Illegittimità del cumulo tra sanzione pecuniaria e demolizione per immobili non vincolati

Con la sentenza del 24 luglio 2018 numero 8368, il Tar Lazio ha annullato una determinazione dirigenziale avente ad oggetto sia l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa che la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi, ai sensi dell’art. 16, comma 5, L.R. Lazio n. 15 del 2008 .
Il Collegio – pur consapevole dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza del 24 febbraio 2017, n. 890, per cui in caso di ristrutturazione abusiva, l’art. 16 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 contempla un trattamento sanzionatorio più severo riservato dalla normativa nazionale del Testo Unico in materia edilizia (l’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001), con la previsione della sanzione demolitoria unitamente a quella pecuniaria e non in via alternativa – ha ritenuto di dover rimeditare tale orientamento, alla luce di un’attenta esegesi della norma di legge regionale.
Ed invero, per le opere abusive eseguite su immobili non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale prevede che il dirigente comunale competente decida l’applicazione delle sanzioni demolitoria e pecuniaria di cui al comma 4, previa acquisizione del parere della Sovrintendenza, consentendo al dirigente di determinarsi autonomamente nel caso di mancato rilascio del parere.
Tale parere, come espressamente enunciato al comma 4 dell’articolo 33 del Testo unico sull’edilizia, è riferito all’alternativa tra la restituzione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, mentre solo nella fattispecie disciplinata dal comma 3 dell’articolo 33, per gli immobili vincolati, la legge statale prevede l’irrogazione cumulativa della sanzione demolitoria e di quella pecuniaria.
Secondo il Tar Lazio, la ragione della differente disciplina sanzionatoria risiede nella differenza tra un immobile vincolato, per il quale il ripristino è imposto dalla prevalente esigenza di tutela derivante direttamente dall’imposizione del vincolo, e un immobile non vincolato collocato nel centro storico, per il quale, a differenza di altri edifici localizzati in differenti zone urbane, la demolizione non è necessariamente preferibile alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
Se dunque apparentemente la legge regionale sembra contenere una disciplina più severa rispetto a quella statale, considerato che all’articolo 16, comma 5, anche per le opere di ristrutturazione eseguite su immobili non vincolati compresi nelle zone omogenee A, richiama le sanzioni previste al comma 4 dello stesso articolo, ovvero demolizione e sanzione pecuniaria, in realtà, tale comma presuppone, per gli immobili non vincolati, la previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Anche la legge regionale, dunque, richiede che l’applicazione delle sanzioni, in questa fattispecie, sia preceduta da una valutazione della Sovrintendenza ai beni culturali.
Qualora invece la Sovrintendenza non abbia rilasciato il previsto parere, l’Amministrazione Comunale dovrà valutare, con riferimento alla specificità della fattispecie, quale delle sanzioni alternativamente applicabili – quella demolitoria e quella pecuniaria – sia maggiormente idonea alla tutela dell’interesse violato.

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Illegittimità del cumulo tra sanzione pecuniaria e demolizione per immobili non vincolati

Published On: 25 Luglio 2018

Con la sentenza del 24 luglio 2018 numero 8368, il Tar Lazio ha annullato una determinazione dirigenziale avente ad oggetto sia l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa che la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi, ai sensi dell’art. 16, comma 5, L.R. Lazio n. 15 del 2008 .
Il Collegio – pur consapevole dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sesta Sezione, con sentenza del 24 febbraio 2017, n. 890, per cui in caso di ristrutturazione abusiva, l’art. 16 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 contempla un trattamento sanzionatorio più severo riservato dalla normativa nazionale del Testo Unico in materia edilizia (l’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001), con la previsione della sanzione demolitoria unitamente a quella pecuniaria e non in via alternativa – ha ritenuto di dover rimeditare tale orientamento, alla luce di un’attenta esegesi della norma di legge regionale.
Ed invero, per le opere abusive eseguite su immobili non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale prevede che il dirigente comunale competente decida l’applicazione delle sanzioni demolitoria e pecuniaria di cui al comma 4, previa acquisizione del parere della Sovrintendenza, consentendo al dirigente di determinarsi autonomamente nel caso di mancato rilascio del parere.
Tale parere, come espressamente enunciato al comma 4 dell’articolo 33 del Testo unico sull’edilizia, è riferito all’alternativa tra la restituzione in pristino e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, mentre solo nella fattispecie disciplinata dal comma 3 dell’articolo 33, per gli immobili vincolati, la legge statale prevede l’irrogazione cumulativa della sanzione demolitoria e di quella pecuniaria.
Secondo il Tar Lazio, la ragione della differente disciplina sanzionatoria risiede nella differenza tra un immobile vincolato, per il quale il ripristino è imposto dalla prevalente esigenza di tutela derivante direttamente dall’imposizione del vincolo, e un immobile non vincolato collocato nel centro storico, per il quale, a differenza di altri edifici localizzati in differenti zone urbane, la demolizione non è necessariamente preferibile alla irrogazione della sanzione pecuniaria.
Se dunque apparentemente la legge regionale sembra contenere una disciplina più severa rispetto a quella statale, considerato che all’articolo 16, comma 5, anche per le opere di ristrutturazione eseguite su immobili non vincolati compresi nelle zone omogenee A, richiama le sanzioni previste al comma 4 dello stesso articolo, ovvero demolizione e sanzione pecuniaria, in realtà, tale comma presuppone, per gli immobili non vincolati, la previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Anche la legge regionale, dunque, richiede che l’applicazione delle sanzioni, in questa fattispecie, sia preceduta da una valutazione della Sovrintendenza ai beni culturali.
Qualora invece la Sovrintendenza non abbia rilasciato il previsto parere, l’Amministrazione Comunale dovrà valutare, con riferimento alla specificità della fattispecie, quale delle sanzioni alternativamente applicabili – quella demolitoria e quella pecuniaria – sia maggiormente idonea alla tutela dell’interesse violato.

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