Risoluzione contrattuale anticipata per inadempimento del Committente pubblico

Published On: 14 Novembre 2018

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i ritardi nell’esecuzione dei lavori ovvero l’anomalo andamento dell’appalto dipendano da errori di progettazione o altri fatti imputabili alla Pubblica Amministrazione committente, l’appaltatore può agire per la risoluzione contrattuale secondo le regole generali dettate per l’inadempimento poste dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile, ottenendo non solo il ristoro del danno patrimoniale emergente (spese generali, retribuzione del personale, mancato ammortamento delle attrezzature), ma anche il risarcimento del lucro cessante (mancato utile) derivato dallo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale.
Così si è da ultimo espresso il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata in materia di imprese, il quale con sentenza del 6 novembre 2018, nell’accogliere la prospettazione difensiva di parte attrice, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha fra l’altro ribadito che il diritto dell’appaltatore al pagamento degli interessi per il ritardo nei pagamenti sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini, non essendo richiesto, per il suo perfezionamento, nè costituzione in mora, nè iscrizione di riserve.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore ( fabriziobelfiore@mondolegale.it ).

Condividi

Risoluzione contrattuale anticipata per inadempimento del Committente pubblico

Published On: 14 Novembre 2018

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora i ritardi nell’esecuzione dei lavori ovvero l’anomalo andamento dell’appalto dipendano da errori di progettazione o altri fatti imputabili alla Pubblica Amministrazione committente, l’appaltatore può agire per la risoluzione contrattuale secondo le regole generali dettate per l’inadempimento poste dagli articoli 1453 e 1455 del codice civile, ottenendo non solo il ristoro del danno patrimoniale emergente (spese generali, retribuzione del personale, mancato ammortamento delle attrezzature), ma anche il risarcimento del lucro cessante (mancato utile) derivato dallo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale.
Così si è da ultimo espresso il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata in materia di imprese, il quale con sentenza del 6 novembre 2018, nell’accogliere la prospettazione difensiva di parte attrice, assistita dagli Avvocati Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, ha fra l’altro ribadito che il diritto dell’appaltatore al pagamento degli interessi per il ritardo nei pagamenti sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini, non essendo richiesto, per il suo perfezionamento, nè costituzione in mora, nè iscrizione di riserve.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Fabrizio Belfiore ( fabriziobelfiore@mondolegale.it ).