Rifiuto di stipulare il contratto d'appalto: è legittimo se la Stazione Appaltante pretende di modificare il periodo di esecuzione del servizio.

Published On: 10 Maggio 2018

Con la sentenza in rassegna, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una società aggiudicataria di un appalto di servizi, difesa dall’Avvocato Andrea Scuderi, che era stata sanzionata con la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza,  per essersi rifiutata di stipulare un contratto che prevedeva l’esecuzione del servizio per un periodo di tempo non coincidente con quello indicato nel bando e per il quale la stessa aggiudicataria aveva presentato la propria offerta economica.
Nella vicenda portata all’attenzione del Consiglio di Stato, era accaduto che, per fatti non imputabili all’aggiudicataria, si erano registrati ritardi nella conclusione della procedura di gara, col conseguente slittamento in avanti del momento di avvio del servizio, e che la Stazione Appaltante pretendeva d’imporre la stipula di un contratto che tenesse comunque ferma la medesima durata di cinque anni fissata dalla lex specialis, ma a partire da un dies a quo successivo di un anno e mezzo rispetto a quello indicato nel bando.
Il Consiglio di Stato, ritenuto che in linea di principio non è possibile modificare le condizioni contrattuali risultate all’esito della gara, ha statuito che –  fatta eccezione per le ipotesi in cui i ritardi nella conclusione della procedura ad evidenza pubblica e nell’avvio del servizio siano “imputabili al comportamento del concorrente” –  la Stazione  Appaltante non può unilateralmente imporre all’aggiudicataria una modifica del periodo contrattuale di esecuzione del servizio, così condizionando anche “la sostenibilità economica dell’offerta proposta inizialmente”.
Si è così ritenuto che la condotta della Stazione Appaltante contrasta con le regole ed i principi della “responsabilità precontrattuale” e che tali principi – come affermato dalla coeva sentenza dell’Adunanza Plenaria del 4 maggio 2018 numero 5  – trovano applicazione in qualsiasi fase della procedura ad evidenza pubblica.
In un tale contesto è stato pertanto ritenuto giustificabile il rifiuto di stipulare il contratto da parte dell’aggiudicataria (e conseguentemente illegittima sia la revoca dell’aggiudicazione, che l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza).
Vai al testo di Consiglio di Stato – decisione n.2630-2018
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .

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Rifiuto di stipulare il contratto d'appalto: è legittimo se la Stazione Appaltante pretende di modificare il periodo di esecuzione del servizio.

Published On: 10 Maggio 2018

Con la sentenza in rassegna, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello di una società aggiudicataria di un appalto di servizi, difesa dall’Avvocato Andrea Scuderi, che era stata sanzionata con la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza,  per essersi rifiutata di stipulare un contratto che prevedeva l’esecuzione del servizio per un periodo di tempo non coincidente con quello indicato nel bando e per il quale la stessa aggiudicataria aveva presentato la propria offerta economica.
Nella vicenda portata all’attenzione del Consiglio di Stato, era accaduto che, per fatti non imputabili all’aggiudicataria, si erano registrati ritardi nella conclusione della procedura di gara, col conseguente slittamento in avanti del momento di avvio del servizio, e che la Stazione Appaltante pretendeva d’imporre la stipula di un contratto che tenesse comunque ferma la medesima durata di cinque anni fissata dalla lex specialis, ma a partire da un dies a quo successivo di un anno e mezzo rispetto a quello indicato nel bando.
Il Consiglio di Stato, ritenuto che in linea di principio non è possibile modificare le condizioni contrattuali risultate all’esito della gara, ha statuito che –  fatta eccezione per le ipotesi in cui i ritardi nella conclusione della procedura ad evidenza pubblica e nell’avvio del servizio siano “imputabili al comportamento del concorrente” –  la Stazione  Appaltante non può unilateralmente imporre all’aggiudicataria una modifica del periodo contrattuale di esecuzione del servizio, così condizionando anche “la sostenibilità economica dell’offerta proposta inizialmente”.
Si è così ritenuto che la condotta della Stazione Appaltante contrasta con le regole ed i principi della “responsabilità precontrattuale” e che tali principi – come affermato dalla coeva sentenza dell’Adunanza Plenaria del 4 maggio 2018 numero 5  – trovano applicazione in qualsiasi fase della procedura ad evidenza pubblica.
In un tale contesto è stato pertanto ritenuto giustificabile il rifiuto di stipulare il contratto da parte dell’aggiudicataria (e conseguentemente illegittima sia la revoca dell’aggiudicazione, che l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza).
Vai al testo di Consiglio di Stato – decisione n.2630-2018
 
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio ( catania@scuderimottaeassociati.it ) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Andrea Scuderi ( andreascuderi@mondolegale.it ) .