto proprio da Sez. 1, sentenza n. 19942 del 29.09.2011 – con rinvio alla Corte d’appello (di Roma) affinchè questa, in diversa composizione, provveda alla decisione, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo ed in applicazione del sopra riportato principio di diritto.

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Indebito arricchimento verso la Pubblica Amministrazione per attività svolta dal Professionista senza contratto scritto

Published On: 5 Aprile 2019

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, nè in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido“.
Questo è il principio di diritto pronunziato dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la decisione del 4 aprile 2019 n.9317 che qui si segnala, richiamandosi all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, proprio in tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, secondo il quale l’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 1875 del 27.01.2009).
Pertanto, ad avviso della Sezione, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall’ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d’opera con il cliente (cfr. Sezioni Unite, sentenza n. 1875/2009, citata).
La Terza Sezione ancora, nella pronunzia in rassegna, si è peraltro premurata – per un verso – di precisare come una tale soluzione risulta consonante con il successivo orientamento confermativo assunto da Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06.10.2015), che ha “con ampia motivazione” dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile, ribadendo in particolare come applicare, nel caso di mancanza di un valido ed efficace contratto d’appalto, le tariffe professionali significherebbe accordare al professionista “..un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla pubblica amministrazione nell’ipotesi di stipula con essa d’un contratto valido..” (cfr. oltre alle decisioni sopra citate, anche Sez. II, sentenza n. 9243 del 12.07.2000; Sez. III, sentenza n. 3905 del 18.02.2010; Sez. III, sentenza n. 23780 del 07.11.2014).
E per altro verso di specificare di non condividere l’orientamento espresso, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, da alcune isolate decisioni delle singole sezioni (che sono tornate ad affermare che la tariffa professionale possa essere utilizzata per la stima dell’indennizzo dovuto, ex art. 2041 c.c., a chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione senza la previa stipula d’un contratto scritto). E ciò, rimarcandosi come la sentenza della Sez. I n. 19942 del 29.09.2011, si ponga in contrasto inconsapevole con la pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata (nonché con Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11.09.2008), “…senza spendere una parola per motivare la propria opinione dissenziente..”, pervenendo all’affermazione del principio secondo cui l’indennizzo può essere liquidato in base alle tariffe professionali, “…in modo apodittico e non corredato da ragioni giustificatrici...”.  Analogamente è a dirsi, secondo la Terza Sezione, per il decisum della Sez. III, di cui alla sentenza n. 26193 del 06.12.2011 e per quello della Sez. VI, di cui all’Ordinanza n. 351 del 10.01.2017.
Ancora, la Terza Sezione afferma di non considerare una dissenting opinion rispetto alle decisioni delle Sezioni Unite sopra ricordate, la sentenza della Sez. I,n. 21227 del 14.10.2011, nella quale “… il giudice di merito aveva negato la possibilità di liquidare l’indennizzo ex art. 2041 c.c. in base alla tariffa professionale, e la Corte di cassazione ritenne che “tale ratio decidendi (fosse) da condividersi”..”.
Infine, la Terza Sezione, ha ritenuto di rilevare come “…le opinioni dissenzienti appena ricordate, oltre che isolate, neppure avrebbero potuto essere ritualmente pronunciate, ostandovi il divieto di cui all’art. 374, comma 3, c.p.c. (secondo cui “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”)…”.
Conseguentemente, la Terza Sezione, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata – la quale si era espressamente uniformata all’orientamento fatto proprio da Sez. 1, sentenza n. 19942 del 29.09.2011 – con rinvio alla Corte d’appello (di Roma) affinchè questa, in diversa composizione, provveda alla decisione, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo ed in applicazione del sopra riportato principio di diritto.

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