Pianificazione farmaceutica: l’interesse pubblico alla capillarità del servizio prevale su quello economico dei titolari delle nuove sedi

Published On: 9 Luglio 2019

La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania con sentenza del 10 giugno 2019, ha espresso importanti principi in tema di pianificazione delle nuove sedi farmaceutiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La Quarta Sezione del TAR Etneo – aderendo alla prospettazione di parte ricorrente patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi, Gregorio Panetta e Giuseppa Micieli – ha annullato l’atto di pianificazione con cui era stata negata l’istituzione di una delle nuove sedi farmaceutiche in frazione montana e scarsamente abitata sulla base di considerazioni esclusivamente economiche, e cioè che una simile localizzazione avrebbe reso assai ardua la sostenibilità degli investimenti sostenuti dal titolare per l’apertura del nuovo esercizio.
Il Tribunale Amministrativo, invero, ha ritenuto tale pianificazione illegittima in quanto viziata da eccesso di potere per sviamento, poiché il Comune nell’esercizio del potere di localizzazione delle sedi farmaceutiche deve sempre garantire l’interesse pubblico “alla più funzionale collocazione della farmacia nel territorio comunale garantendo la capillarità del servizio, dovendo prevalere, sull’interesse patrimoniale dei farmacisti interessati a vedersi garantito un “un adeguato bacino d’utenza”, quello dei cittadini/utenti a vedersi garantita una agevole raggiungibilità dei presidi farmaceutici presenti all’interno del territorio comunale.
Tanto più che proprio al fine di garantire l’interesse pubblico con l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche anche in località scarsamente abitate, l’ordinamento prevede per tali ipotesi, a favore del titolare dell’esercizio, la concessione dello speciale indennizzo di cui all’art. 115 del R.D. n. 1265/1934.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Gregorio Panetta (gregoriopanetta@mondolegale.it).
 

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Pianificazione farmaceutica: l’interesse pubblico alla capillarità del servizio prevale su quello economico dei titolari delle nuove sedi

Published On: 9 Luglio 2019

La Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania con sentenza del 10 giugno 2019, ha espresso importanti principi in tema di pianificazione delle nuove sedi farmaceutiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La Quarta Sezione del TAR Etneo – aderendo alla prospettazione di parte ricorrente patrocinata dagli Avvocati Andrea Scuderi, Gregorio Panetta e Giuseppa Micieli – ha annullato l’atto di pianificazione con cui era stata negata l’istituzione di una delle nuove sedi farmaceutiche in frazione montana e scarsamente abitata sulla base di considerazioni esclusivamente economiche, e cioè che una simile localizzazione avrebbe reso assai ardua la sostenibilità degli investimenti sostenuti dal titolare per l’apertura del nuovo esercizio.
Il Tribunale Amministrativo, invero, ha ritenuto tale pianificazione illegittima in quanto viziata da eccesso di potere per sviamento, poiché il Comune nell’esercizio del potere di localizzazione delle sedi farmaceutiche deve sempre garantire l’interesse pubblico “alla più funzionale collocazione della farmacia nel territorio comunale garantendo la capillarità del servizio, dovendo prevalere, sull’interesse patrimoniale dei farmacisti interessati a vedersi garantito un “un adeguato bacino d’utenza”, quello dei cittadini/utenti a vedersi garantita una agevole raggiungibilità dei presidi farmaceutici presenti all’interno del territorio comunale.
Tanto più che proprio al fine di garantire l’interesse pubblico con l’apertura delle nuove sedi farmaceutiche anche in località scarsamente abitate, l’ordinamento prevede per tali ipotesi, a favore del titolare dell’esercizio, la concessione dello speciale indennizzo di cui all’art. 115 del R.D. n. 1265/1934.
Per ricevere ulteriori informazioni o una consulenza al riguardo, è possibile contattarci anche alla nostra e-mail di studio (catania@scuderimottaeassociati.it) oppure alla e-mail personale dell’Avvocato Gregorio Panetta (gregoriopanetta@mondolegale.it).
 

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