Medicina e numero chiuso: possibile l'immatricolazione con esonero dal test di ammissione

Con la sentenza del 16 aprile 2019 numero 4932, la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto ammissibile la domanda di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con esonero dal test di ammissione per coloro che abbiano già sostenuto esami in una diversa facoltà e abbiano maturato un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo, se gli esami sostenuti possono essere validamente riconosciuti e sempre che, per tale anno, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili.
Dopo aver accolto l’istanza cautelare del ricorrente, il Tribunale decidendo nel merito, ha richiamato e sintetizzato i principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 gennaio 2015 numero 1, secondo cui: a) il superamento del test di cui all’articolo 1, commi 1 e 4 della legge 264/1999, costituisce requisito di ammissione, ma non anche di abilitazione, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore; b) coerentemente, la citata normativa richiede che le prove siano riferire al livello formativo assicurato dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea; c) nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dai commi 8 e 9 dell’articolo 3 del D.M. del 16 marzo 2007, limitandosi la norma a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti in caso di passaggio, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimenti ai singoli regolamenti didattici; d) solo per il primo accesso alla facoltà appare pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistemi può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; e) per il trasferimento, sia nazionale che con provenienza da università straniere, l’ammissione agli studi universitari è un requisito che diviene irrilevante in quanto superato dal percorso formativo didattico già seguito in ambito universitario (comunque oggetto di rigorosa valutazione); f) conclusivamente, non si pone alcun problema di elusione del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse ma comunque rispettose delle capacità formative delle università.
I Giudici amministrativi romani hanno ritenuto tali principi adattabili al caso di specie e hanno dunque argomentato che, ove tali crediti sussistano e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo, non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, per trasferimenti in uscita o per rinunce agli studi.
Il TAR Lazio successivamente, ha motivato la propria decisione anche richiamando la ratio riconosciuta al cosiddetto “numero chiuso“, così come esplicitata dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale numero 302 del 11 dicembre 2013 in tema di graduatoria unica nazionale; Ordinanza numero 307 del 20 luglio 2007; Sentenza numero 383 del 27 novembre 1998) e dalla risalente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, III Sezione, 12 giugno 1986.
Dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria appena richiamata emerge, infatti, come il cosiddetto numero chiuso sia un sistema indispensabile ad assicurare la formazione di professionalità adeguate e che, a tal fine, sia necessario tenere in considerazione il rapporto tra numero di studenti e idoneità delle strutture nonché la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi commisurati al fabbisogno medio nazionale.
Per tutte le ragioni sinora esposte, il ricorso è stato accolto e pertanto, è stato dichiarato illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento avanzata, sempre che, sussistano posti disponibili per l’anno in cui si voglia esser trasferiti.

Ultimi Articoli inseriti

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

Condividi

Medicina e numero chiuso: possibile l'immatricolazione con esonero dal test di ammissione

Published On: 23 Aprile 2019

Con la sentenza del 16 aprile 2019 numero 4932, la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ritenuto ammissibile la domanda di immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con esonero dal test di ammissione per coloro che abbiano già sostenuto esami in una diversa facoltà e abbiano maturato un numero di crediti formativi sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo, se gli esami sostenuti possono essere validamente riconosciuti e sempre che, per tale anno, si sia verificata una scopertura dei posti disponibili.
Dopo aver accolto l’istanza cautelare del ricorrente, il Tribunale decidendo nel merito, ha richiamato e sintetizzato i principi interpretativi desumibili dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 gennaio 2015 numero 1, secondo cui: a) il superamento del test di cui all’articolo 1, commi 1 e 4 della legge 264/1999, costituisce requisito di ammissione, ma non anche di abilitazione, in aggiunta al diploma di scuola secondaria superiore; b) coerentemente, la citata normativa richiede che le prove siano riferire al livello formativo assicurato dagli studi liceali, in un logico “continuum temporale” fra detti studi e la prima ammissione al corso di laurea; c) nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dai commi 8 e 9 dell’articolo 3 del D.M. del 16 marzo 2007, limitandosi la norma a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti in caso di passaggio, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimenti ai singoli regolamenti didattici; d) solo per il primo accesso alla facoltà appare pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistemi può richiedersi soltanto una valutazione dell’impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute; e) per il trasferimento, sia nazionale che con provenienza da università straniere, l’ammissione agli studi universitari è un requisito che diviene irrilevante in quanto superato dal percorso formativo didattico già seguito in ambito universitario (comunque oggetto di rigorosa valutazione); f) conclusivamente, non si pone alcun problema di elusione del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse ma comunque rispettose delle capacità formative delle università.
I Giudici amministrativi romani hanno ritenuto tali principi adattabili al caso di specie e hanno dunque argomentato che, ove tali crediti sussistano e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo, non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, per trasferimenti in uscita o per rinunce agli studi.
Il TAR Lazio successivamente, ha motivato la propria decisione anche richiamando la ratio riconosciuta al cosiddetto “numero chiuso“, così come esplicitata dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale numero 302 del 11 dicembre 2013 in tema di graduatoria unica nazionale; Ordinanza numero 307 del 20 luglio 2007; Sentenza numero 383 del 27 novembre 1998) e dalla risalente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, III Sezione, 12 giugno 1986.
Dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria appena richiamata emerge, infatti, come il cosiddetto numero chiuso sia un sistema indispensabile ad assicurare la formazione di professionalità adeguate e che, a tal fine, sia necessario tenere in considerazione il rapporto tra numero di studenti e idoneità delle strutture nonché la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi commisurati al fabbisogno medio nazionale.
Per tutte le ragioni sinora esposte, il ricorso è stato accolto e pertanto, è stato dichiarato illegittimo il rigetto della domanda di trasferimento avanzata, sempre che, sussistano posti disponibili per l’anno in cui si voglia esser trasferiti.

About the Author: Francesco Giuseppe Marino