Demolizione e fedele ricostruzione nei pressi di una autostrada

Il Tar Palermo, con sentenza del 17 maggio 2019 numero 1366,  ha affermato il principio secondo cui lo jus aedificandi del lotto, divenuto libero a seguito di demolizione o di crolli, segue le norme urbanistiche vigenti alla data di realizzazione del manufatto, nel rispetto del regime vincolistico vigente alla data di ricostruzione.
La vicenda riguardava un immobile, legittimamente realizzato prima che nelle vicinanze venisse costruita un’autostrada a distanza inferiore a quella legale minima. Tale immobile – successivamente alla realizzazione della autostrada – era stato demolito e ricostruito fedelmente, senza cioè variazione di sagoma nè di volumetria, ma tale attività era avvenuta senza autorizzazione. A ciò seguiva la richiesta di sanatoria ed il diniego da parte dell’ente.
Il ricorrente – ritenendo irrilevante l’attività di ristrutturazione dell’immobile in quanto fedele allo stato originario – invocava l’applicazione del regime vincolistico vigente alla data della originaria realizzazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, sarebbe stato l’ente autostradale ad aver violato la distanza legale minima dal manufatto preesistente.
Il Tar al contrario, ha ritenuto l’attività di ristrutturazione pienamente rilevante, applicando il regime vincolistico vigente a quella epoca (come detto successiva alla realizzazione della autostrada) e perciò ritenendo legittimo il diniego ed a tale fine richiamando il seguente principio: “In tema di condono edilizio il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale è considerato un vincolo di inedificabilità assoluta e, di conseguenza, allorché l’abuso edilizio sia stato compiuto dopo la sua imposizione, non si applica l’art. 32 comma 2 lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 ma, in base al comma 3, il successivo art. 33 con conseguente insanabilità dell’abuso, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico (T. A. R. Lazio – Latina – Sez. I – 17 novembre 2011, n. 923)” ed ancora quello secondo cui “Il vincolo d’inedificabilità sulle zone di rispetto stradale, imposto dall’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha carattere assoluto e pertanto – a differenza del vincolo di cui all’art. 32, d’inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell’autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato – contiene un divieto di edificazione a carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto” (Consiglio Stato – Sez. IV – 5 luglio 2000, n. 3731)”.

Ultimi Articoli inseriti

Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

22 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Equivalenza delle certificazioni di qualità e criteri interpretativi della lex di gara

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3394, pubblicata il 15 aprile 2024, si è pronunciato – in riforma della pronuncia resa dal Tar – sulla possibilità o meno di valutare certificazioni di qualità [...]

Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

19 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) [...]

Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

17 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, [...]

About the Author: Emiliano Luca

Condividi

Demolizione e fedele ricostruzione nei pressi di una autostrada

Published On: 3 Giugno 2019

Il Tar Palermo, con sentenza del 17 maggio 2019 numero 1366,  ha affermato il principio secondo cui lo jus aedificandi del lotto, divenuto libero a seguito di demolizione o di crolli, segue le norme urbanistiche vigenti alla data di realizzazione del manufatto, nel rispetto del regime vincolistico vigente alla data di ricostruzione.
La vicenda riguardava un immobile, legittimamente realizzato prima che nelle vicinanze venisse costruita un’autostrada a distanza inferiore a quella legale minima. Tale immobile – successivamente alla realizzazione della autostrada – era stato demolito e ricostruito fedelmente, senza cioè variazione di sagoma nè di volumetria, ma tale attività era avvenuta senza autorizzazione. A ciò seguiva la richiesta di sanatoria ed il diniego da parte dell’ente.
Il ricorrente – ritenendo irrilevante l’attività di ristrutturazione dell’immobile in quanto fedele allo stato originario – invocava l’applicazione del regime vincolistico vigente alla data della originaria realizzazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, sarebbe stato l’ente autostradale ad aver violato la distanza legale minima dal manufatto preesistente.
Il Tar al contrario, ha ritenuto l’attività di ristrutturazione pienamente rilevante, applicando il regime vincolistico vigente a quella epoca (come detto successiva alla realizzazione della autostrada) e perciò ritenendo legittimo il diniego ed a tale fine richiamando il seguente principio: “In tema di condono edilizio il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale è considerato un vincolo di inedificabilità assoluta e, di conseguenza, allorché l’abuso edilizio sia stato compiuto dopo la sua imposizione, non si applica l’art. 32 comma 2 lett. c), l. 28 febbraio 1985 n. 47 ma, in base al comma 3, il successivo art. 33 con conseguente insanabilità dell’abuso, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico (T. A. R. Lazio – Latina – Sez. I – 17 novembre 2011, n. 923)” ed ancora quello secondo cui “Il vincolo d’inedificabilità sulle zone di rispetto stradale, imposto dall’art. 33 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ha carattere assoluto e pertanto – a differenza del vincolo di cui all’art. 32, d’inedificabilità relativa, che può essere rimosso a discrezione dell’autorità preposta alla cura dell’interesse tutelato – contiene un divieto di edificazione a carattere assoluto, che comporta la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, trattandosi di vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto” (Consiglio Stato – Sez. IV – 5 luglio 2000, n. 3731)”.

About the Author: Emiliano Luca