Violazione degli standards urbanistici e rapporto fra concessione edilizia per silentium e successivo provvedimento esplicito

Published On: 25 Novembre 2021

Il TAR Sicilia – Catania, con recente decisione del 22.11.2021, nel respingere il ricorso introduttivo, sposando le eccezioni e le tesi difensive esposte nell’interesse della parte controinteressata dagli Avvocati Andrea Scuderi e Gaetano Cundari, ha espresso alcuni interessanti principi in tema di contestazione, in sede giurisdizionale, delle scelte urbanistiche effettuate col piano regolatore generale e sul rapporto intercorrente fra titoli edilizi formati “per silentium” e successivi provvedimenti espliciti che siano adottati dall’amministrazione comunale.
Sotto il primo profilo, il TAR ha affermato che laddove il ricorrente lamenti una violazione, nell’atto di pianificazione generale, degli standard urbanistici – in specie correlata alla scelta di rendere edificatoria un’area di proprietà d’un terzo ed in precedenza destinata a parcheggio – tale censura debba essere accompagnata da parte del ricorrente dall’allegazione di un pregiudizio diretto o indiretto (rimanendo altrimenti inammissibile per genericità il relativo motivo di ricorso).
Sotto il secondo profilo, il TAR ha affermato come il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, mediante provvedimento esplicito, accompagnato dalle verifiche di rito, rende irrilevanti eventuali invalidità del titolo edilizio che possa essersi in precedenza formato “per silentium” (ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 17/1994), permanendo il potere dell’amministrazione titolare dei poteri edilizi di provvedere al riguardo (ed intervenire con un provvedimento esplicito per correggere un provvedimento formatosi “per silentium”).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .
 
 

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Violazione degli standards urbanistici e rapporto fra concessione edilizia per silentium e successivo provvedimento esplicito

Published On: 25 Novembre 2021

Il TAR Sicilia – Catania, con recente decisione del 22.11.2021, nel respingere il ricorso introduttivo, sposando le eccezioni e le tesi difensive esposte nell’interesse della parte controinteressata dagli Avvocati Andrea Scuderi e Gaetano Cundari, ha espresso alcuni interessanti principi in tema di contestazione, in sede giurisdizionale, delle scelte urbanistiche effettuate col piano regolatore generale e sul rapporto intercorrente fra titoli edilizi formati “per silentium” e successivi provvedimenti espliciti che siano adottati dall’amministrazione comunale.
Sotto il primo profilo, il TAR ha affermato che laddove il ricorrente lamenti una violazione, nell’atto di pianificazione generale, degli standard urbanistici – in specie correlata alla scelta di rendere edificatoria un’area di proprietà d’un terzo ed in precedenza destinata a parcheggio – tale censura debba essere accompagnata da parte del ricorrente dall’allegazione di un pregiudizio diretto o indiretto (rimanendo altrimenti inammissibile per genericità il relativo motivo di ricorso).
Sotto il secondo profilo, il TAR ha affermato come il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, mediante provvedimento esplicito, accompagnato dalle verifiche di rito, rende irrilevanti eventuali invalidità del titolo edilizio che possa essersi in precedenza formato “per silentium” (ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 17/1994), permanendo il potere dell’amministrazione titolare dei poteri edilizi di provvedere al riguardo (ed intervenire con un provvedimento esplicito per correggere un provvedimento formatosi “per silentium”).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .