Subentro nella gestione di farmacia: l’autorizzazione all’esercizio non è subordinata al pagamento dell’indennità di avviamento

Published On: 10 Ottobre 2017

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Catania, con la decisione del 29 settembre 2016 numero 2346, nell’accogliere la prospettazione difensiva esposta da una farmacista assegnataria di una sede farmaceutica, assistita e patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca, ha affermato un importante principio in materia di rapporti tra autorizzazione all’esercizio di una farmacia, e pagamento dell’indennità di avviamento al precedente gestore, prevista dall’articolo 110 del T.U.LL.SS.
In particolare, il Collegio ha chiarito che il conferimento della gestione di una sede farmaceutica non può essere subordinato al pagamento – da parte del farmacista assegnatario – dell’indennità di avviamento per l’attività di gestione provvisoriamente svolta da altro farmacista (ai sensi degli articoli 110 del T.U. Leggi sanitarie e 9 del D.P.R. 1275/1971), ove tale indennità non sia stata previamente determinata.
Ciò, poiché il pagamento di tali oneri accessori riveste valenza meramente interprivata, e quindi inidoneo a condizionare la fase pubblicistica di attribuzione della titolarità del servizio al farmacista subentrante.
Leggi Tar Catania, sentenza 2346 2016

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Subentro nella gestione di farmacia: l’autorizzazione all’esercizio non è subordinata al pagamento dell’indennità di avviamento

Published On: 10 Ottobre 2017

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Catania, con la decisione del 29 settembre 2016 numero 2346, nell’accogliere la prospettazione difensiva esposta da una farmacista assegnataria di una sede farmaceutica, assistita e patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi ed Emiliano Luca, ha affermato un importante principio in materia di rapporti tra autorizzazione all’esercizio di una farmacia, e pagamento dell’indennità di avviamento al precedente gestore, prevista dall’articolo 110 del T.U.LL.SS.
In particolare, il Collegio ha chiarito che il conferimento della gestione di una sede farmaceutica non può essere subordinato al pagamento – da parte del farmacista assegnatario – dell’indennità di avviamento per l’attività di gestione provvisoriamente svolta da altro farmacista (ai sensi degli articoli 110 del T.U. Leggi sanitarie e 9 del D.P.R. 1275/1971), ove tale indennità non sia stata previamente determinata.
Ciò, poiché il pagamento di tali oneri accessori riveste valenza meramente interprivata, e quindi inidoneo a condizionare la fase pubblicistica di attribuzione della titolarità del servizio al farmacista subentrante.
Leggi Tar Catania, sentenza 2346 2016