Risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e principio del ne bis in idem

Published On: 31 Agosto 2018

La Prima Sezione interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con decisione pubblicata il 17 agosto 2018, sposando integralmente le tesi difensive esposte per l’Amministrazione resistente dagli Avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso risarcitorio in via autonoma e successiva proposto da un operatore economico che ambiva all’aggiudicazione di una commessa affidata a terzi, sulla scorta di atti e provvedimenti già ritenuti legittimi con una precedente sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver escluso la qualificazione della responsabilità della p.a. azionata in giudizio in termini di responsabilità da “contatto sociale qualificato” ed avendo invece ritenuto di ricondurre la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione affidata al ricorso introduttivo entro la categoria concettuale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ne ha ritenuto l’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando come tale ricorso costituisse un tentativo di rimettere in discussione – la  precedente decisione ormai passata in giudicato, che aveva accertato la legittimità dell’aggiudicazione.

E ciò tanto più in quanto tale ricorso autonomo risultava riproporre – seppure sotto altre vesti – la medesima domanda di risarcimento danni conseguenti all’aggiudicazione ritenuta illegittima, che era già stata in precedenza proposta contestualmente all’azione di annullamento dell’aggiudicazione (venendo poi assorbita dalle pronunce di inammissibilità o di rigetto nel frattanto rese dai Giudici Amministrativi).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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Risarcimento del danno da mancata aggiudicazione e principio del ne bis in idem

Published On: 31 Agosto 2018

La Prima Sezione interna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Catania, con decisione pubblicata il 17 agosto 2018, sposando integralmente le tesi difensive esposte per l’Amministrazione resistente dagli Avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso risarcitorio in via autonoma e successiva proposto da un operatore economico che ambiva all’aggiudicazione di una commessa affidata a terzi, sulla scorta di atti e provvedimenti già ritenuti legittimi con una precedente sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale etneo, in particolare, dopo aver escluso la qualificazione della responsabilità della p.a. azionata in giudizio in termini di responsabilità da “contatto sociale qualificato” ed avendo invece ritenuto di ricondurre la domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione affidata al ricorso introduttivo entro la categoria concettuale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ne ha ritenuto l’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, rilevando come tale ricorso costituisse un tentativo di rimettere in discussione – la  precedente decisione ormai passata in giudicato, che aveva accertato la legittimità dell’aggiudicazione.

E ciò tanto più in quanto tale ricorso autonomo risultava riproporre – seppure sotto altre vesti – la medesima domanda di risarcimento danni conseguenti all’aggiudicazione ritenuta illegittima, che era già stata in precedenza proposta contestualmente all’azione di annullamento dell’aggiudicazione (venendo poi assorbita dalle pronunce di inammissibilità o di rigetto nel frattanto rese dai Giudici Amministrativi).

Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .