Covid-19: Orientamenti della Commissione UE per affidamenti urgenti

Published On: 2 Aprile 2020Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Europa, Normativa

La Commissione dell’Unione Europea, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Europea dell’1 aprile 2020, ha espresso i propri primi orientamenti “..sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19..” , al fine di spiegare quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi sanitaria causata dalla Covid-19.

Tale crisi – sottolinea la Commissione – “…richiede soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell’enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte. Gli acquirenti pubblici degli Stati membri si trovano in prima linea per quanto riguarda la maggior parte di questi beni e servizi. Essi devono garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, solo per fare alcuni esempi…”.

In tale peculiare contesto, la Commissione ha quindi rammentato come gli acquirenti pubblici possano prendere in considerazione varie opzioni:

i) in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette (v. par. 2.2);

ii) quindi, qualora tali margini di manovra non fossero sufficienti, gli acquirenti pubblici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione (v. par. 2.3);

iii) ancora, potrebbe essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, “..purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza..”;

iv) infine, gli acquirenti pubblici dovrebbero “..prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato..”.

Ciò, non mancando di ricordare anche come “..proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli procedurali…”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Covid-19: Orientamenti della Commissione UE per affidamenti urgenti

Published On: 2 Aprile 2020

La Commissione dell’Unione Europea, con comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Europea dell’1 aprile 2020, ha espresso i propri primi orientamenti “..sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19..” , al fine di spiegare quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi sanitaria causata dalla Covid-19.

Tale crisi – sottolinea la Commissione – “…richiede soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell’enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte. Gli acquirenti pubblici degli Stati membri si trovano in prima linea per quanto riguarda la maggior parte di questi beni e servizi. Essi devono garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, solo per fare alcuni esempi…”.

In tale peculiare contesto, la Commissione ha quindi rammentato come gli acquirenti pubblici possano prendere in considerazione varie opzioni:

i) in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette (v. par. 2.2);

ii) quindi, qualora tali margini di manovra non fossero sufficienti, gli acquirenti pubblici possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione (v. par. 2.3);

iii) ancora, potrebbe essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, “..purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza..”;

iv) infine, gli acquirenti pubblici dovrebbero “..prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato..”.

Ciò, non mancando di ricordare anche come “..proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli procedurali…”.

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