Riabilitazione psichiatrica: l’inadempimento dell’Amministrazione non può ricadere sulle C.T.A.

Published On: 21 Novembre 2019

Con sentenza del 7 novembre 2019 il Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello delle Comunità Terapeutiche Assistite (C.T.A.), difese dagli Avvocati Andrea Scuderi e Rosario Calanni, annullando gli atti con cui l’Amministrazione Sanitaria aveva disposto di retribuirle per tutti i pazienti psichiatrici in degenza da oltre 72 mesi – anche nel caso in cui occupavano i posti letto attrezzati per la riabilitazione psichiatrica del cd. “primo modulo” – col pagamento della retta “dimezzata” prevista dal Decreto Assessoriale del 5 marzo 2014 per i posti letto del “secondo modulo”.
Il Consiglio della Giustizia Amministrativa ha così definitivamente riconosciuto il fondamentale principio che impone di remunerare l’occupazione dei posti letto attrezzati “per la riabilitazione e la terapia” – e per i quali pertanto, “..a prescindere dai concreti interventi sanitari..” eseguiti, le Comunità Terapeutiche devono comunque “..garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico..” – col pagamento della retta corrispondente prevista dal Decreto Assessoriale del 24 febbraio 2014.
Sicché in definitiva, anche “..in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura il prolungamento della degenza di pazienti a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta..“.
Tanto più che il prolungamento della degenza in Comunità oltre il periodo di 72 mesi è imputabile proprio alle Aziende Sanitarie Provinciali – che non provvedono tempestivamente all’inserimento del paziente “..nel percorso di assistenza non terapeutica..” – sicché remunerare  a tariffa ridotta i posti letto del primo modulo occupati da pazienti lasciati in degenza oltre i termini, significherebbe fare ingiustamente “ricadere” sulle Comunità Terapeutiche il “sacrificio economico” conseguente all’inadempimento dell’Amministrazione Sanitaria.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) dell’Avvocato Rosario Calanni Fraccono ( rosariocalanni@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it ).

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Riabilitazione psichiatrica: l’inadempimento dell’Amministrazione non può ricadere sulle C.T.A.

Published On: 21 Novembre 2019

Con sentenza del 7 novembre 2019 il Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello delle Comunità Terapeutiche Assistite (C.T.A.), difese dagli Avvocati Andrea Scuderi e Rosario Calanni, annullando gli atti con cui l’Amministrazione Sanitaria aveva disposto di retribuirle per tutti i pazienti psichiatrici in degenza da oltre 72 mesi – anche nel caso in cui occupavano i posti letto attrezzati per la riabilitazione psichiatrica del cd. “primo modulo” – col pagamento della retta “dimezzata” prevista dal Decreto Assessoriale del 5 marzo 2014 per i posti letto del “secondo modulo”.
Il Consiglio della Giustizia Amministrativa ha così definitivamente riconosciuto il fondamentale principio che impone di remunerare l’occupazione dei posti letto attrezzati “per la riabilitazione e la terapia” – e per i quali pertanto, “..a prescindere dai concreti interventi sanitari..” eseguiti, le Comunità Terapeutiche devono comunque “..garantire la presenza del personale medico e non medico previsto dal D.A. del 7 gennaio 2014 con il conseguente non irrilevante impegno economico..” – col pagamento della retta corrispondente prevista dal Decreto Assessoriale del 24 febbraio 2014.
Sicché in definitiva, anche “..in base ad evidenti ragioni logiche di proporzionalità e ragionevolezza, non può imporsi a strutture residenziali vincolate al rispetto di standard prestazionali elevati in punto di condizioni di ricovero e di livelli di cura il prolungamento della degenza di pazienti a fronte di una (significativa) decurtazione della retta riconosciuta..“.
Tanto più che il prolungamento della degenza in Comunità oltre il periodo di 72 mesi è imputabile proprio alle Aziende Sanitarie Provinciali – che non provvedono tempestivamente all’inserimento del paziente “..nel percorso di assistenza non terapeutica..” – sicché remunerare  a tariffa ridotta i posti letto del primo modulo occupati da pazienti lasciati in degenza oltre i termini, significherebbe fare ingiustamente “ricadere” sulle Comunità Terapeutiche il “sacrificio economico” conseguente all’inadempimento dell’Amministrazione Sanitaria.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alle e-mail personali dell’Avvocato Andrea Scuderi (andreascuderi@mondolegale.it ) dell’Avvocato Rosario Calanni Fraccono ( rosariocalanni@mondolegale.it ) e dell’Avvocato Gregorio Panetta ( gregoriopanetta@mondolegale.it ).