Il giudizio di ottemperanza è azionabile solo su provvedimenti del Giudice Ordinario recanti accertamenti definitivi e stabili

Published On: 14 Novembre 2018Categories: Tutele, Varie

Affinché possa azionarsi il giudizio di ottemperanza, il comando giudiziale da eseguire deve essere contenuto non solo in un provvedimento che non sia più formalmente suscettibile di impugnazioni o opposizioni, ma in una pronuncia che esprima anche un accertamento definitivo e stabile del diritto fatto valere riferibile all’intera vicenda considerata, tale non poter più essere messo in discussione da ulteriori pronunce del giudice che possano travolgere il titolo azionato in ottemperanza.
A chiarirlo è la Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la quale, con la sentenza del 31 ottobre 2018 numero 10522, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, per l’ottemperanza di una ordinanza di assegnazione di somme non opposta ma fondata sulla provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto.
Ha ricordato il Tar che “a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n. 2, viene ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario, purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini dai soggetti intervenuti nel processo esecutivo (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2667; Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2013, n. 5484)“.
L’ordinanza di assegnazione consiste infatti, in un provvedimento avente natura decisoria e, ove non più soggetta all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., acquisisce effetti stabili e si equipara, dunque, alla sentenza passata in giudicato, permettendo l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.
“…Nei documenti depositati, tuttavia, non si rinviene un’analoga prova dell’intervenuta definitività, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo per la cui esecuzione è stato adottato il decreto di assegnazione azionato in sede di ottemperanza…” e, ancora, “…secondo consolidatissima giurisprudenza, infatti, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi del giudice ordinario, il rimedio dell’ottemperanza viene ritenuto ammissibile esclusivamente per i decreti non opposti o confermati in sede di opposizione, non potendosi dubitare solo in tali ipotesi della sussistenza di un giudicato” (ex multis Tar Lazio, Latina, Sez. I, 23 luglio 2014, n. 649; Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 22334, Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301)…“.
Sul tema, il comma 2 lettera c) dell’articolo 112 del Codice del Processo Amministrativo limita la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario alle  “sentenze passate in giudicato ed altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario“, e tale esigenza di stabilità è stata addirittura ribadita dalla Corte Costituzione con le ordinanze del 23 marzo 2005 numero 122 e 8 febbraio 2006 numero 44.
Il T.A.R precisa che “…la categoria dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato non è specificamente disciplinata in alcuna norma e si presenta quale categoria aperta…“, la cui individuazione è stata affidata all’opera della giurisprudenza.
Non è dunque possibile accedere al rimedio dell’ottemperanza per un provvedimento del giudice ordinario emesso all’esito di un processo di esecuzione, quale il pignoramento presso terzi, che per quanto non opposto con i rimedi esperibili nel giudizio esecutivo, non sia basato su una sentenza conclusiva di un processo di cognizione passata in giudicato o su un provvedimento ad essa equiparato, poiché presenta di per sé il carattere dell’instabilità, in quanto è soggetta alla possibilità di rimanere travolta a seguito del giudizio di impugnativa del titolo giudiziario sottostante, con la necessità della restituzione (sebbene nei confronti del debitore principale nel caso di ordinanza di assegnazione) di quanto conseguito; l’atto del processo esecutivo, sia pure quello finale, non può dirsi aver acquisito una stabilità e definitività sostanziale tale da poter essere equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il Tribunale Amministrativo capitolino conclude affermando che “…corollario, sul piano processuale di quanto anzidetto è che la parte che agisce in ottemperanze per ordinanza di assegnazione di somme deve provare, oltre alla definitività del provvedimento di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi, corrispondente nel caso del decreto ingiuntivo alla sua definitività…“.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
 

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Il giudizio di ottemperanza è azionabile solo su provvedimenti del Giudice Ordinario recanti accertamenti definitivi e stabili

Published On: 14 Novembre 2018

Affinché possa azionarsi il giudizio di ottemperanza, il comando giudiziale da eseguire deve essere contenuto non solo in un provvedimento che non sia più formalmente suscettibile di impugnazioni o opposizioni, ma in una pronuncia che esprima anche un accertamento definitivo e stabile del diritto fatto valere riferibile all’intera vicenda considerata, tale non poter più essere messo in discussione da ulteriori pronunce del giudice che possano travolgere il titolo azionato in ottemperanza.
A chiarirlo è la Sezione Prima Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la quale, con la sentenza del 31 ottobre 2018 numero 10522, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo, per l’ottemperanza di una ordinanza di assegnazione di somme non opposta ma fondata sulla provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo opposto.
Ha ricordato il Tar che “a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del 10 aprile 2012, n. 2, viene ormai pacificamente ammessa in giurisprudenza l’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza nei confronti delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario, purché il provvedimento si sia consolidato per non essere stato opposto nei termini dai soggetti intervenuti nel processo esecutivo (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2015, n. 2667; Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2013, n. 5484)“.
L’ordinanza di assegnazione consiste infatti, in un provvedimento avente natura decisoria e, ove non più soggetta all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., acquisisce effetti stabili e si equipara, dunque, alla sentenza passata in giudicato, permettendo l’esperibilità del giudizio di ottemperanza.
“…Nei documenti depositati, tuttavia, non si rinviene un’analoga prova dell’intervenuta definitività, per mancata opposizione, del decreto ingiuntivo per la cui esecuzione è stato adottato il decreto di assegnazione azionato in sede di ottemperanza…” e, ancora, “…secondo consolidatissima giurisprudenza, infatti, per quanto riguarda i decreti ingiuntivi del giudice ordinario, il rimedio dell’ottemperanza viene ritenuto ammissibile esclusivamente per i decreti non opposti o confermati in sede di opposizione, non potendosi dubitare solo in tali ipotesi della sussistenza di un giudicato” (ex multis Tar Lazio, Latina, Sez. I, 23 luglio 2014, n. 649; Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 22334, Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301)…“.
Sul tema, il comma 2 lettera c) dell’articolo 112 del Codice del Processo Amministrativo limita la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario alle  “sentenze passate in giudicato ed altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario“, e tale esigenza di stabilità è stata addirittura ribadita dalla Corte Costituzione con le ordinanze del 23 marzo 2005 numero 122 e 8 febbraio 2006 numero 44.
Il T.A.R precisa che “…la categoria dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato non è specificamente disciplinata in alcuna norma e si presenta quale categoria aperta…“, la cui individuazione è stata affidata all’opera della giurisprudenza.
Non è dunque possibile accedere al rimedio dell’ottemperanza per un provvedimento del giudice ordinario emesso all’esito di un processo di esecuzione, quale il pignoramento presso terzi, che per quanto non opposto con i rimedi esperibili nel giudizio esecutivo, non sia basato su una sentenza conclusiva di un processo di cognizione passata in giudicato o su un provvedimento ad essa equiparato, poiché presenta di per sé il carattere dell’instabilità, in quanto è soggetta alla possibilità di rimanere travolta a seguito del giudizio di impugnativa del titolo giudiziario sottostante, con la necessità della restituzione (sebbene nei confronti del debitore principale nel caso di ordinanza di assegnazione) di quanto conseguito; l’atto del processo esecutivo, sia pure quello finale, non può dirsi aver acquisito una stabilità e definitività sostanziale tale da poter essere equiparato a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il Tribunale Amministrativo capitolino conclude affermando che “…corollario, sul piano processuale di quanto anzidetto è che la parte che agisce in ottemperanze per ordinanza di assegnazione di somme deve provare, oltre alla definitività del provvedimento di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi, corrispondente nel caso del decreto ingiuntivo alla sua definitività…“.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
 

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