I soggetti obbligati a rimuovere i rifiuti ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico Ambientale

Published On: 1 Luglio 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4441 del 9 giugno 2021, ha affermato il principio secondo cui anche i Consorzi di bonifica – nella qualità di enti gestori di beni demaniali – rientrano tra i soggetti passivi sottoposti all’obbligo di rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del Testo Unico Ambientale.

I giudici amministrativi hanno, infatti, rigettato l’appello proposto da un Consorzio di bonifica il quale sosteneva che “… non essendo proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell’area inquinata, ma solo gestore dei beni demaniali, non potrebbe essere considerato responsabile, nemmeno per mancata vigilanza, in quanto lo sversamento da parte di ignoti di modeste quantità di inquinanti in luogo aperto al pubblico, avvenuto verosimilmente da strada comunale, in fosso mantenuto dal Consorzio unitamente a vastissimo territorio demaniale per sua natura non confinabile, ne escluderebbe in radice qualsiasi responsabilità anche solo per culpa in vigilando …”.

L’appello è stato dichiarato infondato alla luce anche della recente giurisprudenza amministrativa che ha affermato in primo luogo che “… in relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall’ art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti …”, proseguendo che “… la norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti …”.

In conclusione, risulta legittimo l’ordine di provvedere alla rimozione di rifiuti abbandonati lungo la sponda di un canale nei confronti di un Consorzio di bonifica, avendo questo – nella qualità di gestore di beni demaniali – la disponibilità dell’immobile medesimo.

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I soggetti obbligati a rimuovere i rifiuti ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico Ambientale

Published On: 1 Luglio 2021

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 4441 del 9 giugno 2021, ha affermato il principio secondo cui anche i Consorzi di bonifica – nella qualità di enti gestori di beni demaniali – rientrano tra i soggetti passivi sottoposti all’obbligo di rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del Testo Unico Ambientale.

I giudici amministrativi hanno, infatti, rigettato l’appello proposto da un Consorzio di bonifica il quale sosteneva che “… non essendo proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell’area inquinata, ma solo gestore dei beni demaniali, non potrebbe essere considerato responsabile, nemmeno per mancata vigilanza, in quanto lo sversamento da parte di ignoti di modeste quantità di inquinanti in luogo aperto al pubblico, avvenuto verosimilmente da strada comunale, in fosso mantenuto dal Consorzio unitamente a vastissimo territorio demaniale per sua natura non confinabile, ne escluderebbe in radice qualsiasi responsabilità anche solo per culpa in vigilando …”.

L’appello è stato dichiarato infondato alla luce anche della recente giurisprudenza amministrativa che ha affermato in primo luogo che “… in relazione ai soggetti passivi dell’ordine di rimozione di rifiuti previsto dall’ art. 192, co. 3 cit., va ribadito come lo stesso possa essere indirizzato anche nei confronti del proprietario dell’area, pur non essendo lo stesso l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti …”, proseguendo che “… la norma in questione – qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti – attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti …”.

In conclusione, risulta legittimo l’ordine di provvedere alla rimozione di rifiuti abbandonati lungo la sponda di un canale nei confronti di un Consorzio di bonifica, avendo questo – nella qualità di gestore di beni demaniali – la disponibilità dell’immobile medesimo.

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