Natura e requisiti dei "consorzi stabili", rilevanza del rinvio a giudizio di professionista indicato in offerta ma estraneo al concorrente e protocolli di legalità

Published On: 8 Settembre 2021

Il TAR Sicilia di Catania, con la recente decisione del 04.08.2021, sposando le tesi difensive sostenute per il Consorzio Stabile controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino e Andrea Scuderi, ha affermato alcuni importanti principi in tema di partecipazione alle gare d’appalto dei consorzi stabili nonchè in ordine all’esistenza (o meno) dell’obbligo di dichiarare in gara eventuali “pendenze” penali occorse nei confronti di un professionista indicato in offerta col ruolo di “project manager”, comunque estraneo al concorrente ed infine in tema di protocolli di legalità.
Quanto al primo aspetto, il TAR Catania – rifacendosi a consolidata giurisprudenza e tenendo conto della “ratio” del “consorzio stabile” –  ha chiarito come ai fini della sussistenza del requisito della c.d. comune struttura di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici occorra verificare, anche alla luce dello statuto e dell’atto costitutivo, l’esistenza di una struttura imprenditoriale tesa non già alla realizzazione in proprio dei lavori, quanto piuttosto allo svolgimento di una serie di compiti ausiliari, a supporto ed appoggio alle piccole e medie imprese consorziate, in relazione a tutte le molteplici questioni di carattere tecnico che si possano porre nelle varie fasi della procedura di gara e di esecuzione.
Quanto al secondo aspetto, il TAR Catania ha affermato l’irrilevanza, anche ai fini dichiaratori di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) c-bis) e f-bis) del Codice dei contratti pubblici, della posizione del professionista esterno – indicato in offerta quale project manager per la sola fase esecutiva e rimasto estraneo al “concorrente”, non rientrando neanche nel novero dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 – allorchè attinto da “rinvio a giudizio“, poco prima dell’aggiudicazione definitiva ed efficace (ovvero da provvedimenti cautelari emessi dal Giudice penale, in precedenza). Ciò, risultando in concreto insussistenti, alla luce delle disposizioni in esame, le condizioni per potersi prefigurare una condizione di presunto contagio (o contaminazione) rispetto all’operatore economico concorrente, tale da poter integrare un “grave illecito professionale” a suo carico, e dovendosi al contempo ritenere che l’indicazione di tale professionista esterno – ovvero, il nominativo della persona fisica destinata ad assumere il ruolo di “project manager” per la fase esecutiva – non incida sulle “soluzioni progettuali” proposte dal concorrente e non possa considerarsi come parte integrante dell’offerta tecnica.
Tali conclusioni sono state peraltro affermate dal TAR anche alla luce dei contenuti dei “protocolli di legalità” richiamati dalla lex di gara i quali, pur dando rilievo anche all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti del Giudice penale di rinvio a giudizio e/o cautelari rispetto a determinate fattispecie delittuose, si riferivano entrambi e chiaramente alla sola fase esecutiva, senza incidere in alcun modo – in senso ampliativo – sugli obblighi dichiaratori e sui motivi di esclusione in fase di gara.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).
 
 
 

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Natura e requisiti dei "consorzi stabili", rilevanza del rinvio a giudizio di professionista indicato in offerta ma estraneo al concorrente e protocolli di legalità

Published On: 8 Settembre 2021

Il TAR Sicilia di Catania, con la recente decisione del 04.08.2021, sposando le tesi difensive sostenute per il Consorzio Stabile controinteressato dagli Avvocati Andrea Abbamonte, Gianluigi Pellegrino e Andrea Scuderi, ha affermato alcuni importanti principi in tema di partecipazione alle gare d’appalto dei consorzi stabili nonchè in ordine all’esistenza (o meno) dell’obbligo di dichiarare in gara eventuali “pendenze” penali occorse nei confronti di un professionista indicato in offerta col ruolo di “project manager”, comunque estraneo al concorrente ed infine in tema di protocolli di legalità.
Quanto al primo aspetto, il TAR Catania – rifacendosi a consolidata giurisprudenza e tenendo conto della “ratio” del “consorzio stabile” –  ha chiarito come ai fini della sussistenza del requisito della c.d. comune struttura di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti pubblici occorra verificare, anche alla luce dello statuto e dell’atto costitutivo, l’esistenza di una struttura imprenditoriale tesa non già alla realizzazione in proprio dei lavori, quanto piuttosto allo svolgimento di una serie di compiti ausiliari, a supporto ed appoggio alle piccole e medie imprese consorziate, in relazione a tutte le molteplici questioni di carattere tecnico che si possano porre nelle varie fasi della procedura di gara e di esecuzione.
Quanto al secondo aspetto, il TAR Catania ha affermato l’irrilevanza, anche ai fini dichiaratori di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) c-bis) e f-bis) del Codice dei contratti pubblici, della posizione del professionista esterno – indicato in offerta quale project manager per la sola fase esecutiva e rimasto estraneo al “concorrente”, non rientrando neanche nel novero dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 – allorchè attinto da “rinvio a giudizio“, poco prima dell’aggiudicazione definitiva ed efficace (ovvero da provvedimenti cautelari emessi dal Giudice penale, in precedenza). Ciò, risultando in concreto insussistenti, alla luce delle disposizioni in esame, le condizioni per potersi prefigurare una condizione di presunto contagio (o contaminazione) rispetto all’operatore economico concorrente, tale da poter integrare un “grave illecito professionale” a suo carico, e dovendosi al contempo ritenere che l’indicazione di tale professionista esterno – ovvero, il nominativo della persona fisica destinata ad assumere il ruolo di “project manager” per la fase esecutiva – non incida sulle “soluzioni progettuali” proposte dal concorrente e non possa considerarsi come parte integrante dell’offerta tecnica.
Tali conclusioni sono state peraltro affermate dal TAR anche alla luce dei contenuti dei “protocolli di legalità” richiamati dalla lex di gara i quali, pur dando rilievo anche all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti del Giudice penale di rinvio a giudizio e/o cautelari rispetto a determinate fattispecie delittuose, si riferivano entrambi e chiaramente alla sola fase esecutiva, senza incidere in alcun modo – in senso ampliativo – sugli obblighi dichiaratori e sui motivi di esclusione in fase di gara.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ).