Falsa dichiarazione del concorrente sull'inesistenza di annotazione nel Casellario ANAC

Published On: 16 Aprile 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 15 aprile 2019 n. 2430, ha ritenuto legittima l’esclusione disposta ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. c) e lettera f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/16 nei confronti del concorrente il quale, nel dichiarare in sede di ammissione alla gara di aver subito, nell’ambito di un pregresso rapporto contrattuale, l’irrogazione d’una penale, aveva altresì e falsamente riferito che di ciò non risultava ancora annotazione nel Casellario ANAC.
Respingendo la tesi di parte appellante, già ricorrente in prime cure – secondo cui la dichiarazione resa in sede di ammissione e contestata dal Seggio di gara sarebbe stata frutto d’un mero ed irrilevante errore, “… dal momento che il fatto astrattamente rilevante ai sensi dell’art. 80 c. 5 lettera c) era stato compiutamente rappresentato..” e che “..l’iscrizione al casellario, nel caso specifico, era stata disposta con espressa indicazione della valenza non ostativa della partecipazione ad altre gare, ma soltanto come elemento informativo…” – il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato l’erroneità dell’affermazione dell’appellante per cui il concorrente disporrebbe di una “…facoltà di auto-valutazione della rilevanza e della incidenza delle circostanze e degli elementi che possono considerarsi ostative alla partecipazione alle pubbliche gare…”.
Al contrario, rammenta il Collegio “..la completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all’evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336)…”.
In concreto inconferente è d’altronde poi apparsa al Collegio anche l’invocazione dell’applicabilità del c.d. “falso innocuo” alle dichiarazioni nelle procedure d’evidenza pubblica, “…in quanto proprio la completezza delle dichiarazioni consente la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara: pertanto non può esistere una dichiarazione falsa e “innocua” (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014)…”; e con la conseguenza che l’incompletezza delle dichiarazioni derivante da una consapevole “omissione” in materia di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto nelle procedure di evidenza pubblica, “…lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, perché inficia ex ante la possibilità di celere ed affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2018 n. 7271; Cons. Stato, IV, 8 giugno 2017, n. 2771; Consiglio di Stato sez. V, 19/05/2016, n. 2106)…”.
Sulla scorta di tali coordinate, dunque, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, rilevando infine come nel caso concreto, avendo la concorrente avuto sicura notizia della annotazione del provvedimento di irrogazione di penale sul Casellario Informatico, in data precedente alla partecipazione, la dichiarazione poi resa in sede gara, laddove capziosamente negava l’esistenza dell’annotazione, in realtà iscritta, risultava in effetti “..artatamente diretta a fuorviare il giudizio della Commissione..” e tale, per ciò solo, da giustificare l’esclusione del concorrente.

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Falsa dichiarazione del concorrente sull'inesistenza di annotazione nel Casellario ANAC

Published On: 16 Aprile 2019

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 15 aprile 2019 n. 2430, ha ritenuto legittima l’esclusione disposta ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. c) e lettera f-bis) e f-ter) del D.lgs. 50/16 nei confronti del concorrente il quale, nel dichiarare in sede di ammissione alla gara di aver subito, nell’ambito di un pregresso rapporto contrattuale, l’irrogazione d’una penale, aveva altresì e falsamente riferito che di ciò non risultava ancora annotazione nel Casellario ANAC.
Respingendo la tesi di parte appellante, già ricorrente in prime cure – secondo cui la dichiarazione resa in sede di ammissione e contestata dal Seggio di gara sarebbe stata frutto d’un mero ed irrilevante errore, “… dal momento che il fatto astrattamente rilevante ai sensi dell’art. 80 c. 5 lettera c) era stato compiutamente rappresentato..” e che “..l’iscrizione al casellario, nel caso specifico, era stata disposta con espressa indicazione della valenza non ostativa della partecipazione ad altre gare, ma soltanto come elemento informativo…” – il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato l’erroneità dell’affermazione dell’appellante per cui il concorrente disporrebbe di una “…facoltà di auto-valutazione della rilevanza e della incidenza delle circostanze e degli elementi che possono considerarsi ostative alla partecipazione alle pubbliche gare…”.
Al contrario, rammenta il Collegio “..la completezza, nonché la veridicità, della dichiarazione sostitutiva di notorietà sui requisiti per la partecipazione all’evidenza pubblica sono, come è noto, dirette alla tutela dell’interesse pubblico alla trasparenza e, al tempo stesso, alla semplificazione della procedura di gara (ex multis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2016, n. 1641; VI, 2 luglio 2014, n. 3336)…”.
In concreto inconferente è d’altronde poi apparsa al Collegio anche l’invocazione dell’applicabilità del c.d. “falso innocuo” alle dichiarazioni nelle procedure d’evidenza pubblica, “…in quanto proprio la completezza delle dichiarazioni consente la celere decisione sull’ammissione dell’operatore economico alla gara: pertanto non può esistere una dichiarazione falsa e “innocua” (ex multis, Cons. Stato, IV, 7 luglio 2016, n. 3014)…”; e con la conseguenza che l’incompletezza delle dichiarazioni derivante da una consapevole “omissione” in materia di partecipazione alle gare pubbliche d’appalto nelle procedure di evidenza pubblica, “…lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, perché inficia ex ante la possibilità di celere ed affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara (cfr. Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2018 n. 7271; Cons. Stato, IV, 8 giugno 2017, n. 2771; Consiglio di Stato sez. V, 19/05/2016, n. 2106)…”.
Sulla scorta di tali coordinate, dunque, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, rilevando infine come nel caso concreto, avendo la concorrente avuto sicura notizia della annotazione del provvedimento di irrogazione di penale sul Casellario Informatico, in data precedente alla partecipazione, la dichiarazione poi resa in sede gara, laddove capziosamente negava l’esistenza dell’annotazione, in realtà iscritta, risultava in effetti “..artatamente diretta a fuorviare il giudizio della Commissione..” e tale, per ciò solo, da giustificare l’esclusione del concorrente.

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