Zone "L" (Servizi generali) del Piano Regolatore Generale del Comune di Catania

Published On: 12 Febbraio 2018

La sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza qui in rassegna, si è pronunciata sulla questione riguardante la natura del vincolo posto sui terreni destinati dal Piano Regolatore al Comune di Catania a “zona L” (servizi generali).=
Il Consiglio, nell’accogliere la prospettazione difensiva di parte appellante, assistita dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha preliminarmente sottolineato come l’insufficiente grado di dettaglio della prescrizione urbanistica contenuta nel Piano Regolatore del Comune di Catania e il tempo trascorso dalla sua apposizione senza il benché minimo aggiornamento, debbono necessariamente guidare l’interprete nell’individuare la diversa natura confermativa ovvero espropriativa dei vincoli apposti sulle zone L.=
Nel caso in rassegna il Comune – sulla base della “SM” apposta sulle planimetrie di Piano in corrispondenza dell’area in questione – aveva ritenuto che la destinazione di piano dell’area medesima fosse esclusivamente quella di “scuola media” (da ciò derivando però la natura conformativa del vincolo).=
La sentenza al contrario, ha qualificato tale vincolo come  “espropriativo” e pertanto – trattandosi di vincolo scaduto ed anche in considerazione della “inattualità della originaria destinazione urbanistica” e della “vetustà del piano regolatore, non più al passo con i tempi” – ha stabilito l’obbligo di dare una nuova destinazione urbanistica all’area (anche in assenza – così sottolinea il Collegio – di un’apposita istanza da parte dei proprietari, volta alla riqualificazione urbanistica del terreno da parte dei proprietari).=
Dal contenuto della decisione in esame possono trarsi, in riferimento alla disciplina delle “zone L” dello strumento urbanistico catanese, tre conclusioni: a) in primo luogo, la natura del vincolo imposto su tali aree è ordinariamente confermativo; b) tuttavia, nel caso in cui in alcune “zone L” esistessero particolari sigle, quali quella di “SM” della quale si discute, deve ritenersi esistente un diverso vincolo di natura espropriativa che rende l’area “zona bianca” (col conseguente obbligo per l’amministrazione di riclassificarla urbanisticamente); c) và infine rilevato, quale ovvia conseguenza di quanto deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, come in tal caso – alla luce di quanto disposto dall’articolo 4 ultimo comma della Legge Regionale 16/2016 – su “zona bianca” sono consentiti gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, previsti dalla lettera f) del primo comma dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia.=
 
Leggi il testo della Sentenza CGA 13 2018
 

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Zone "L" (Servizi generali) del Piano Regolatore Generale del Comune di Catania

Published On: 12 Febbraio 2018

La sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza qui in rassegna, si è pronunciata sulla questione riguardante la natura del vincolo posto sui terreni destinati dal Piano Regolatore al Comune di Catania a “zona L” (servizi generali).=
Il Consiglio, nell’accogliere la prospettazione difensiva di parte appellante, assistita dall’Avvocato Andrea Scuderi, ha preliminarmente sottolineato come l’insufficiente grado di dettaglio della prescrizione urbanistica contenuta nel Piano Regolatore del Comune di Catania e il tempo trascorso dalla sua apposizione senza il benché minimo aggiornamento, debbono necessariamente guidare l’interprete nell’individuare la diversa natura confermativa ovvero espropriativa dei vincoli apposti sulle zone L.=
Nel caso in rassegna il Comune – sulla base della “SM” apposta sulle planimetrie di Piano in corrispondenza dell’area in questione – aveva ritenuto che la destinazione di piano dell’area medesima fosse esclusivamente quella di “scuola media” (da ciò derivando però la natura conformativa del vincolo).=
La sentenza al contrario, ha qualificato tale vincolo come  “espropriativo” e pertanto – trattandosi di vincolo scaduto ed anche in considerazione della “inattualità della originaria destinazione urbanistica” e della “vetustà del piano regolatore, non più al passo con i tempi” – ha stabilito l’obbligo di dare una nuova destinazione urbanistica all’area (anche in assenza – così sottolinea il Collegio – di un’apposita istanza da parte dei proprietari, volta alla riqualificazione urbanistica del terreno da parte dei proprietari).=
Dal contenuto della decisione in esame possono trarsi, in riferimento alla disciplina delle “zone L” dello strumento urbanistico catanese, tre conclusioni: a) in primo luogo, la natura del vincolo imposto su tali aree è ordinariamente confermativo; b) tuttavia, nel caso in cui in alcune “zone L” esistessero particolari sigle, quali quella di “SM” della quale si discute, deve ritenersi esistente un diverso vincolo di natura espropriativa che rende l’area “zona bianca” (col conseguente obbligo per l’amministrazione di riclassificarla urbanisticamente); c) và infine rilevato, quale ovvia conseguenza di quanto deciso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, come in tal caso – alla luce di quanto disposto dall’articolo 4 ultimo comma della Legge Regionale 16/2016 – su “zona bianca” sono consentiti gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, previsti dalla lettera f) del primo comma dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia.=
 
Leggi il testo della Sentenza CGA 13 2018