Revocazione del giudicato amministrativo per "dolo processuale" ex art. 395, n.1, c.p.c. e "nuovi documenti decisivi" ex art. 395, n.3 c.p.c.

Published On: 31 Maggio 2017

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione pubblicata il 29 maggio 2017, n. 250, nell’accogliere la prospettazione difensiva esposta dalla Stazione Appaltante, assistita e patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, ha riaffermato due importanti principi in materia di revocazione delle sentenze del Giudice Amministrativo.
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 395, n. 1 c.p.c., il Consiglio di Giustizia – dopo aver rammentato che il “dolo di una parte in danno dell’altra” è essenzialmente d esclusivamente il dolo processuale che ha indotto in errore il giudicante – ha ritenuto che non possa contestarsi alla parte alcun “dolo processuale revocatorio” allorchè la parte, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione, non abbia offerto al Giudicante una “falsa rappresentazione” dei fatti, pur avendo in ipotesi omesso di indicare espressamente alcune circostanze (peraltro desumibili dagli atti di giudizio); di talchè, il Giudicante si è poi correttamente rapportato alla realtà fattuale e processuale.
Quanto alla ulteriore ipotesi prevista all’art.395 n.3 c.p.c. a supporto del rimedio revocatorio, il Consiglio di Giustizia ha poi riaffermato il principio per cui i “documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario” non possono essere successivi alla pubblicazione della sentenza “revocanda”, ma devono essere evidentemente già formati prima che la causa venga trattenuta per la decisione.
Da ciò, la radicale inammissibilità del ricorso per revocazione che si contrastava.
 
Leggi il testo: CGA_sentenza n.250_2017 del 29.05.2017

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Revocazione del giudicato amministrativo per "dolo processuale" ex art. 395, n.1, c.p.c. e "nuovi documenti decisivi" ex art. 395, n.3 c.p.c.

Published On: 31 Maggio 2017

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione pubblicata il 29 maggio 2017, n. 250, nell’accogliere la prospettazione difensiva esposta dalla Stazione Appaltante, assistita e patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi e Riccardo Rotigliano, ha riaffermato due importanti principi in materia di revocazione delle sentenze del Giudice Amministrativo.
In relazione alla fattispecie di cui all’art. 395, n. 1 c.p.c., il Consiglio di Giustizia – dopo aver rammentato che il “dolo di una parte in danno dell’altra” è essenzialmente d esclusivamente il dolo processuale che ha indotto in errore il giudicante – ha ritenuto che non possa contestarsi alla parte alcun “dolo processuale revocatorio” allorchè la parte, nell’ambito del giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione, non abbia offerto al Giudicante una “falsa rappresentazione” dei fatti, pur avendo in ipotesi omesso di indicare espressamente alcune circostanze (peraltro desumibili dagli atti di giudizio); di talchè, il Giudicante si è poi correttamente rapportato alla realtà fattuale e processuale.
Quanto alla ulteriore ipotesi prevista all’art.395 n.3 c.p.c. a supporto del rimedio revocatorio, il Consiglio di Giustizia ha poi riaffermato il principio per cui i “documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario” non possono essere successivi alla pubblicazione della sentenza “revocanda”, ma devono essere evidentemente già formati prima che la causa venga trattenuta per la decisione.
Da ciò, la radicale inammissibilità del ricorso per revocazione che si contrastava.
 
Leggi il testo: CGA_sentenza n.250_2017 del 29.05.2017