Riparto di giurisdizione su accordi fra Pubbliche Amministrazioni per la concessione di servizio pubblico

Published On: 16 Gennaio 2018

Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’accertamento della nullità, annullabilità e/o inefficacia della convenzione stipulata fra un Comune ed una azienda pubblica consortile per l’affidamento del servizio di fognatura e depurazione, che sia stato disposto in assenza di regolare procedura ad evidenza pubblica, nonché la richiesta di restituzione dei canoni riscossi in forza della detta convenzione e la pronunzia di risoluzione della convenzione medesima “per grave e reiterato inadempimento” della azienda consortile affidataria.
E ciò, tanto in considerazione della natura di “concessione di pubblico servizio” del rapporto intercorrente tra il comune e la predetta azienda pubblica consortile e dunque per effetto di quanto previsto, in punto di riparto di giurisdizione, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), applicabile ratione temporis; quanto in ragione della qualificazione della convenzione intervenuta fra le parti come “accordo tra pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. n. 241/1990  e dunque per effetto della previsione contenuta all’art. 133, comma 1, numero 2, c.p.a., approvato con D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione delle controversie in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni.
In tal senso, si è espressa la Prima Sezione civile del Tribunale di Catania, con sentenza del 15 dicembre 2017, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta azienda pubblica consortile, assistita in giudizio dall’Avvocato Andrea Scuderi.

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Riparto di giurisdizione su accordi fra Pubbliche Amministrazioni per la concessione di servizio pubblico

Published On: 16 Gennaio 2018

Rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l’accertamento della nullità, annullabilità e/o inefficacia della convenzione stipulata fra un Comune ed una azienda pubblica consortile per l’affidamento del servizio di fognatura e depurazione, che sia stato disposto in assenza di regolare procedura ad evidenza pubblica, nonché la richiesta di restituzione dei canoni riscossi in forza della detta convenzione e la pronunzia di risoluzione della convenzione medesima “per grave e reiterato inadempimento” della azienda consortile affidataria.
E ciò, tanto in considerazione della natura di “concessione di pubblico servizio” del rapporto intercorrente tra il comune e la predetta azienda pubblica consortile e dunque per effetto di quanto previsto, in punto di riparto di giurisdizione, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), applicabile ratione temporis; quanto in ragione della qualificazione della convenzione intervenuta fra le parti come “accordo tra pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. n. 241/1990  e dunque per effetto della previsione contenuta all’art. 133, comma 1, numero 2, c.p.a., approvato con D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione delle controversie in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni.
In tal senso, si è espressa la Prima Sezione civile del Tribunale di Catania, con sentenza del 15 dicembre 2017, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta azienda pubblica consortile, assistita in giudizio dall’Avvocato Andrea Scuderi.