Certificato di agibilità e permesso di costruire

Published On: 17 Aprile 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Come recentemente ribadito dal Tribunale Amministrativo della Toscana con la sentenza dell’11 marzo 2019 numero 348, il certificato di agibilità ed il permesso di costruire sono collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili tra loro, avendo, il certificato di agibilità, la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Al contrario, il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sarà oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, e dunque del permesso di costruire.
E’ stato invero sottolineato che entrambi i provvedimenti in questione, per quanto differenti tra loro, possono comunque convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212 id., sez. IV, 24 ottobre 2012 n. 5450; id, sez. V, 30 aprile 2009 n. 2760).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie in cui i ricorrenti hanno chiesto al Comune la sanatoria di alcuni interventi realizzati senza titolo edilizio, su di un immobile dotato di certificato di agibilità.
Afferma il Tar Fiorentino sul punto che è paradossalmente possibile che un edificio sia eseguito in difformità dal titolo edilizio rilasciato ma rispetti le norme di igiene, sicurezza e contenimento del consumo energetico, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’edificio sarà agibile (e quindi potrà essere rilasciato il certificato di agibilità), ma difforme dal progetto approvato e quindi sanzionabile dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Né, alcun rilievo può essere attribuito al classamento catastale dell’immobile, come invece ritenuto dai ricorrenti, posto che l’accatastamento rappresenta un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, per evidenziare la reale conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di un immobile (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631; 4 febbraio 2013, n. 666; Sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13/08/2015, n. 2615).
 

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Certificato di agibilità e permesso di costruire

Published On: 17 Aprile 2019

Come recentemente ribadito dal Tribunale Amministrativo della Toscana con la sentenza dell’11 marzo 2019 numero 348, il certificato di agibilità ed il permesso di costruire sono collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili tra loro, avendo, il certificato di agibilità, la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Al contrario, il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sarà oggetto della specifica funzione del titolo edilizio, e dunque del permesso di costruire.
E’ stato invero sottolineato che entrambi i provvedimenti in questione, per quanto differenti tra loro, possono comunque convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018, n. 3212 id., sez. IV, 24 ottobre 2012 n. 5450; id, sez. V, 30 aprile 2009 n. 2760).
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie in cui i ricorrenti hanno chiesto al Comune la sanatoria di alcuni interventi realizzati senza titolo edilizio, su di un immobile dotato di certificato di agibilità.
Afferma il Tar Fiorentino sul punto che è paradossalmente possibile che un edificio sia eseguito in difformità dal titolo edilizio rilasciato ma rispetti le norme di igiene, sicurezza e contenimento del consumo energetico, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’edificio sarà agibile (e quindi potrà essere rilasciato il certificato di agibilità), ma difforme dal progetto approvato e quindi sanzionabile dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Né, alcun rilievo può essere attribuito al classamento catastale dell’immobile, come invece ritenuto dai ricorrenti, posto che l’accatastamento rappresenta un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, per evidenziare la reale conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di un immobile (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631; 4 febbraio 2013, n. 666; Sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 13/08/2015, n. 2615).
 

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