Risarcimento per equivalente del danno da mancata aggiudicazione

Published On: 14 Dicembre 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 4 dicembre 2018, accogliendo l’appello proposto da una impresa, patrocinata e difesa dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, che era stata illegittimamente pretermessa dall’aggiudicazione di una gara d’appalto, ha condannato la Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente da mancata aggiudicazione, risultando ormai non più utili nè esperibili sia il rimedio della declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, sia quello del risarcimento in forma specifica, essendo stata nel frattanto interamente eseguita la commessa da parte di una impresa terza.
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa Siciliana in particolare – limitandosi a dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione (senza pronunziare il suo annullamento, avendo un tale atto ormai esaurito ogni suo effetto) – ha quindi ha disposto una condanna generica, ordinando alla Stazione appaltante – ai sensi dell’art. 34 CPA – di formulare una offerta risarcitoria che contempli il ristoro per il c.d. “lucro cessante” e per il c.d. “danno curriculare” (esclusa soltanto, come da pacifica giurisprudenza, la risarcibilità per il “danno emergente” derivante dalla spese di partecipazione alla gara).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( segreteria@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).

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Risarcimento per equivalente del danno da mancata aggiudicazione

Published On: 14 Dicembre 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 4 dicembre 2018, accogliendo l’appello proposto da una impresa, patrocinata e difesa dagli Avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo, che era stata illegittimamente pretermessa dall’aggiudicazione di una gara d’appalto, ha condannato la Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente da mancata aggiudicazione, risultando ormai non più utili nè esperibili sia il rimedio della declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, sia quello del risarcimento in forma specifica, essendo stata nel frattanto interamente eseguita la commessa da parte di una impresa terza.
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa Siciliana in particolare – limitandosi a dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione (senza pronunziare il suo annullamento, avendo un tale atto ormai esaurito ogni suo effetto) – ha quindi ha disposto una condanna generica, ordinando alla Stazione appaltante – ai sensi dell’art. 34 CPA – di formulare una offerta risarcitoria che contempli il ristoro per il c.d. “lucro cessante” e per il c.d. “danno curriculare” (esclusa soltanto, come da pacifica giurisprudenza, la risarcibilità per il “danno emergente” derivante dalla spese di partecipazione alla gara).
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( segreteria@scuderimottaeassociati.it ) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Giovanni Mandolfo ( giovannimandolfo@mondolegale.it ).