Silenzio assenso in materia edilizia

Published On: 29 Gennaio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con recentissima ordinanza cautelare del 21 gennaio 2019, sposando la tesi sostenuta dalla parte appellante, difesa dall’Avvocato Giuseppe Sciuto, ha affermato un principio rilevante in tema di successione di leggi nel tempo, nella particolare fattispecie del silenzio della P.A. su istanze di accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia a regime).
Nella fattispecie esaminata, era stata presentata una richiesta di accertamento di conformità nella vigenza della normativa che qualificava il silenzio della P.A. quale silenzio rigetto; tre giorni dopo la presentazione di tale istanza di accertamento di conformità, tuttavia, era entrata in vigore la nuova normativa di cui alla legge regionale 16/2016 che modificava la qualificazione del silenzio della P.A. in silenzio assenso.
In tale contesto, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania affermava in prime cure che la normativa applicabile era quella vigente alla data di presentazione della richiesta di accertamento di conformità (e quindi quella che prevedeva il silenzio rigetto); il Consiglio di Giustizia Amministrativa, di contro, con l’ordinanza qui segnalata, tenuto conto che non risultava ancora decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto con conseguente pendenza del procedimento, ha riconosciuto l’applicabilità della normativa sul silenzio assenso sopravvenuta e vigente – ratione temporis – al momento dello spirare del termine previsto dalla stessa norma per l’adozione del provvedimento espresso.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( segreteria@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ) .
 
 
 

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Silenzio assenso in materia edilizia

Published On: 29 Gennaio 2019

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con recentissima ordinanza cautelare del 21 gennaio 2019, sposando la tesi sostenuta dalla parte appellante, difesa dall’Avvocato Giuseppe Sciuto, ha affermato un principio rilevante in tema di successione di leggi nel tempo, nella particolare fattispecie del silenzio della P.A. su istanze di accertamento di conformità (c.d. sanatoria edilizia a regime).
Nella fattispecie esaminata, era stata presentata una richiesta di accertamento di conformità nella vigenza della normativa che qualificava il silenzio della P.A. quale silenzio rigetto; tre giorni dopo la presentazione di tale istanza di accertamento di conformità, tuttavia, era entrata in vigore la nuova normativa di cui alla legge regionale 16/2016 che modificava la qualificazione del silenzio della P.A. in silenzio assenso.
In tale contesto, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania affermava in prime cure che la normativa applicabile era quella vigente alla data di presentazione della richiesta di accertamento di conformità (e quindi quella che prevedeva il silenzio rigetto); il Consiglio di Giustizia Amministrativa, di contro, con l’ordinanza qui segnalata, tenuto conto che non risultava ancora decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto con conseguente pendenza del procedimento, ha riconosciuto l’applicabilità della normativa sul silenzio assenso sopravvenuta e vigente – ratione temporis – al momento dello spirare del termine previsto dalla stessa norma per l’adozione del provvedimento espresso.
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( segreteria@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ) .