Risoluzione anticipata del contratto d'appalto pubblico: l'escussione della cauzione definitiva si può contrastare con l'exceptio doli generalis

Published On: 3 Agosto 2018

Il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata in materia di impresa, in sede di decisione su reclamo cautelare, ha confermato l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. ottenuta da una società assistita dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, che si era vista risolvere anticipatamente il contratto d’appalto pubblico in essere con una Stazione appaltante, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento fanghi di depurazione, per effetto di fatti sopravvenuti, non imputabili all’affidataria.
Il Tribunale, con la decisione che qui si segnala, ha in particolare e fra l’altro inibito alla Stazione appaltante di procedere all’escussione della polizza fideiussoria, sottoscritta a titolo di cauzione definitiva al momento della stipula del contratto d’appalto, ritenendo in concreto irrilevante la natura giuridica di tale cauzione (e la circostanza che essa, fra le proprie condizioni contrattuali, prevedeva l’escussione anche “a prima richiesta”), per effetto dell’exceptio doli generalis sollevata in atti, in ragione del carattere abusivo e fraudolento della richiesta di escussione che la Stazione appaltante aveva formulato, subito dopo aver dichiarato la risoluzione anticipata del contratto d’appalto.
Ciò conferma d’un canto l’essenzialità di una pronta attivazione da parte della affidataria d’un pubblico appalto che sia stata colpita da un ingiusto provvedimento di risoluzione contrattuale anticipata (e da tutti i provvedimenti connessi, afferenti le cauzioni e le segnalazioni all’ANAC); dall’altro, la possibilità di ottenere una seria ed efficace tutela giurisdizionale, anche in sede cautelare ed in via d’urgenza, al fine di non pregiudicare la partecipazione a future gare.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ).
 
 

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Risoluzione anticipata del contratto d'appalto pubblico: l'escussione della cauzione definitiva si può contrastare con l'exceptio doli generalis

Published On: 3 Agosto 2018

Il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Specializzata in materia di impresa, in sede di decisione su reclamo cautelare, ha confermato l’ordinanza ex art. 700 c.p.c. ottenuta da una società assistita dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, che si era vista risolvere anticipatamente il contratto d’appalto pubblico in essere con una Stazione appaltante, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento fanghi di depurazione, per effetto di fatti sopravvenuti, non imputabili all’affidataria.
Il Tribunale, con la decisione che qui si segnala, ha in particolare e fra l’altro inibito alla Stazione appaltante di procedere all’escussione della polizza fideiussoria, sottoscritta a titolo di cauzione definitiva al momento della stipula del contratto d’appalto, ritenendo in concreto irrilevante la natura giuridica di tale cauzione (e la circostanza che essa, fra le proprie condizioni contrattuali, prevedeva l’escussione anche “a prima richiesta”), per effetto dell’exceptio doli generalis sollevata in atti, in ragione del carattere abusivo e fraudolento della richiesta di escussione che la Stazione appaltante aveva formulato, subito dopo aver dichiarato la risoluzione anticipata del contratto d’appalto.
Ciò conferma d’un canto l’essenzialità di una pronta attivazione da parte della affidataria d’un pubblico appalto che sia stata colpita da un ingiusto provvedimento di risoluzione contrattuale anticipata (e da tutti i provvedimenti connessi, afferenti le cauzioni e le segnalazioni all’ANAC); dall’altro, la possibilità di ottenere una seria ed efficace tutela giurisdizionale, anche in sede cautelare ed in via d’urgenza, al fine di non pregiudicare la partecipazione a future gare.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giuseppe Sciuto ( giuseppesciuto@mondolegale.it ).