Sull'interesse qualificato del subentrante al riesame da parte della p.a del provvedimento negativo

Published On: 7 Maggio 2021

Il TAR di Catania, con la sentenza del 16.04.2021, resa nell’ambito di giudizio proposto da una Società di capitali avverso il silenzio – inadempimento della Pubblica Amministrazione, rimasta inerte a seguito di una istanza di riesame di decadenza e di subentro nella titolarità di un provvedimento autorizzativo di attività estrattiva di materiale basaltico, sposando le tesi difensive sostenute nell’interesse del privato dagli Avvocati Giovanni Sciangula e Matteo Castiglione ha ritenuto come il soggetto subentrante,  nuovo proprietario della cava per effetto di un decreto di trasferimento immobiliare ad opera del Tribunale Civile di Catania e quindi, soggetto diverso da quello che ha subito gli effetti negativi del provvedimento di decadenza, vanta un interesse qualificato alla definizione dell’istanza necessaria per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, con la conseguente fondatezza del ricorso per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Giovanni Sciangula (giovannisciangula@mondolegale.it)

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Sull'interesse qualificato del subentrante al riesame da parte della p.a del provvedimento negativo

Published On: 7 Maggio 2021

Il TAR di Catania, con la sentenza del 16.04.2021, resa nell’ambito di giudizio proposto da una Società di capitali avverso il silenzio – inadempimento della Pubblica Amministrazione, rimasta inerte a seguito di una istanza di riesame di decadenza e di subentro nella titolarità di un provvedimento autorizzativo di attività estrattiva di materiale basaltico, sposando le tesi difensive sostenute nell’interesse del privato dagli Avvocati Giovanni Sciangula e Matteo Castiglione ha ritenuto come il soggetto subentrante,  nuovo proprietario della cava per effetto di un decreto di trasferimento immobiliare ad opera del Tribunale Civile di Catania e quindi, soggetto diverso da quello che ha subito gli effetti negativi del provvedimento di decadenza, vanta un interesse qualificato alla definizione dell’istanza necessaria per l’esercizio della propria attività imprenditoriale, con la conseguente fondatezza del ricorso per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90.
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